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Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Pubblicazione esito di procedura via del progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive in località Snive, Muntacale e Plunea dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell’ambito delle Conferenze dei Servizi del 15 ottobre 2006 e del 05 aprile 2007, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell’Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

(omissis)

delibera

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione e recupero ambientale della Cava Snive nelle località Snive, Muntacala e Plunea dei Comuni di Robilante, Roccavione e Roaschia, presentato da parte della Società Sibelco Italia S.p.A., con sede in Regione Ponte Nuovo, Robilante (CN), in quanto l’intervento estrattivo in progetto, che riguarda un’area già interessata da questo tipo di attività, non comporta significativi impatti aggiuntivi sulle componenti ambientali interferite.

2. Per mitigare ulteriormente l’entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d’opera e per l’ottimale riuscita degli interventi di recupero dell’area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. entro 90 giorni a far data dal rilascio dei provvedimenti autorizzativi comunali, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi copia dell’accordo tra la Ditta istante ed il soggetto utilizzatore dello scisto derivante dalla coltivazione del giacimento; detto accordo dovrà prevedere un conferimento minimo di 20.000 m³ annui;

b. entro il 31 ottobre di ogni anno la Ditta è tenuta a presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione tecnica con allegata documentazione fotografica e cartografica (planimetria e sezioni in scala adeguata sia su supporto informatico che cartaceo), in cui sia illustrato lo stato di avanzamento della coltivazione e delle discariche di sterile ed in cui siano specificati i quantitativi di materiale estratto, distinguendo tra utile e sterile, precisando per quest’ultimo la destinazione finale (discarica o riutilizzo in ciclo produttivo esterno); contestualmente dovrà essere presentata una nota che descriva dettagliatamente gli interventi di recupero ambientale eseguiti e fornisca una previsione delle opere da realizzare nel corso dell’anno successivo, distinguendo tra i nuovi impianti e le opere di manutenzione, nonché di risarcimento delle fallanze necessarie a carico della copertura esistente;

c. entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b, la Ditta dovrà presentare a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una relazione geologico-tecnica che riporti i risultati dei rilievi geostrutturali effettuati sulle porzioni di roccia interessate dall’ampliamento della coltivazione al fine di aggiornare le verifiche di stabilità condotte in fase progettuale;

d. entro la medesima scadenza di cui alla precedente lettera b, dovrà essere inviata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una nota tecnica in cui sia valutata l’efficienza dei sistemi di protezione (valli di contenimento e reti paramassi) adottati in fase di coltivazione nei confronti dell’eventuale caduta massi sui versanti sottostanti l’attività estrattiva;

e. a titolo precauzionale, la Ditta -previo accordo con il Gestore dell’acquedotto- installi e metta in funzione un sistema di rilevazione istantaneo della torbidità delle acque provenienti dalle sorgenti del Vallone Brignola, captate per uso idropotabile, mediante telecontrollo;

f. per tutta la durata dell’attività estrattiva dovrà essere effettuato il monitoraggio periodico delle predette acque; in particolare, con cadenza semestrale, dovranno essere misurati i seguenti parametri: portata, temperatura dell’acqua, conducibilità elettrica, pH, nitrati; i dati raccolti dovranno essere inviati a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi unitamente a quanto richiesto alla precedente lettera b;

g. entro 1 anno dal rilascio dei provvedimenti autorizzativi dovranno essere portati a termine tutti gli interventi integrativi relativi alla sistemazione ed al recupero ambientale della discarica esaurita (Cava Bassa), con particolare riferimento alla piantumazione delle specie arboreo-arbustive previste ed al rinfoltimento delle aree caratterizzate da una rada copertura arborea;

h. per tutta la durata della coltivazione, durante le operazioni di scavo e di movimentazione del materiale, dovrà essere assicurato l’abbattimento costante delle polveri mediante adeguata irrorazione delle superfici dei fronti e della viabilità interna al cantiere;

i. per tutta la durata della fase di coltivazione dovranno essere mantenute in efficienza le strutture paramassi previste in progetto, provvedendo alla corretta e periodica manutenzione;

j. al termine della coltivazione di ogni fetta, dovranno essere eseguite accurate operazioni di disgaggio al fine di rimuovere i cunei di roccia potenzialmente instabili, garantendo la stabilità dei singoli gradoni residui;

k. nella fase di riprofilatura finale delle diverse porzioni dei fronti di cava, dovranno essere rispettate le geometrie verificate in fase di progetto;

l. i gradoni, su cui è previsto il transito dei mezzi per il trasporto del materiale utile all’impianto e dello sterile alle aree di discarica, dovranno essere impostati con una pedata di larghezza sufficiente a garantire il transito dei mezzi in condizioni di sicurezza, con particolare attenzione ai fronti residui impostati negli scisti e quelli a franapoggio;

m. prima della messa a discarica dello sterile derivante dalla coltivazione, si dovrà provvedere ad una miscelazione delle tre tipologie di materiale presenti (quarztii tipo “Verrucano”, quarziti tipo “Mandorla” e scisti seritici); al raggiungimento di una potenza di riporto pari a 5 metri, dovrà essere eseguito un pozzetto geognostico, opportunamente posizionato al fine di rappresentare lo strato indagato, funzionale al prelievo di un campione significativo da sottoporre ad analisi granulometrica; i risultati di tali analisi dovranno essere inviati a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei servizi unitamente a quanto richiesto alla precedente lettera b;

n. la posa del materiale sterile a discarica dovrà avvenire per strati successivi, debitamente compattati, operando sull’intera spianata dal basso verso l’alto e mantenendo la pendenza verso monte per il contenimento delle acque di ruscellamento;

o. lo scarico del materiale sterile nella discarica Muntacala dovrà essere preceduto dalla creazione di un rilevato di contenimento al piede e dovrà avvenire da altezze contenute, non oltre il gradone immediatamente sovrastante il livello di appoggio del cumulo;

p. sia assicurato durante ed al termine della coltivazione il corretto deflusso delle acque meteoriche mediante le opere di canalizzazione previste nel progetto; in particolare la rete drenante dovrà essere prontamente adeguata con il progredire della coltivazione;

q. lo scarico delle acque meteoriche raccolte nel bacino previsto alla base dell’estremità NW della discarica Cava Vecchia dovrà accuratamente evitare le zone di ricarica delle sorgenti captate più a valle; dovrà pertanto essere realizzato il sistema illustrato nella documentazione integrativa presentata dalla ditta;

r. tutte le canalette previste in terra dovranno essere prontamente inerbite e rivestite con georete nei tratti a maggiore acclività, avendo cura, in fase di posa in opera di tali strutture, di assicurarne la massima adesione con la superficie del substrato;

s. le aree perimetrali dei bacini di sedimentazione dovranno essere prontamente rivegetate con adeguate specie igrofile, al fine di creare fasce vegetali con funzione filtrante e di trattenuta della frazione più fine depositata, di cui dovrà essere evitata il più possibile la traslocazione all’interno del reticolo idrografico naturale;

t. il terreno vegetale derivante dallo scotico delle zone di ampliamento o quello eventualmente reperito all’esterno dell’area di cava in attesa del successivo utilizzo in fase di recupero ambientale dovrà essere stoccato in cumuli di altezza non superiore a 3 m, in attesa del successivo riutilizzo in fase di recupero ambientale e dovrà essere opportunamente protetto per evitare dilavamenti e perdite delle caratteristiche di fertilità mediante la semina di una specie a rapido insediamento. Dovranno inoltre essere previste trinciature al fine di limitare la disseminazione delle infestanti spontanee;

u. al conseguimento della morfologia definitiva, prima della stesa del terreno vegetale di origine alloctona dovrà essere presentata a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi una scheda tecnica che specifichi la provenienza, la volumetria e le caratteristiche di tale materiale;

v. al fine di garantire un’adeguata coesione tra la terra vegetale riportata e il sottofondo di materiale sterile, indispensabile per la riuscita degli interventi di rivegetazione progettati, in corrispondenza sia dei fronti gradonati, sia delle discariche di sterili, dovranno essere realizzati con particolare cura tutte le operazioni preparatorie soprattutto a carico del substrato, mediante opportune scarificature, seguite dalla stesa di un adeguato spessore di terreno vegetale, di potenza variabile a seconda della morfologia risultante dai lavori di coltivazione (superfici inclinate e superfici sub-orizzontali) e in funzione delle modalità di rivegetazione come dettagliato in progetto;

w. tutti i riporti costituiti con materiale di scarto previsti in progetto dovranno essere realizzati in modo da garantire un’adeguata tessitura del substrato che verrà ricreato, al fine di consentire l’attecchimento delle specie erbacee, arbustive ed arboree impiegate nei successivi interventi di rivegetazione. In particolare dovranno essere evitati accumuli localizzati di materiali fini, mediante eventuali operazioni di miscelazione con materiale a granulometria maggiore;

x. le morfologie finali ottenute con il riporto ed i ricarichi di materiali previsti, sulle diverse aree (cava e discariche) dovranno sempre garantire lo smaltimento delle acque meteoriche, verso la rete di raccolta progettata, mediante adeguate contropendenze verso monte, nonché pendenze longitudinali sia dei piazzali, che delle pedate dei fonti gradonati;

y. al fine di superare le criticità dovute alle condizioni del sito, alle caratteristiche del substrato ricostituito su cui si opera, nonché ad eventuali andamenti meteorici e stagionali non favorevoli nei diversi periodi di intervento, tutte le operazioni di inerbimento delle diverse aree, che raggiungeranno progressivamente la morfologia definitiva (piazzali, pedate e alzate sia dei fronti che delle discariche), dovranno essere realizzati mediante adeguate tecniche di idrosemina;

z. gli impianti delle specie arboree-arbustive che interesseranno le diverse aree di cava e le zone di discarica dovranno seguire un sesto irregolare in modo da conferire al soprassuolo arboreo-arbustivo un aspetto il più naturaliforme possibile. In particolare dovrà essere evitata la piantumazione lineare e dovrà essere eseguita una messa a dimora delle diverse specie indicate in progetto realizzando gruppi polispecifici atti ad evitare un effetto di eccessiva artificialità. Dovranno inoltre essere scrupolosamente seguite le indicazioni progettuali circa la scelta delle diverse specie vegetali da impiegare, nelle varie aree in cui è stato suddiviso l’intero sito di cava, secondo specifici criteri di zonizzazione;

aa. entro sei mesi dalla scadenza delle autorizzazioni dovranno essere eseguiti tutti i lavori di recupero ambientale previsti e prescritti;

bb. al fine di ottenere un’ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti vengano eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per due anni dal termine degli interventi di recupero.

3. Di dare atto delle autorizzazioni e dei pareri espressi come più sopra esplicitato ed acquisiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., descritte nei verbali delle Conferenze dei Servizi del 15.10.2006 e del 05.04.2007, conservati agli atti dell’Ente e precisamente:

a. parere tecnico favorevole espresso ai sensi della L.R.69/78 e s.m.i. nella Conferenza del 05 aprile 2007 dall’ing. Chiara Vailati a nome della Conferenza dei Servizi Provinciale ex art. 32 L.R. 44/2000 e s.m.i.. Detto parere è stato espresso con le prescrizioni contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78", allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

b. parere favorevole di compatibilità del progetto con la pianificazione di bacino espresso dal Settore regionale Difesa del Suolo con nota prot. 5469 del 26.09.2006 (Allegato 1);

c. parere igienico-sanitario dell’ASL 15, espresso con le considerazioni svolte in merito alla tutela delle risorse idriche destinate al consumo umano, riportate nella nota prot. n. 6631 del 30.03.2007, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2);

d. parere favorevole espresso in Conferenza, senza prescrizione alcuna, da parte del rappresentante del Comune di Robilante, ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., con la riserva di formalizzare il relativo provvedimento di competenza oltre i termini della procedura di VIA, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

e. parere favorevole con le prescrizioni e condizioni di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 25.01.2007 (Allegato 3), espresso in Conferenza dal rappresentante del Comune di Roaschia ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., con la riserva di formalizzare il relativo provvedimento di competenza oltre i termini della procedura di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione e previa presentazione della documentazione esplicitata al punto 3 dell’ Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78";

f. parere tecnico favorevole espresso senza condizione alcuna da parte della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive con nota prot. n. 3541 del 29.03.2007 (Allegato 4);

g. parere favorevole della Comunità Montana Valli Gesso e Vermenagna espresso con le considerazioni ed i suggerimenti riportati nella nota prot. 1841 del 02.04.2007, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla deliberazione n. 8 del 26.03.2007 con la quale il Consiglio della Comunità Montana ha definitivamente formalizzato il proprio parere (Allegato 5).

h. parere favorevole espresso in Conferenza dal rappresentante del Comune di Roccavione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i., con la riserva di formalizzare il relativo provvedimento di competenza oltre i termini della procedura di VIA, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione. Detto parere favorevole circa il rilascio dell’autorizzazione ex L.R. 69/78 è stato espresso a condizione che nel relativo provvedimento comunale, nelle prescrizioni soggette a fidejussione, in merito alla salvaguardia delle sorgenti del Vallone di Brignola ed in particolar modo quelle del gruppo denominato “La Sagna”, più adiacenti all’attività estrattiva, venga ripristinata la validità della convenzione-accordo tra il Comune e la Società Sibelco citata al capitolo 5.4 (pag. 15) della relazione integrativa C3349 -S05 del gennaio 2007. Si allega al presente provvedimento il predetto parere, formalizzato con nota n. 2820 del 23.04.2007 (Allegato 6);

i. parere tecnico favorevole del Corpo Forestale dello Stato ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. subordinatamente al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla con nota prot. n. 4210 del 04.04.2007 (Allegato 7) che sarà recepito nel provvedimento di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i.;

4. Di considerare acquisito l’assenso del Settore Regionale Gestione Beni Ambientali ai sensi del D.Lgs. 4272004 e s.m.i. in quanto detta Amministrazione, regolarmente convocata, non ha espresso definitivamente, né notificandola all’autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 ter della L 241/1990 e ss.mm.ii..

5. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Robilante, sede di una porzione dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

6. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roccavione, sede di una porzione dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione.

7. Di rinviare la formalizzazione dell’atto di autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Comune di Roaschia, sede di una porzione dell’intervento, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dalla notifica della presente deliberazione e previa presentazione della documentazione esplicitata al punto 3 dell’ Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78".

8. Di rinviare altresì la formalizzazione dell’autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89 e s.m.i. al relativo provvedimento di competenza del Settore provinciale Risorse Idriche ed Energetiche, da assumere oltre i termini della presente procedura, entro 60 giorni dal presente provvedimento, recependo il parere tecnico del Corpo Forestale dello Stato di cui alla già citata nota prot. n. 4210 del 04.04.2007 (Allegato 7).

9. Di subordinare le autorizzazioni comunali ex L.R. 69/78 e s.m.i. di cui ai precedenti punti 6, 7, 8, al rispetto di tutte le condizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell’Elaborato tecnico “Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.,” allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

10. Di dare atto che ai sensi dell’art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i. il rilascio delle autorizzazioni di cui ai predetti punti 6. 7, 8, costituisce atto di avvio del procedimento di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

11. Di fare salvi gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l’acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l’esercizio degli interventi in progetto.

12. Di dare atto altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2. nonché le autorizzazioni ed i pareri di cui al punto 4. sono rilasciate:

- sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, di cui una copia è conservata agli atti dell’Ufficio provinciale Deposito Progetti, C.so Nizza 30, Cuneo;

- facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

- subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate al precedente punto 3. nonché di quelle formulate dai soggetti titolari del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio degli interventi in progetto, elencate al già citato punto 4.

13. Di stabilire che le eventuali modifiche al progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento in argomento, dovranno essere preventivamente ed obbligatoriamente sottoposte all’esame dell’autorità competente alla VIA, pena l’inefficacia del presente provvedimento.

14. Di prescrivere, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, di affidare all’ARPA Piemonte Dipartimento di Cuneo il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione delle opere e a lavori conclusi e di stabilire conseguentemente a tal fine che il proponente dia tempestiva comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte -Dipartimento di Cuneo- Settore VIA- Via M. D’Azeglio 4, Cuneo.

15. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i. , per la durata di tre anni a decorrere dalla data della presente deliberazione. Scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata.

16. Di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

17. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese e/o minori entrate a valere sul bilancio dell’anno in corso.

18. Di dare atto che in relazione al presente provvedimento è stato acquisito il parere tecnico di cui all’art. 49 del richiamato D. Lgs. 267/2000.

19. Di dichiarare il presente provvedimento, per l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l’Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l’Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegati
(omissis)