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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 27

Codice 25.8
D.D. 2 aprile 2007, n. 519

Proroga autorizzazione idraulica - pratica n. 1985 - Ditta Gessi Holding - costruzione di un nuovo ponte sul Rio Rivacco in Comune di Serravalle Sesia - richiesta proroga

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

tenuto conto delle motivazioni addotte dalla Ditta Gessi holding, di autorizzare la proroga del termine dei lavori a tutto il 31/01/2008.

Resta inteso che la Ditta è tenuta ad informare tempestivamente lo scrivente Settore di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori; in tal caso dovranno essere prodotti elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga rimane vincolata all’osservanza delle condizioni contenute nella Determina Dirigenziale di nulla-osta idraulico n. 81 rilasciata in data 19/01/2006 e che di seguito si ripropongono:

- l’opera deve essere realizzata come da progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- il materiale di risulta preveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, se necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di muratura esistenti, dovrà essere asportato dall’alveo;

- le sponde ed eventuali opere interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- ad avvenuta ultimazione, la Ditta Gessi Holding dovrà inviare al Settore OO.PP. di Vercelli la dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- durante la costruzione dell’opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;

- l’autorizzazione non solleva la Ditta Gessi Holding dall’incombenza di dover presentare comunicazione all’Amministrazione Provinciale competente, ai sensi dei RR.DD. 22/11/1914 n. 1486, 08/10/1931 n. 1604, del D.P.R. 10/06/1955 n. 987, relativamente alle norme intese a garantire la tutela della fauna ittica dei fiumi, canali, specchi d’acqua;

- la proroga si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo), in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

- l’autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l’obbligo di tenere sollevata l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall’uso dell’autorizzazione stessa;

- La presente Determinazione viene trasmessa alla Sezione Demanio-sede, per opportuna conoscenza

- La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto Regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

Il Dirigente responsabile
Felice Storti