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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 26

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 43-6255

L.R. 41/98, art. 2 co. 1. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. 50 - 9625 del 9 giugno 2003. Reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione

A Relazione degli Assessori Bairati, Migliasso:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto che l’art. 2, comma 3, lett. b) della predetta legge prevede l’attribuzione alle Province delle funzioni e dei compiti relativi al collocamento di cui all’art. 2, comma 1 del Dlgs 469/97;

preso atto che l’art. 2, comma 4 della predetta legge prevede che le Province esercitino le funzioni attribuite, tra l’altro, nel rispetto degli atti di indirizzo della Regione;

vista la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 6, che ha elevato i limiti minimi annuali del reddito personale escluso da imposizione fiscale

visto il parere del Coordinamento Tecnico delle Regioni, approvato nella seduta dell’11 aprile 2007, ed espresso al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale relativo al recepimento della predetta normativa prevista dalla legge 296/06;

considerato pertanto che a partire dal corrente anno ed in assenza di un nuovo diverso accordo tra tutti i soggetti interessati, il limite di reddito entro il quale si ha la conservazione dello stato di disoccupazione; per i lavoratori dipendenti il limite del reddito è elevato ad Euro 8.000,00 per i lavoratori autonomi ad Euro 4.800,00, e che tali limiti di reddito trovano applicazione anche ai fini dell’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della conservazione dell’iscrizione in detti elenchi";

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51: “Norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale relativamente alle funzioni dell’organo di direzione politica;

dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento e preso atto di quanto in premessa indicato;

la Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera

di stabilire la modifica ed integrazione della DGR n. 50 - 9625 del 9 giugno 2003 sostituendo il punto 7, dell’allegato “A , della predetta deliberazione con il seguente:

“7. Reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione

Il reddito da considerare è relativo all’anno in corso, presunto ed eventualmente desumibile da elementi oggettivi (es. buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro). A partire dal corrente anno ed in assenza di un nuovo diverso accordo tra tutti i soggetti interessati, il limite di reddito entro il quale deve essere conservato lo stato di disoccupazione è il seguente:

a) Per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), la soglia massima è fissata in Euro 8.000,00;

b) Per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni( ivi inclusi i lavoratori così detti “ occasionali”), la soglia massima è fissata in Euro 4.800,00.

E’ da ritenersi che nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambi le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (Euro 8.000,00.).

Tali limiti di reddito trovano applicazione anche ai fini dell’iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e della conservazione dell’iscrizione in detti elenchi.

Le soglie massime individuate restano tali a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che spetta alla persona interessata alla conservazione dello stato di disoccupazione, pur in presenza di attività lavorativa, dichiarare, ed eventualmente dimostrare, il non superamento del reddito minimo presunto presso il competente centro per l’impiego, impegnandosi a fornire allo stesso centro, con tempestività, comunicazione nel caso di superamento di tale soglia minima di reddito. “

La presente deliberazione, che non comporta oneri a carico del corrente esercizio di bilancio sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)