Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

Comunicato dell’Assessore alle Politiche Territoriali

Accordo per la relazione paesaggistica semplificata

Si comunica che in attuazione dell’art 3 del D.P.C.M 12 dicembre 2005 la Regione Piemonte in data 27/06/2007 ha sottoscritto con la Direzione Regionale per i Beni e le Attività Culturali del Piemonte l’Accordo di sotto riportato che prevede il ricorso alla relazione paesaggistica semplificata per specificate tipologie d’intervento.

Pertanto, a far data dalla firma del medesimo, la relazione paesaggistica semplificata dovrà essere presentata in tutti i casi elencati nell’Accordo stesso, che si riferiscono alla gran parte degli interventi oggetto di subdelega ai Comuni ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 20/89 e s.m.i. oltre ad una serie di opere minori per le quali la Regione Piemonte, di concerto con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, ha ritenuto che il ricorso a tale modalità non pregiudicasse la valutazione di un intervento ai fini di un corretto inserimento nel contesto paesaggistico interessato.

Testo dell’Accordo:

Ministero per i Beni e le Attività culturali.
Direzione regionale per i Beni e le Attivita’ culturali del Piemonte

Regione Piemonte
Assessorato alle Politiche Territoriali

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 costituente il “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2006, n. 157;

Vista la Legge Regionale 03 aprile 1989, n. 20 e s.m.i , recante “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”;

Visto il D.P.C.M. 12 dicembre 2005 inerente la redazione della “Relazione paesaggistica”, in attuazione all’art 146 comma 3 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Considerato che l’art 3 del citato D.P.C.M 12 dicembre 2005 prevede che le Regioni, d’intesa con le Direzioni Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici territorialmente competenti, possano introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per specifiche tipologie di intervento;

Vista la proposta in tal senso avanzata dalla Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Territoriali con nota prot n. 1394 del 07 novembre 2006;

Visto il parere espresso in merito dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte con nota prot. n. 341 del 20 gennaio 2007 e nota prot. n. 7473 del 04 maggio 2007 della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 61-6208 del 18.06.2007 con la quale la Giunta Regionale condivide i contenuti del presente Accordo e ne delega la firma all’Assessore alle Politiche Territoriali prof. Sergio Conti.

In data 27/06/2007 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentato dal Direttore Regionale del Piemonte, dott. Mario Turetta e la Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Territoriali, rappresentata dall’Assessore Regionale prof. Sergio Conti,

Si conviene quanto segue

Articolo 1

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte e la Regione Piemonte, Assessorato alle Politiche Territoriali concordano, in attuazione all’art 3 del D.P.C.M. 12 dicembre 2005, di introdurre semplificazioni nei criteri di redazione della Relazione Paesaggistica per le tipologie di beni individuate al successivo art 3;

Articolo 2

I contenuti della Relazione Paesaggistica semplificata dovranno corrispondere a quanto descritto nella “Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata”, allegata al citato D.P.C.M. 12 dicembre 2005, fermo restando che la cartografia al punto 8 della scheda, relativa all’ubicazione dell’opera, dovrà essere presentata - anche se non ricadente in area urbana - ad una o più scale metriche diverse, tali da consentire il corretto inquadramento dell’area nel contesto territoriale circostante e che la documentazione fotografica al punto 9 della scheda dovrà prevedere un numero di fotogrammi, anche superiore a 4, tale da descrivere compiutamente l’area oggetto di intervento ed il suo contesto paesaggistico e architettonico;

Articolo 3

E’ ammessa la richiesta di autorizzazione corredata da Relazione Paesaggistica con documentazione semplificata per le seguenti tipologie di opere:

1. interventi elencati nella Legge Regionale 03 aprile 1989, n. 20 (1) e successive modifiche e integrazioni all’art 13, comma 1 lettera a), b), c), d), e), f) ,g) e h ter) e comma 2 lettera a), b), c)

2. interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici contenuti entro il 20% del volume esistente e varianti in corso d’opera di interventi già autorizzati;

3. manufatti di ridotte dimensioni (contenute entro un massimo di 25 metri quadrati) come bassi fabbricati, depositi attrezzi, legnaie, autorimesse, tettoie, cabine elettriche ecc,

4. taglio di piante di alto fusto in pertinenze private e pubbliche, al di fuori delle aree boscate;

5. taglio raso di superfici boscate governate ad alto fusto inferiori ai 2500 metri quadrati;

6. trasformazioni d’uso da terreno boscato ad altra coltura agricola per superfici inferiori all’ettaro;

7. modifiche morfologiche contenute entro 5.000 metri cubi;

8. interventi di adeguamento e ammodernamento di impianti tecnici esistenti quali linee elettriche non superiori a 15000 volt; impianti fognari, acquedottistici e altri servizi a rete; installazione di antenne e parabole su impianti esistenti;

9. interventi di natura idraulica, quali opere di difesa spondale, briglie, soglie, argini ecc;

10. opere di pavimentazione stradale e di adeguamento dimensionale della sezione non superiore al 20%, comprensive di manufatti di sostegno di controripa e di sottoscarpa;

11. rinnovi di autorizzazioni per interventi non completati nei cinque anni di validità del nulla osta regionale, che non comportino alcuna ulteriore modificazione e/o ampliamento rispetto al progetto precedentemente autorizzato;

12. interventi costituenti lotto esecutivi di progetti generali già approvati ai sensi della normativa paesaggistica vigente (PEC, PIP, etc)

In base agli elementi che potranno emergere in sede di valutazione dell’intervento, l’Amministrazione competente si riserva comunque la facoltà, nei termini di legge, di chiedere ulteriori integrazioni documentali e approfondimenti rispetto alla relazione paesaggistica semplificata presentata.

Articolo 4

Si conviene di esercitare un costante monitoraggio dell’attuazione del presente Accordo, tramite gli uffici preposti alla tutela presso le due istituzioni .

Visto, letto e sottoscritto.

Torino, lì 27/06/2007

F.to Prof. Sergio Conti

F.to Dott. Mario Turetta

Note:

(1) Legge Regionale 03 aprile 1989, n. 20 e s.m.i.

Art. 13. (Subdelega ai Comuni)

1. Nelle zone comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nelle categorie di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono subdelegate ai Comuni, purche’ dotati di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi ed alle condizioni qui di seguito specificati:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi tecnici;

b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non comportino l’abbattimento totale del manufatto;

c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali gia’ autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell’art. 82 del D.P.R. 616 del 24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta nell’autorizzazione regionale;

e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre, relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi dall’abitazione purche’ cio’ non comporti movimenti di terra;

f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse quelle minerali e termali nonche’ la ristrutturazione ed ammodernamento dei canali irrigui;

g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;

h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani dell’Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, dai Piani dell’Area di Parchi nazionali, dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale. Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi.

h bis) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi d’acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, cosi’ come definiti dall’articolo 1 della l. 431/1985, con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati nell’allegato A alla presente legge;

h ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per attivita’ estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell’articolo 82 del d.p.r. 616/1977.

2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per gli interventi qui di seguito specificati:

a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicita’ nei limiti di cui all’art. 14, 1. comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497;

b) le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di contenimento del verde privato opere di arredo e di illuminazione urbane;

c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o di parti di essi.

3. I Comuni, nei quali insistono aree urbane comprese negli elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dotano, entro 5 anni dall’entrata in vigore della presente legge, del Piano dell’arredo urbano e del colore. La Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell’arredo urbano e del colore.