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Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 107-207392/2007 del 20-2-2007 di concessione di derivazione d’acqua sotterranea tramite pozzo in Comune di Venaria Reale ad uso condizionamento assentita alla Odette Srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 107-207392/2007 del 20-2-2007 - Codice univoco: TO-P-10215

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Odette Srl (omissis) con sede legale in Torino, C.so Regina Margherita n. 1 bis, la concessione di derivazione d’acqua sotterranea da falda superficiale mediante pozzo, in Comune di Venaria - dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 38 n. 183 sub 29 - in misura di litri/sec massimi 2 e medi 0,13 per complessivi metri cubi annui 4.000 ad uso civile da utilizzarsi dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20-2-2007 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. (... omissis...)"