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Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pubblicazione esito di procedura V.I.A.del progetto di cava in località Pravallino nel Comune di Bagnolo Piemonte lotti 8,9,10,11,12 e 13

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenza dei Servizi del 14 novembre 2006 e del 13 aprile 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse, parte integrante della presente Deliberazione;

2. di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di cava in località Pravallino nel Comune di Bagnolo Piemonte lotti 8,9,10,11,12 e 13 presentato da parte del Sig. Morina Federico, (omissis) in qualità di titolare della Ditta Morina Federico con sede legale in Via delle Rocchette 7 - Bibiana (TO), ed il Sig. Depetris Carlo, (omissis) in qualità di legale rappresentante della Ditta Priotto S.a.s. con sede in Via Bibiana 1 - Bagnolo Piemonte, in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

3. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per ottimizzare il recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. entro il 31 ottobre di ogni anno i proponenti sono tenuti a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione, il consuntivo delle opere di recupero ambientale realizzati ed una previsione degli interventi da realizzare nel corso dell’anno successivo;

b. prima della ripresa della coltivazione dovrà essere realizzata la vasca di decantazione prevista in progetto per la raccolta delle acque meteoriche provenienti dall’area di cava, che dovrà essere prontamente adeguata con il progressivo ribasso del piazzale previsto in corso di coltivazione;

c. prima della ripresa della coltivazione dovrà essere completata la canaletta prevista lungo la strada a monte del ciglio al fine di intercettare ed allentare le acque meteoriche provenienti dal versante sovrastante;

d. entro dodici mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale dovranno essere completati tutti gli interventi di sistemazione morfologica e rivegetazione delle aree marginali, finalizzati ad un corretto inserimento del sito di cava nell’intorno indisturbato; in particolare si dovrà provvedere alla risagomatura a 30° dei terreni di copertura ed alla successiva rivegetazione con idrosemina potenziata e messa a dimora di specie arboree ed arbustive, di tutte le zone di raccordo tra il ciglio di cava ed il versante sovrastante, sia in corrispondenza del fronte principale, che di quelli laterali;

e. entro 24 mesi dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale dovranno essere recuperate le pedate dei gradoni sommitali del fronte principale, oggetto di coltivazione;

f. la coltivazione dovrà procedere dall’alto verso il basso mediante ribassi successivi del piazzale, limitando il più possibile la creazione di fronti laterali ed operando in maniera coordinata rispetto ai limitrofi lotti di cava. Nel caso in cui per questi ultimi non venga acquisita l’autorizzazione al ribasso dei rispettivi piazzali, lungo il fronte laterale F2 dovrà essere lasciato in posto un gradone alla quota media di 1245 m circa, così come previsto in progetto;

g. durante tutta la fase di coltivazione venga effettuato un piano di monitoraggio che preveda periodici rilievi geostrutturali sui fronti di cava derivanti dal progressivo abbassamento del piazzale, al fine di verificare le caratteristiche dell’ammasso roccioso in coltivazione e , in particolare, l’andamento in profondità delle faglie rilevate in corrispondenza dell’intersezione tra il fronte principale F1 ed il fronte laterale F3, provvedendo all’individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d’opera;

h. a seguito dell’abbassamento del piazzale di cava, in corrispondenza dell’estremità occidentale del fronte principale F1, in prossimità delle due faglie principali rilevate e delle relative fasce cataclastiche, vengano lasciati in posto i gradoni alle quote medie di 1279 m, 1275 m e 1264 m, seguendo le geometrie previste negli elaborati grafici presentati ad integrazione del progetto;

i. i materiali di scarto derivanti dall’attività estrattiva, che non troveranno impiego come prodotti secondari all’esterno del bacino estrattivo di Bagnolo Piemonte, dovranno essere conferiti esclusivamente nel sito di discarica consortile Pravallino;

j. sia in fase di coltivazione che al termine degli interventi di recupero ambientale sia assicurata la corretta regimazione delle acque meteoriche, provvedendo alla manutenzione delle rete di drenaggio prevista nelle aree interessate dalla coltivazione;

k. tutte le acque provenienti dalla parte alta del fronte dovranno essere intercettate dal gradone previsto alla quota variabile da 1249 a 1266 m circa, sia sul fronte principale F1 che sui fronti laterali F2 ed F3, ed allontanate mediante un canaletta rivestita con geostuoia di media durata (cocco o agave), da realizzarsi a tergo del rilevato previsto sulla pedata;

l. tutte le sponde delle canalette non rivestite dovranno essere prontamente inerbite in stretta successione con la loro profilatura;

m. la conformazione del riporto in terra previsto sulla pedata del gradoncino risultante dalla coltivazione dovrà garantire la stabilità globale e superficiale del materiale riportato in particolare lungo il lato di valle del rilevato;

n. la posa in opera del materiale per la ricostituzione della morfologia definitiva, come previsto nella configurazione finale illustrata in progetto, dovrà avvenire per strati successivi di potenza non superiore a 1 m, singolarmente compattati;

o. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona, dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

p. in considerazione delle difficili condizioni stazionali in cui si opera, tutti gli interventi di inerbimento previsti sulle diverse aree di cava dovranno essere realizzati con adeguate tecniche di idrosemina potenziata (a spessore o a matrice cellulosica);

q. nella scelta dei soggetti arborei ed arbustivi da mettere a dimora sulle pedate dei gradoni e sul piazzale risultante dalla coltivazione dovranno essere privilegiate, tra quelle indicate in progetto, le specie caratterizzate da spiccate caratteristiche di pionierismo;

r. l’impianto delle specie arboree-arbustive che interesserà il piazzale di cava dovrà seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile;

s. entro sei mesi dalla scadenza dell’autorizzazione dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

t. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

4. Di dare atto delle autorizzazioni acquisite ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 14 novembre 2006 e del 13 aprile 2007, conservati agli atti dell’Ente e cioè:

- Parere tecnico favorevole con prescrizioni espresso in Conferenza dall’ing. Chiara Vailati a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere, contenuto nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", consegnato agli atti della 2^ Conferenza, attiene sia l’espressione di giudizio positivo di compatibilità ambientale sia il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. per anni cinque a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo comunale. Detto parere tecnico favorevole è subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato Elaborato tecnico ”Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

- Parere tecnico favorevole con prescrizioni della Regione Piemonte, Settore Verifica Attività Estrattiva ex art. 32 L.R. 44/2000, formalizzato con nota prot. n. 4042 dell’ 11.04.2007. Detto parere, recepito nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78" che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), attiene sia la sussistenza delle condizioni per l’espressione di positivo giudizio di compatibilità ambientale sia il rilascio dell’autorizzazione per la coltivazione della cava in oggetto.

- Parere favorevole con prescrizioni circa il rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., formalizzato dalla Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali con le prescrizioni dettagliate nella nota prot. n. 11767 del 12.04.2007 che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2).

- parere tecnico favorevole ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. espresso da parte del Corpo Forestale dello Stato con le prescrizioni contenute nella nota prot. n. 3123 del 12.04.2007, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 3). Detto parere sarà recepito nel provvedimento di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i..

- parere favorevole del Comune di Bagnolo Piemonte circa il rilascio del provvedimento di competenza ai sensi della L. R. 69/78, formulato con nota prot. di ric. n. 19527 del 12.04.2007, con l’impegno a formalizzarlo oltre i termini del procedimento di VIA, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente deliberazione; detto parere si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 4).

5. Di considerare acquisito in senso favorevole il parere dell’ASL 17 e della Comunità Montana Valli Po, Bronda e Infernotto in quanto gli stessi non hanno espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

6. Di rinviare la formalizzazione dell’autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche,, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alla già citata nota prot. n. 3123 del 12.04.2007.

7. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Bagnolo Piemonte, sede dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

8. Di subordinare la suddetta autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i. al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78".

9. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7) costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente punto 7, costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente.

11. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2 nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4 sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio del parere tecnico ex L.R. 45/89 e s.m.i. e delle autorizzazioni ex D.Lgs. 4272004 e s.m.i. ed ex L.R. 69/78 e s.m.i..

13. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA.

14. Di stabilire che al fine dell’espletamento delle funzioni di controllo previste dall’art. 8 c.2 della L.R 40/98 e s.m.i., il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione della data di inizio e fine lavori al Settore VIA del Dipartimento di Cuneo dell’ARPA Piemonte, Via M. D’Azeglio 4, 12100 Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre a decorrere dalla data della presente deliberazione.

16. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati;

17. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

18. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati
(omissis)