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Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

Legge regionale 29 giugno 2007, n. 15.

Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni del Piemonte.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte, nel rispetto della Costituzione ed in attuazione del principio di sussidiarietà, persegue lo sviluppo sociale, civile ed economico dei territori situati nei piccoli comuni, attraverso la promozione ed il sostegno delle attività economiche, sociali, ambientali e culturali in essi esercitate; la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l’adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali.

2. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture la Regione ne promuove ed incentiva la gestione associata.

3. Ai fini della presente legge per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti sulla base dell’ultima rilevazione demografica.

4. In presenza di particolari condizioni di marginalità territoriale e di difficoltà di accesso ai servizi possono essere considerati beneficiari degli interventi le frazioni di comuni anche con popolazione superiore ai cinquemila abitanti.

5. La Regione incentiva l’utilizzo delle moderne tecnologie dell’informatica nel processo di ammodernamento di piccoli comuni nella gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

Art. 2.

(Linee generali di intervento)

1. Ai fini della presente legge, la Regione attribuisce ai piccoli comuni risorse finanziarie tenuto conto delle sottofasce di popolazione, delle situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale e della qualità della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali.

2. Le situazioni di marginalità socio economica e infrastrutturale sono individuate e periodicamente verificate sulla base di indicatori economici, sociali, territoriali, ambientali e demografici, stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, previo parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali.

3. Nella individuazione degli indicatori di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale può avvalersi di studi ed elaborazioni, anche già esistenti, effettuati da Università o da enti pubblici o privati di ricerca.

4. L’entità del contributo è determinata annualmente dalla Giunta regionale in relazione al numero dei comuni inseriti nelle graduatorie e alle risorse disponibili nel bilancio regionale dell’anno finanziario di riferimento ed è proporzionale alla situazione di disagio.

5. Se il comune realizza le attività e gli interventi in forma associata, può utilizzare il contributo a copertura delle spese che la gestione associata comporta.

6. Non è ammesso l’utilizzo del contributo per le spese che risultano interamente coperte da altri finanziamenti pubblici o dalla partecipazione di soggetti privati.

7. Termini e modalità per l’attuazione del presente articolo sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

(Interventi per l’erogazione di servizi di pubblica utilità)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento ed abbandono del territorio, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare accordi con i soggetti che mediante una presenza diffusa sul territorio erogano servizi di pubblica utilità nei piccoli comuni.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire l’erogazione di servizi di pubblica utilità presso i piccoli comuni anche attraverso centri polifunzionali.

3. Nei centri polifunzionali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è possibile lo svolgimento congiunto in un solo esercizio dell’attività commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, e di altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici o privati.

4. La Regione, previo accordo con gli uffici scolastici regionali, incentiva il mantenimento in attività degli Istituti scolastici nei piccoli comuni e favorisce la cessione a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche di attrezzature informatiche di proprietà regionale che siano state ammortizzate e dismesse dall’inventario.

Art. 4.

(Semplificazione delle rendicontazioni)

1. Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a 20.000,00 euro erogati con fondi a esclusivo carico del bilancio regionale e a qualunque titolo dalla Regione ai comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti è sufficiente la presentazione da parte del responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo di una certificazione attestante l’ammontare totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.

Art. 5.

(Limitazioni all’onere di cofinanziamento da parte dei piccoli comuni)

1. La concessione di contributi da parte della Regione ai comuni con popolazione pari od inferiore a mille abitanti, singoli o associati, può essere subordinata ad un onere di cofinanziamento posto a carico degli stessi soggetti in misura non superiore al dieci per cento dell’importo totale delle iniziative ammesse a contributo regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in deroga alla normativa regionale vigente, ai bandi da emanarsi a partire dal primo esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore della presente legge. Non si applicano ai finanziamenti di cui alla legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 ( Incentivazione dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Prime disposizioni).

3. Le iniziative, per essere ammesse ai benefici regionali, devono essere in armonia con la programmazione regionale.

4. Gli atti di programmazione di cui al comma 3 possono, in presenza di condizioni di marginalità socio-economica, prevedere l’estensione delle disposizioni di cui al comma 1 anche ai comuni con popolazione superiore ai mille abitanti.

Art. 6.

(Riordino delle disposizioni normative sui piccoli comuni)

1. Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale un provvedimento normativo quale testo unico nel quale sono riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative regionali vigenti, recanti provvidenze per i comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti.

2. Nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 2, con il provvedimento normativo di cui al comma 1 sono introdotte ulteriori disposizioni di sostegno per lo sviluppo dei territori situati nei piccoli comuni e delle loro comunità; sono inoltre previste ulteriori misure di semplificazione amministrativa a favore dei piccoli comuni.

3. I dati derivanti dalle elaborazioni di cui all’articolo 2 costituiscono l’archivio generale dei piccoli comuni del Piemonte, al quale riferirsi per l’attivazione delle politiche regionali di sostegno e perequazione nei loro confronti.

Art. 7.

(Incentivi per l’insediamento nei piccoli comuni montani o collinari)

1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati, la Regione, definendone i criteri dispone incentivi finanziari e premi di insediamento, con riferimento alle spese di trasferimento ed al recupero del patrimonio edilizio esistente, a favore di coloro che trasferiscono la loro residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica da un comune non montano ad un comune montano o collinare in situazione di marginalità di cui all’articolo 2, comma 1, con popolazione inferiore a mille abitanti, impegnandosi a non modificarla per un decennio.

Art. 8.

(Agevolazioni tributarie, economiche e fiscali)

1. La Regione favorisce, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, la salvaguardia delle attività commerciali e artigiane nei piccoli comuni, con priorità per i comuni con popolazione pari o inferiore a mille abitanti, in condizioni di marginalità socio-economica attraverso agevolazioni tributarie e interventi volti al sostegno di tali attività, proposti dagli operatori di concerto con i comuni interessati.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 agli interventi di cui all’articolo 3, il cui stanziamento è pari a 2.500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell’ambito dell’unità previsionale di base (UPB) 05011 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 1 spese correnti) e agli interventi di cui all’articolo 7, il cui stanziamento è pari a 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, ed è ricompreso nell’ambito dell’UPB 05012 (Affari istituzionali processo di delega Autonomie locali Titolo 2 spese in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie iscritte nelle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

2. Per il biennio 2008-2009, alla spesa annua di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 29 giugno 2007

p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 374

- Presentato dalla Giunta regionale l’11 dicembre 2006.

- Assegnato alla VIII commissione in sede referente e alla I in sede consultiva il 20 dicembre 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente l’11 giugno 2007 con relazione di Alessandro Bizjak, Luigi Sergio Ricca.

- Approvato in Aula il 26 giugno 2007, con emendamenti sul testo, con 37 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 9

- Il testo dell’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“ Art. 87

1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali,

c) gli aiuti concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,

e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.".

- Il testo dell’articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

“ Art. 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all’esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all’unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell’articolo 87 o ai regolamenti di cui all’articolo 89, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.".


Note all’articolo 10

- Il testo dell’articolo 8 della l. r. 7/2001 è il seguente:

“ Art. 8 (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della l. r. 2/2003 è il seguente:

“ Art. 30 ( Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della L.R. n. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".