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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007
Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 21-6111
Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 Norme affinche gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. Individuazione dei destinatari insistenti sullarea geografica regionale.
A relazione dellAssessore De Ruggiero:
Il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, in attuazione dell articolo 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. Tale decreto stabilisce, allarticolo 7, che le Regioni individuino ed aggiornino lelenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione allOsservatorio Nazionale dei rifiuti.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale allarticolo 181, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni promuavono accordi al fine di favorire sia il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio dei rifiuti, sia lutilizzo delle materie prime secondarie e dei prodotti ottenuti con il recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.
Larticolo 195 del suddetto d. lgs. 152/2006 attribuisce allo Stato il compito di promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dellarticolo 52 della legge 448/2001 e del d.m. 8 maggio 2003, n. 203.
Il decreto ministeriale 203/2003, al fine di rendere operativo lobbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato da parte degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, allarticolo 4 ha istituito il Repertorio del riciclaggio contenente lelenco dei materiali riciclati e lelenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante lofferta, la disponibilità e la congruità del prezzo.
Con successivo decreto del Ministro dellambiente 9 ottobre 2003 è stata istituita una commissione tecnica presso il Ministero dellAmbiente e della Tutela del Territorio avente il compito di supportare il ministero nellesame delle domande di iscrizione al Repertorio del riciclaggio e di formulare proposte per linserimento nel medesimo repertorio dei manufatti e beni, sulla valutazione della congruità del prezzo e lindicazione della disponibilità sul mercato di tali materiali.
Conformemente a quanto stabilito dal d.m. 203/2003 con apposite circolari del Ministero dellambiente sono state fornite le indicazioni per lattivazione del predetto decreto nel settore tessile e dellabbigliamento, nel settore plastico, nel settore della carta, nel settore del legno e dellarredo, nel settore degli ammendanti, nel settore edile, stradale e ambientale (inerti), nel settore della gomma e nel settore degli olii minerali usati. In questa fase però non è ancora stata raggiunta loperatività dellintero sistema in quanto non sono ancora state effettuate le iscrizioni al Repertorio del recupero.
In adempimento al compito attribuito alle regioni dallarticolo 7 del d.m. 203/2003 questa amministrazione ha predisposto lelenco dei destinatari di competenza della propria area geografica contenuto nellallegato 1 alla presente deliberazione, costituente parte integrante della stessa, recante Individuazione dei destinatari del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203".
Il provvedimento regionale concernente lelenco dei destinatari è stato predisposto mediante lindividuazione di categorie di soggetti, sufficientemente circoscritte, individuate o individuabili alla luce dellinquadramento normativo e dei criteri contenuti nel medesimo allegato.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,
visto lart. 17 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;
vista il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
vista larticolo 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, in particolare larticolo 7;
con voto unanime espresso nei modi di legge;
delibera
- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, lelenco dei destinatari dellobbligo di copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo di cui al decreto ministeriale 203/2003 di competenza della propria area geografica contenuto nellallegato 1 alla presente deliberazione e costituente parte integrante della stessa, recante Individuazione dei destinatari del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203".
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2003, N. 203
Il decreto ministeriale 8 maggio 2003 individua come destinatari dellobbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi.
Larticolo 7 del medesimo decreto prevede che siano le Regioni ad individuare e aggiornare lelenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, dando comunicazione allOsservatorio Nazionale dei Rifiuti. La competenza allindividuazione dei destinatari di dimensione nazionale è dellOsservatorio Nazionale Rifiuti.
I riferimenti normativi per inquadrare la disciplina degli enti pubblici si rinvengono nella Costituzione, che allarticolo 97 stabilisce il principio generale secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e nella legge 70/1975 che dispone che nessun nuovo ente può essere istituito o riconosciuto se non per legge. Il principio generale che si evince dallanalisi delle norme è lespressa previsione legislativa dellente pubblico.
In realtà sono presenti nellordinamento giuridico numerose ipotesi di enti riconosciuti come pubblici pur in assenza di espressa previsione normativa. Lindividuazione della natura pubblica di un soggetto non è sempre agevole sia perché può avvenire che interessi pubblici siano perseguiti mediante enti a struttura privatistica, sia perché la natura del fine, a volte, non è determinata o determinabile. E necessario dunque ricorrere a criteri ausiliari che valgono a confermare che il fine perseguito è pubblico.
Tra questi criteri si ricordano:
- costituzione di un ente ad opera di un soggetto pubblico;
- lesistenza di controlli dello Stato o di altro ente pubblico sullattività dellente;
- lesistenza di finanziamenti a carico di bilanci di enti pubblici;
- la nomina degli organi direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o di altro ente pubblico;
- lattribuzione di poteri autoritativi;
- il regime giuridico dellente (complesso di norme e principi che regolano lesistenza e lattività dellente) e linserimento nella struttura amministrativa pubblica;
- la difesa in giudizio dellente da parte dellavvocatura dello Stato;
- il fine pubblico, con riferimento alla particolare rilevanza pubblicistica dellinteresse perseguito dallente.
Occorre infine considerare che il decreto ministeriale 203/2003 individua quali destinatari dellobbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato sia gli enti pubblici sia gli uffici pubblici. Tale ultima indicazione è contenuta infatti nel titolo del decreto, che recita Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico ... e nellarticolo 52, comma 56, della legge 448/2001, norma di riferimento per il decreto, che prevede quali destinatari delle disposizioni sugli acquisti verdi uffici ed enti pubblici, nonché società a prevalente capitale pubblico.
È necessario dunque verificare se la nozione di ufficio pubblico, con cui generalmente si identifica il nucleo elementare dellorganizzazione pubblica costituito da un insieme di mezzi materiali e personali destinato a svolgere uno specifico compito finalizzato a un determinato obiettivo, sia compresa in quella di ente pubblico oppure indichi un concetto più esteso che rimandi a quello più generale di amministrazione pubblica.
Le due nozioni non possono ritenersi sovrapponibili e quella di amministrazione pubblica costituisce unaccezione più ampia rispetto a quella di ente pubblico.
Principale norma di riferimento in materia è costituita dallarticolo 1, 2° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che recita Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni , le Province, i comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, lAgenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Le disposizioni del d. lgs. 165/2001 costituiscono per le Regioni principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117 della Costituzione.
Ulteriore riferimento è rappresentato dallarticolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, che individua quali amministrazioni aggiudicatrici le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale, allarticolo 195, comma 1, lettera i), nellattribuire allo Stato il compito di promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego si riferisce alle pubbliche amministrazioni e più generalmente ai soggetti economici, anche ai sensi della legge 448/2001 e del d.m. 203/2003.
Occorre infine considerare la ratio del decreto che, occupandosi di problematiche di tipo ambientale, non può che auspicare unapplicazione estesa della norma, in modo da ampliare il più possibile il numero dei soggetti destinatari. Tale ratio, unitamente alle indicazioni del d. lgs. 152/2006, conduce quindi ad interpretare estensivamente la norma, nel senso di comprendere ogni amministrazione pubblica nel novero dei destinatari del decreto ministeriale.
Nel nuovo codice sugli appalti tra le amministrazioni aggiudicatici è inserita anche la categoria degli organismi di diritto pubblico, la cui definizione è di matrice comunitaria, ora recepita nel diritto nazionale e definita dallarticolo 3 d. lgs. 163/2006 come qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo damministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
Il decreto ministeriale 203/2003 prevede infine come destinatari dellobbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi. Questultime sono le società che non operano su un piano economico-patrimoniale e sono deputate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche non imprenditoriali e al cui capitale azionario partecipano lo Stato, la Regione, le Province i Comuni o altri enti pubblici. La partecipazione del capitale pubblico non è necessario che sia totalitaria, ma deve comunque essere prevalente rispetto al capitale di provenienza privata.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si individua il seguente indice per categorie delle amministrazioni pubbliche di competenza dellarea geografica della Regione Piemonte:
* Enti pubblici territoriali: Regione, Province, Comuni e Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità collinari, Città Metropolitane, consorzi tra enti locali
* Enti a struttura associativa
* Enti strumentali della regione e degli enti locali
* Agenzie della regione e degli enti locali
* Istituzioni Universitarie e istituti di istruzione
* Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni
* Istituti autonomi case popolari
* Enti e aziende ospedaliere e enti del servizio sanitario
* Enti parco
* Enti pubblici non economici regionali e locali
* Enti per il turismo
* Ordini e collegi professionali
* Enti per il diritto allo studio
* Enti portuali
* Enti regionali di sviluppo
* Enti regionali di ricerca
* Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN)
* Organismi di diritto pubblico
* Società a totale capitale pubblico, anche di gestione dei servizi
* Società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi