Torna al Sommario del Supplemento ordinario n. 1

Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 25.8
D.D. 10 aprile 2007, n. 563

Proroga autorizzazione idraulica - pratica n. 1927 - C.A.I. Club Alpino Italiano - Sezione di Varallo Sesia - richiesta proroga del termine di fine lavori per la costruzione di nuova teleferica per il trasporto di materiali in loc. Acqua Bianca-Alpe Pile con sorvolo del Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dal Club Alpino Italiano - Sezione di Varallo Sesia, di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 31/03/2008.

Resta inteso che il C.A.I. è tenuto ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all’osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenzale di nulla-osta idraulico n. 412 rilasciata in data 30/03/2005 e che di seguito si ripropongono:

- l’opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

- l’opera dovrà essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- il Committente delle opere dovrà comunicare al Settore OO.PP. di Vercelli, a mezzo lettera raccomandata, il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d’inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;

- ad avvenuta ultimazione, il C.A.I.- Sezione di Varallo Sesia dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che l’ opera è stata eseguita conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- la proroga si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione prevista a norma delle vigenti leggi in materia;

- prima dell’inizio dei lavori, il soggetto autorizzato dovrà ottenere il rilascio della concessione per l’occupazione delle aree demaniali in questione ai sensi del regolamento emanato con D.P.G.R. in data 6/12/2004, n. 14/R.

- La presente Determinazione viene trasmessa alla Sezione Demanio-sede, per opportuna conoscenza.

- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti