Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Valutazione Impatto Ambientale e attività estrattive

DGP n. 633-608029/2007- Progetto: “Trivellazione pozzo ad uso irriguo” Comune: Vigone - Proponente: Consorzio Irriguo “Riuniti di Zucchea” Procedura: Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12, della Legge Regionale n. 40/98

Con riferimento al Progetto: “Trivellazione di tre pozzi ad uso irriguo”, Comune di Vigone, presentato dal Consorzio Irriguo “Riuniti di Zucchea”, con sede legale in Vigone Via Cavour 108, si pubblica a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto, la Deliberazione di Giunta provinciale n. 633-608029 del 12 giugno 2007.

N.B.: Il testo integrale della presente deliberazione è depositato presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Oggetto: Progetto: “Trivellazione di tre pozzi ad uso irriguo", Comune di Vigone, presentato dal Consorzio Irriguo “Riuniti di Zucchea”, con sede legale in Vigone Via Cavour 108.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1. di esprimere, sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intende interamente richiamata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i., giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al “Progetto di un nuovo pozzo ad uso irriguo”, localizzato nel Comune di Vigone (TO), presentato dal Consorzio irriguo “Riuniti di Zucchea” con sede in Vigone - via Cavour 108. Il giudizio di compatibilità ambientale è subordinato all’ottemperanza delle prescrizioni per la mitigazione degli impatti, per la compensazione ambientale e per i monitoraggi, riportate nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della L.R. 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3. di dare atto che l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee sarà rilasciata dal Servizio Gestione Risorse Idriche successivamente al presente provvedimento;

4. di demandare l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di acque sotterranee, ai sensi e per gli effetti del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i. e della L.R. 22/96 e regolamento 10R, al successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche. Eventuali criticità specifiche relative al prelievo saranno adeguatamente verificate nell’ambito della procedura di autorizzazione all’utilizzo di acque sotterranee, la quale potrà pertanto definire le ulteriori prescrizioni che si rendessero necessarie.

5. di stabilire che il presente provvedimento non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre Autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente; in particolare, il Consorzio “Riuniti di Zucchea” dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica, nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

6. di stabilire che eventuali scarichi di acque reflue non recapitanti in pubblica fognatura, anche in fase temporanea di cantiere, dovranno preventivamente essere autorizzati dal competente Servizio Gestione Risorse Idriche di questa Amministrazione, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

7. di dare atto che il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera, di cui all’Allegato A della presente deliberazione, è affidato all’A.R.P.A.;

8. di stabilire che il proponente dovrà comunicare all’A.R.P.A. le date di inizio e termine dei lavori, almeno quindici giorni prima dell’avvio dei lavori stessi, ed ogni atto autorizzativo successivo al presente provvedimento, nonché trasmettere gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale;

9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell’Ente;

10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8, della L.R. 40/98 e s.m.i., inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati ai sensi dell’art. 9, e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale
B. Buscaino

Il Vicepresidente della Provincia
S. Bisacca