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Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

Codice 10.7
D.D. 4 maggio 2007, n. 477

Comune di Netro (BI). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso con concessione amministrativa venticinquennale a terzi, di aree di complessivi mq. 2.910, identificate con i terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2 - mapp. 64 (parte di mq. 2.750) e mapp. 259 di mq. 160, per realizzazione struttura polivalente a carattere sportivo-ricreativo ed area parco giochi pubblica. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

di autorizzare il Comune di Netro (BI) a mutare la destinazione d’uso di aree di complessivi di mq. 2.910, identificate con i terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 2 - mapp. 64 (parte di mq. 2.750) e mapp. 259 di mq. 160, per darle in concessione amministrativa al Sig. Armando Guabello per un periodo di anni 25 (venticinque), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire la realizzazione di un complesso sportivo - ricreativo consistente in un campo polivalente (basket, tennis, calcetto) e di un’ area parco-giochi, quest’ultima interamente e gratuitamente fruibile da chiunque nonché consentire l’occupazione temporanea relativa ai lavori di realizzazione e futura manutenzione purchè il tutto venga eseguito all’interno della precitata area autorizzata, fatta eccezione per le occupazioni, limitate allo stretto tempo necessario, inerenti la manutenzione della restante parte di mq. 2.000 del mapp. 64 del Fg. 2, della quale il Concessionario dovrà farsi carico a sue spese, fermo restando che tale area non sarà oggetto di concessione né di mutamento d’uso e, pertanto, dovrà rimanere destinata, come di fatto già attualmente è, alla sosta per le mandrie in transumanza;

che il Comune di Netro (BI) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell’atto di concessione che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario non potrà operare sulle aree in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione e la futura manutenzione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

le aree di complessivi mq. 2.910 oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs. n. 42/04 nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa a condizioni da stabilirsi, dovranno essere restituite, con le strutture ivi insistenti, al Comune a titolo gratuito ed in buono stato di manutenzione o, se richiesto, ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, allo “status quo ante”, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario che dovrà, comunque, effettuare un primo intervento di recupero delle aree al termine dei lavori di realizzazione delle opere e, se necessario, al termine dei futuri interventi di manutenzione;

la concessione venticinquennale non potrà essere stipulata a condizioni economiche e durata diverse rispetto a quanto specificato in premessa, eventuali conguagli in denaro o in natura potranno rendersi necessari solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione, su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’effettuazione di verifiche demaniali;

non è previsto versamento di denaro al Comune a titolo di canone di concessione, tenuto conto che il Concessionario si impegna, come già specificato, a realizzare e mantenere in buono stato di manutenzione le opere oggetto d’istanza a sue spese, oltre che ad effettuare la manutenzione di un’area di uso civico destinata alla sosta per la transumanza, pur tuttavia l’anzidetta manutenzione dovrà comunque essere fornita in misura almeno sufficiente a garantire la fruibilità, il decoro e la sicurezza delle aree e delle opere ivi insistenti. In difetto il Comune dovrà provvedere in via sussidiaria ad eventuali carenze, rivalendosi poi sul Concessionario nei modi specificati in premessa;

il Comune di Netro (BI) dovrà destinare tutti gl’importi eventualmente percepiti in virtù della presente autorizzazione nel rispetto dei disposti di cui all. art. 24 e della L. 1766/1927;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri