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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 21-6111

Decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 “Norme affinche’ gli uffici pubblici e le societa’ a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo”. Individuazione dei destinatari insistenti sull’area geografica regionale.

A relazione dell’Assessore De Ruggiero:

Il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, in attuazione dell’ articolo 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo. Tale decreto stabilisce, all’articolo 7, che le Regioni individuino ed aggiornino l’elenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, dandone comunicazione all’Osservatorio Nazionale dei rifiuti.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” all’articolo 181, comma 4, prevede che le pubbliche amministrazioni promuavono accordi al fine di favorire sia il riutilizzo, il reimpiego, il riciclaggio dei rifiuti, sia l’utilizzo delle materie prime secondarie e dei prodotti ottenuti con il recupero dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata.

L’articolo 195 del suddetto d. lgs. 152/2006 attribuisce allo Stato il compito di promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego da parte delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti economici, anche ai sensi dell’articolo 52 della legge 448/2001 e del d.m. 8 maggio 2003, n. 203.

Il decreto ministeriale 203/2003, al fine di rendere operativo l’obbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato da parte degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, all’articolo 4 ha istituito il Repertorio del riciclaggio contenente l’elenco dei materiali riciclati e l’elenco dei manufatti e beni in materiale riciclato, indicante l’offerta, la disponibilità e la congruità del prezzo.

Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente 9 ottobre 2003 è stata istituita una commissione tecnica presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio avente il compito di supportare il ministero nell’esame delle domande di iscrizione al Repertorio del riciclaggio e di formulare proposte per l’inserimento nel medesimo repertorio dei manufatti e beni, sulla valutazione della congruità del prezzo e l’indicazione della disponibilità sul mercato di tali materiali.

Conformemente a quanto stabilito dal d.m. 203/2003 con apposite circolari del Ministero dell’ambiente sono state fornite le indicazioni per l’attivazione del predetto decreto nel settore tessile e dell’abbigliamento, nel settore plastico, nel settore della carta, nel settore del legno e dell’arredo, nel settore degli ammendanti, nel settore edile, stradale e ambientale (inerti), nel settore della gomma e nel settore degli olii minerali usati. In questa fase però non è ancora stata raggiunta l’operatività dell’intero sistema in quanto non sono ancora state effettuate le iscrizioni al Repertorio del recupero.

In adempimento al compito attribuito alle regioni dall’articolo 7 del d.m. 203/2003 questa amministrazione ha predisposto l’elenco dei destinatari di competenza della propria area geografica contenuto nell’allegato 1 alla presente deliberazione, costituente parte integrante della stessa, recante “Individuazione dei destinatari del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203".

Il provvedimento regionale concernente l’elenco dei destinatari è stato predisposto mediante l’individuazione di categorie di soggetti, sufficientemente circoscritte, individuate o individuabili alla luce dell’inquadramento normativo e dei criteri contenuti nel medesimo allegato.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,

visto l’art. 17 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51;

vista il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista l’articolo 52, comma 56, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

visto il decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, in particolare l’articolo 7;

con voto unanime espresso nei modi di legge;

delibera

- di approvare, per le considerazioni riportate in premessa, l’elenco dei destinatari dell’obbligo di copertura del fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo di cui al decreto ministeriale 203/2003 di competenza della propria area geografica contenuto nell’allegato 1 alla presente deliberazione e costituente parte integrante della stessa, recante “Individuazione dei destinatari del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato 1

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEL DECRETO MINISTERIALE 8 MAGGIO 2003, N. 203

Il decreto ministeriale 8 maggio 2003 individua come destinatari dell’obbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato gli “enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi”.

L’articolo 7 del medesimo decreto prevede che siano le Regioni ad individuare e aggiornare l’elenco dei destinatari di competenza delle rispettive aree geografiche, dando comunicazione all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti. La competenza all’individuazione dei destinatari di dimensione nazionale è dell’Osservatorio Nazionale Rifiuti.

I riferimenti normativi per inquadrare la disciplina degli enti pubblici si rinvengono nella Costituzione, che all’articolo 97 stabilisce il principio generale secondo cui i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e nella legge 70/1975 che dispone che “nessun nuovo ente può essere istituito o riconosciuto se non per legge”. Il principio generale che si evince dall’analisi delle norme è l’espressa previsione legislativa dell’ente pubblico.

In realtà sono presenti nell’ordinamento giuridico numerose ipotesi di enti riconosciuti come pubblici pur in assenza di espressa previsione normativa. L’individuazione della natura pubblica di un soggetto non è sempre agevole sia perché può avvenire che interessi pubblici siano perseguiti mediante enti a struttura privatistica, sia perché la natura del fine, a volte, non è determinata o determinabile. E’ necessario dunque ricorrere a criteri ausiliari che valgono a confermare che il fine perseguito è pubblico.

Tra questi criteri si ricordano:

- costituzione di un ente ad opera di un soggetto pubblico;

- l’esistenza di controlli dello Stato o di altro ente pubblico sull’attività dell’ente;

- l’esistenza di finanziamenti a carico di bilanci di enti pubblici;

- la nomina degli organi direttivi in tutto o in parte di competenza dello Stato o di altro ente pubblico;

- l’attribuzione di poteri autoritativi;

- il regime giuridico dell’ente (complesso di norme e principi che regolano l’esistenza e l’attività dell’ente) e l’inserimento nella struttura amministrativa pubblica;

- la difesa in giudizio dell’ente da parte dell’avvocatura dello Stato;

- il fine pubblico, con riferimento alla particolare rilevanza pubblicistica dell’interesse perseguito dall’ente.

Occorre infine considerare che il decreto ministeriale 203/2003 individua quali destinatari dell’obbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato sia gli enti pubblici sia gli uffici pubblici. Tale ultima indicazione è contenuta infatti nel titolo del decreto, che recita “Norme affinchè gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico ...” e nell’articolo 52, comma 56, della legge 448/2001, norma di riferimento per il decreto, che prevede quali destinatari delle disposizioni sugli “acquisti verdi” uffici ed enti pubblici, nonché società a prevalente capitale pubblico.

È necessario dunque verificare se la nozione di “ufficio pubblico”, con cui generalmente si identifica il nucleo elementare dell’organizzazione pubblica costituito da un insieme di mezzi materiali e personali destinato a svolgere uno specifico compito finalizzato a un determinato obiettivo, sia compresa in quella di ente pubblico oppure indichi un concetto più esteso che rimandi a quello più generale di amministrazione pubblica.

Le due nozioni non possono ritenersi sovrapponibili e quella di amministrazione pubblica costituisce un’accezione più ampia rispetto a quella di ente pubblico.

Principale norma di riferimento in materia è costituita dall’articolo 1, 2° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che recita “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni , le Province, i comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". Le disposizioni del d. lgs. 165/2001 costituiscono per le Regioni principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.

Ulteriore riferimento è rappresentato dall’articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che individua quali amministrazioni aggiudicatrici “le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”.

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, all’articolo 195, comma 1, lettera i), nell’attribuire allo Stato il compito di promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro impiego si riferisce alle pubbliche amministrazioni e più generalmente ai soggetti economici, anche ai sensi della legge 448/2001 e del d.m. 203/2003.

Occorre infine considerare la ratio del decreto che, occupandosi di problematiche di tipo ambientale, non può che auspicare un’applicazione estesa della norma, in modo da ampliare il più possibile il numero dei soggetti destinatari. Tale ratio, unitamente alle indicazioni del d. lgs. 152/2006, conduce quindi ad interpretare estensivamente la norma, nel senso di comprendere ogni amministrazione pubblica nel novero dei destinatari del decreto ministeriale.

Nel nuovo codice sugli appalti tra le amministrazioni aggiudicatici è inserita anche la categoria degli organismi di diritto pubblico, la cui definizione è di matrice comunitaria, ora recepita nel diritto nazionale e definita dall’articolo 3 d. lgs. 163/2006 come “qualsiasi organismo, anche in forma societaria: - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; - dotato di personalità giuridica; - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico”.

Il decreto ministeriale 203/2003 prevede infine come destinatari dell’obbligo di copertura di almeno il 30% del fabbisogno annuale di manufatti e beni realizzati con materiale riciclato le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi. Quest’ultime sono le società che non operano su un piano economico-patrimoniale e sono deputate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche non imprenditoriali e al cui capitale azionario partecipano lo Stato, la Regione, le Province i Comuni o altri enti pubblici. La partecipazione del capitale pubblico non è necessario che sia totalitaria, ma deve comunque essere prevalente rispetto al capitale di provenienza privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individua il seguente indice per categorie delle amministrazioni pubbliche di competenza dell’area geografica della Regione Piemonte:

* Enti pubblici territoriali: Regione, Province, Comuni e Unioni di Comuni, Comunità Montane, Comunità collinari, Città Metropolitane, consorzi tra enti locali

* Enti a struttura associativa

* Enti strumentali della regione e degli enti locali

* Agenzie della regione e degli enti locali

* Istituzioni Universitarie e istituti di istruzione

* Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni

* Istituti autonomi case popolari

* Enti e aziende ospedaliere e enti del servizio sanitario

* Enti parco

* Enti pubblici non economici regionali e locali

* Enti per il turismo

* Ordini e collegi professionali

* Enti per il diritto allo studio

* Enti portuali

* Enti regionali di sviluppo

* Enti regionali di ricerca

* Agenzia per la rappresentanza negoziale delle P.A. (ARAN)

* Organismi di diritto pubblico

* Società a totale capitale pubblico, anche di gestione dei servizi

* Società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi