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Bollettino Ufficiale n. 27 del 05 / 07 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Rivarolo Canavese (Torino)

Accordo di programma tra il Comune di Rivarolo, il Comune di Oglianico per lavori di realizzazione del canale scolmatore Rio Crosa-Levesa in località Vesignano

L’anno 2007, il giorno ventuno del mese di giugno, presso la sede della Comune di Rivarolo Canavese, in via Ivrea n. 60

Tra

il Comune di Rivarolo Canavese, rappresentato da Fabrizio Bertot, Sindaco, (omissis), domiciliato per la carica in Via Ivrea, 60, Rivarolo Canavese (TO)

e

il Comune di Oglianico, rappresentato da Onorino Nardino Freddi, Sindaco, (omissis), domiciliato per la carica in Via Roma 1, Oglianico (TO)

Premesso

- che a partire dall’anno 1999 le precipitazioni atmosferiche, hanno provocato fenomeni di esondazione nel reticolato irriguo del Comune di Rivarolo e Oglianico che, pur considerando l’entità e l’immediatezza dell’intervento dei servizi comunali, ha comunque rappresentato un gravissimo disagio ed una notevole esposizione a rischio per i cittadini residenti o in transito.

- che tali fenomeni non sono certo riconducibili unicamente a situazioni ovviabili con interventi locali, per altro già da tempo attivati, investendo un sistema idraulico ed un bacino imbrifero ben più ampio del territorio comunale ed essendo imputabili ad un ormai accertato cambiamento del sistema climatico che comporta un diverso regime pluviale.

- che mentre il reticolo proveniente dalla Roggia di Rivarolo risulta oggi facilmente gestibile sotto il profilo idraulico, grazie a recenti interventi di regimazione, il reticolo proveniente dal Rio Crosa è costantemente soggetto ad esondazione sia nelle zone a valle di Rivarolo che nella zona limitrofa al Cimitero del Capoluogo limitrofa all’ingresso del Rio Crosa dal confinante comune di Oglianico;

- che onde poter regimare le acque del su detto Rio occorre un intervento radicale e definitivo provvedendo a realizzare un canale scolmatore che raccolga le acque in eccesso e le scarichi direttamente nel Torrente Orco laddove l’alveo risulta più facilmente raggiungibile dal Rio Crosa;

- che da una ricerca planimetrica il punto d’attraversamento più favorevole risulta in località Vesignano, nel territorio di Rivarolo ed Oglianico;

- che con deliberazione della G.C. n. 228 del 26-07-2000 è stato conferito incarico professionale per la progettazione preliminare per i lavori di realizzazione di un canale scolmatore del Rio Crosa in Località Vesignano all’Ing. Bruno Mosetto ed al Dott. Geologo Maurizio Canepa di Rivarolo prevedendo la corresponsione delle spettanze di complessivi euro 31.487,05 entro 60 giorni dall’approvazione degli elaborati preliminari;

- che gli elaborati preliminari sono stati regolarmente consegnati ed inviati alla Regione Piemonte per il possibile finanziamento dell’opera come citato ai punti precedenti;

- che l’importo complessivo dell’opera ammontava presuntivamente ad euro 1.523.547,85;

- che la Regione Piemonte dopo un formale incontro con i professionisti incaricati ha richiesto uno studio alternativo più economico e più facilmente manutenzionabile per la possibile ammissione a finanziamento;

- che gli stessi professionisti hanno redatto un ulteriore studio di fattibilità ammontante a complessivi euro 750.000,00 secondo le istruzioni impartite dalla Regione, da valutare ed inviare alla Regione Piemonte per il possibile finanziamento;

- che la Regione Piemonte Direzione OO.PP. ha comunicato in data 07-01-2004 con nota Prot. 403/25.00 il finanziamento dell’opera in complessivi euro 750.000,00 inserendo la stessa nel piano generale di ricostruzione - 2. assestamento attuato con D.G.R. n. 62-11018 del 17-11-2003 a seguito degli eventi alluvionali 2000 e 2002;

- che i professionisti a suo tempo incaricati si sono dichiarati disponibili all’immediata progettazione preliminare ed hanno inviato in data 11-05-2005 idoneo preventivo di spesa ammontante ad euro 5.877,34 oneri compresi;

- che con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni n. 265 del 17-05-2005 è stato integrato l’incarico a suo tempo conferito per la sola progettazione preliminare all’Ing. Bruno Mosetto ed al Dott. Geologo Maurizio Canepa di Rivarolo Canavese;

- che i progettisti incaricati hanno consegnato in data 15-07-2005 gli elaborati preliminari;

- che l’importo indicato nel quadro economico del progetto preliminare, ammonta complessivamente a presunti euro 750.000,00, comprendenti le somme per spese tecniche, IVA, ed eventuali imprevisti, che verrà finanziato con contributo regionale;

- che con deliberazione di G.C. n. 226 del 24-08-2005, di approvazione del progetto preliminare si stabiliva che il finanziamento dell’intera opera dell’importo presunto di euro 750.000,00 veniva previsto all’intervento n. 2.09.06.01 (cap. 3504) ad oggetto “Ripristino danni alluvionali” del Bilancio 2005 gestione competenza;

- che con nota prot. n. 10513 del 18-07-2005, è stata convocata la conferenza dei servizi per la valutazione delle opere in oggetto indetta per il giorno 02-09-2005 richiamando la presenza di vari Enti superiori;

- che in data 02-09-2005 si è tenuta la Conferenza dei servizi presso la sede municipale ed il progetto è stato favorevolmente approvato in via preliminare tranne che per la Società Terna in quanto non invitata pensando la competenza appartenente alla Società Enel;

- che successivamente è stato richiesto il parere alla Società Terna la quale ha approvato con semplici prescrizioni in merito a distanze dall’elettrodotto da prendere in considerazione all’atto della redazione del progetto definitivo, in data 08-02-2006;

- che il professionista incaricato ha trasmesso in data 04-09-2006, gli elaborati progettuali definitivi dell’opera oggetto della presente, dell’importo complessivo di euro 805.600,00 di cui euro 540.968,60 per lavori, composti da:

Dichiarazione di conformità urbanistica;

Relazione tecnico illustrativa con corografie;

Relazione idraulica;

Disciplinare descrittivo e prestazionale;

Computo metrico estimativo;

Elenco e analisi prezzi;

Planimetria generale e documentazione fotografica;

Profilo longitudinale;

Manufatto di derivazione: planimetria, profilo e sezioni;

Manufatto di immissione: planimetria, profilo e sezioni;

Particolari costruttivi: sezioni tipo canale a cielo libero, briglie e derivazioni;

Particolari costruttivi: sezione tipo di condotta, pozzi di ispezione;

Particolari costruttivi: manufatti di imbocco e sbocco condotta;

Piano particellare d’esproprio, servitù ed occupazioni: planimetria;

Piano particellare d’esproprio, servitù ed occupazioni: elenco ditte.

- che con deliberazione della G.C. n. 263 del 04-10-2006 si è provveduto ad approvare il progetto definitivo onde proseguire nell’iter istruttorio dell’opera con la convocazione della conferenza dei servizi utile ad ottenere i pareri definitivi per l’esecuzione dell’opera;

- che l’opera risultava finanziata per 750.000,00 euro con finanziamento regionale e per 55.600,00 euro con fondi propri;

- che in data 09-10-2006 con nota del Sindaco prot. n. 14454 è stata convocata la nuova conferenza dei servizi per l’approvazione definitiva dell’opera in essere e sono stati convocati i seguenti uffici:

Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali

Regione Piemonte - Settore decentrato Opere Pubbliche

Comune di Oglianico

Provincia di Torino - Settore Viabilità

Società Terna SPA

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte

- che con nota fax pervenuta in data 26-10-2006 la Regione Piemonte Settore Beni Ambientali richiede, per l’espressione del proprio parere di competenza ai sensi del DPCM 12-12-2005, una relazione paesaggistica conforme al precitato DPCM da valutarsi comunque in sede di conferenza per l’approfondimento con la quale dovrà essere stesa;

- che con Conferenza dei servizi del giorno 07-11-2006 si è ritenuto di esprimere parere favorevole al progetto definitivo, condizionato all’acquisizione dei pareri mancanti;

- che con nota pervenuta in data 9-11-2006 prot. 15981 la Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino esplica alcune osservazioni tecniche per quanto riguarda il tracciato e la tipologia del canale scolmatore;

- che con nota pervenuta in data 16-11-2006, prot. 16366 la Società Terna richiede di mantenere una distanza minima di 15 metri tra il ciglio del canale ed i piedini di fondazione più vicini dei sostegni dell’elettrodotto esistente;

- che con nota del 15-11-2006, prot. 9626, assunta agli atti del Comune in data 20-11-2006 prot. 16506, la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie richiede l’assistenza archeologica costante, a tutte le opere di scotico e scavo relative al canale in progetto, comprese le realizzazioni accessorie e gli interventi di cantierizzazione, eseguita da operatori archeologici specializzati e accreditati;

- che con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni n. 100 del 14-02-2007 è stata fatta l’integrazione n. 2 all’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, e prestazioni connesse alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza all’Ing. Bruno Mosetto ed al Dott. Geologo Maurizio Canepa di Rivarolo Canavese;

- che con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni n. 159 del 20-03-2007 è stato affidato l’incarico per l’assistenza archeologica costante a tutte le opere di scortico e scavo, comprese le realizzazioni accessorie e gli interventi di cantierizzazione, alla società Arkaia s.r.l., con sede in Torino, C.so Svizzera 185 bis;

- che con determinazione del Responsabile del settore lavori pubblici e manutenzioni n. 262 del 16-05-2007 è stato affidato l’incarico per l’espletamento di prestazioni relative all’acquisizione delle aree interessate dall’intervento di costruzione del canale scolmatore Rio Crosa-Levesa nei territori comunali di Oglianico e Rivarolo C.se, al Geometra Pio Poli, con studio in Torino, Via Goffredo Casalis n. 59;

- che in data 20.04.2007 ns. prot. 5739 e 02.05.2007 ns. prot. n. 6134, i progettisti incaricati hanno fatto pervenire gli elaborati del nuovo progetto definitivo dei lavori di realizzazione canale scolmatore Rio Crosa-Levesa in località Vesignano, per un importo complessivo di euro 840.000, rielaborati secondo le prescrizioni emerse nella Conferenza dei Servizi svoltasi il 7/11/2006 e secondo quanto prescritto nei pareri pervenuti successivamente dalla Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche in data 9/11/2006, dalla Terna in data 16/11/2006, dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte in data 20/11/2006, nonché quanto richiesto dalla Regione Piemonte - Settore Beni Ambientali;

- che si intende promuovere l’attuazione dell’opera mediante il coordinamento delle azioni tra il Comune di Oglianico e quello di Rivarolo Canavese, e la definizione delle rispettive incombenze;

- che lo strumento individuato per coordinare gli interventi è quello dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

- che ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 della direttiva della Giunta Regionale del Piemonte relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma, assunta con la deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 1997, n. 27-23223, con la nota prot. n 19841 dell’11.6.2002, il Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese, promotore dell’accordo di programma, ha convocato a presso la Sala Giunta della Città di Rivarolo Canavese per il giorno 21/6/2007, tutti i soggetti coinvolti per la conferenza prevista dal 3. comma dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, al fine di verificare il contenuto dell’accordo stesso;

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si sottoscrive, fra le Amministrazioni interessate, il seguente Accordo di Programma:

Art. 1 - Premesse.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che è redatto ed è attuato con le modalità e con gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Art. 2 - Oggetto dell’Accordo di Programma.

L’Accordo di Programma, nell’ambito degli interessi istituzionali degli Enti stipulanti l’intesa e ai fini del perseguimento dell’obiettivo di realizzazione del canale scolmatore Rio Crosa-Levesa in località Vesignano, si propone di avviare l’attuazione dell’opera in oggetto.

Il presente Accordo di Programma, definisce, gli adempimenti posti a capo di ciascun soggetto che partecipa all’attuazione del programma al fine di consentire la coordinata realizzazione degli interventi.

Art. 3 - Approvazione dell’Accordo di Programma.

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, comma 4, l’accordo di programma è approvato con atto del Sindaco della Città di Rivarolo Canavese ed è pubblicato sul B.U.R. della Regione Piemonte.

Art. 4 - Cronoprogramma degli interventi.

Il cronoprogramma delle opere da realizzarsi da parte dei diversi soggetti, è articolato secondo le fasi di progettazione, affidamento, inizio lavori, fine lavori, collaudo.

Art. 5 - Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.

Con il presente Accordo di Programma

il Comune di Oglianico si impegna a:

- ad acquisire al patrimonio del Comune di Oglianico le aree del proprio territorio, necessarie alla realizzazione dell’opera, attraverso procedura espropriativa o cessione bonaria nei tempi di legge;

- a pagare direttamente le indennità ai proprietari interessati, di cui al precedente punto nei tempi di legge, a seguito del trasferimento dei fondi necessari al pagamento delle stesse da parte del Comune di Rivarolo Canavese;

- accollarsi la manutenzione delle opere realizzate nel proprio territorio comunale;

la Città di Rivarolo Canavese si impegna a:

- ad acquisire al patrimonio del Comune di Rivarolo Canavese le aree del proprio territorio, necessarie alla realizzazione dell’opera, attraverso procedura espropriativa o cessione bonaria nei tempi di legge;

- a pagare direttamente le indennità ai proprietari interessati, di cui al precedente punto, e a trasferire al Comune di Oglianico i fondi necessari per pagare le indennità ai proprietari delle aree site nel territorio di Oglianico, nei tempi di legge;

- accollarsi la manutenzione delle opere realizzate nel proprio territorio comunale;

- realizzare, quale ente assegnatario di finanziamento regionale, i lavori di realizzazione del canale scolmatore Rio Crosa-Levesa in località Vesignano, attraverso affidamento, esecuzione e collaudo dei lavori;

Art. 6 - Collegio di vigilanza e attivita’ di controllo.

Ai sensi dell’art. 34, comma 6., del D.Lgs. n. 267/2000, la vigilanza e il controllo sull’esecuzione del presente Accordo di programma sono esercitati da un collegio costituito dal Sindaco di Rivarolo Canavese, o da suo delegato, che lo presiede in quanto promotore, e dal Sindaco del Comune di Oglianico o da suo delegato.

Il collegio di vigilanza, in particolare:

1) vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma;

2) individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

3) provvede, ove necessario alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l’acquisizione dei pareri in merito alla attuazione dell’Accordo di Programma.;

4) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione del presente dell’Accordo di Programma;

5) vigila sulla corrispondenza del Programma agli impegni convenzionali assunti con l’Accordo di Programma;

6) esercita i poteri sostitutivi in caso di ritardo e di inadempimento, anche in materia di impegni e di oneri finanziari;

8) propone l’adozione di provvedimenti di proroga al termine di durata dell’Accordo di Programma;

9) valuta le proposte di modifica del Programma e di variazione degli interventi previsti nello stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, e, qualora lo ritenga opportuno in relazione alla loro essenzialità, in quanto comportanti la modifica dei contenuti del presente Accordo di Programma, propone la riapertura dell’Accordo stesso;

10) valuta le eventuali modifiche al programma;

Per lo svolgimento dei compiti sopraelencati, il Collegio può acquisire documenti ed informazioni ed effettuare sopralluoghi ed accertamenti presso i soggetti stipulanti l’accordo, può convocarne i rappresentanti può disporre ispezioni ed accertamenti.

All’atto dell’insediamento, che avviene su iniziativa del Presidente entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento sindacale di approvazione dell’Accordo di Programma, il collegio definisce l’organizzazione, le modalità, i tempi e i mezzi necessari per la propria operatività.

Ai fini del controllo sull’esecuzione dell’accordo di programma, il Collegio di Vigilanza può avvalersi dei rispettivi Responsabili dei Settori interessati.

La struttura, inoltre, provvede alla raccolta e all’esame dei dati relativi al programma, con particolare riferimento all’avanzamento dei lavori, elabora le rendicontazioni periodiche sull’attuazione del programma e collabora con gli organismi collegiali incaricati del monitoraggio e della collaudo degli interventi.

Art. 7 - Sanzioni per inadempimento.

Il collegio di vigilanza, qualora accerti inadempienze a carico dei soggetti attuatori o degli Enti firmatari dell’accordo provvede a:

- contestare l’inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per Ufficiale Giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;

- dichiarare l’eventuale decadenza del programma;

Art. 8 - Controversie.

Ogni controversia derivante dall’esecuzione del presente Accordo di Programma che non venga definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza ai sensi del precedente articolo sarà devoluta all’organo competente previsto dalla vigente normativa.

Art. 9 - Approvazione, pubblicazione, effetti, decadenza e durata.

Il previsto Accordo di Programma sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni interessate, è approvato i sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori e gli Enti firmatari che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.

La durata del presente Accordo di Programma allegato è stabilita in anni 4 che decorrono dalla predetta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del provvedimento Sindacale e del relativo Accordo di Programma.

La Città di Rivarolo Canavese
Fabrizio Bertot

Il Comune di Oglianico
Onorino Freddi