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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 25.3
D.D. 19 aprile 2007, n. 639

D.G.R. 14.01.2002 n. 44-5084, R.D. 523/1904. Autorizzazione all’estrazione dall’alveo del torrente Stura di materiale litoide, per mc. 120,00 con lavori di sistemazione idraulica, in Cantoira, localita’ Truc Gora del Tines. Richiedente: Impresa P.F.M. S.r.l.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004 e D.G.R. 44-5084/2002, l’Impresa P.F.M. S.r.l. con sede in Leinì via Torino 100, all’esecuzione degli interventi di cui in premessa, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. per il rinforzo della sponda sx dovranno essere impiegati massi d’alveo di dimensioni maggiori reperiti dal cumulo in sito, posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, disponendo quelli di volume più consistente procedendo dal basso verso l’alto e da monte verso valle; l’opera dovrà essere idoneamente collegata alla traversa senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto;

3. le movimentazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in periodo di magra del corso d’acqua, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; gli stessi scavi - movimentazioni in alveo dovranno essere eseguiti in senso longitudinale parallelamente all’asse del torrente, procedendo per strisce successive, da valle verso monte e dallo specchio centrale verso riva; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

4. il materiale demaniale d’alveo di risulta proveniente dagli scavi dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

5. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

6. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

7. fatto salvo quanto prescritto dal disciplinare d’estrazione, i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 8 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta delle strutture mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

9. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

11. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

12. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

13. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi;

14. di approvare, ai fini idraulici, il Disciplinare di Concessione in data 16.04.07 Rep. n. 257, già sottoscritto dall’Impresa richiedente P.F.M. S.r.l, con tutte le condizioni in esso contenute;

15. di autorizzare, l’estrazione e la successiva acquisizione di mc. 120,00 (centoventi/00) di materiale litoide secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali che, in una copia, si restituiscono all’Impresa richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente alle condizioni contenute nel Disciplinare di cui al precedente punto 14 facente parte integrante del presente atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque, ovvero innanzi al T.A.R. Piemonte, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi