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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2007, n. 3-6152

Art. 3 Legge 401 del 29.12.2000. Approvazione e autorizzazione alla pubblicazione del “Avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale di cui al DLvo 368/99 - anni 2007/2010"

A relazione della Presidente Bresso:

In data 14.10.2003 sulla GU 239 è stato pubblicato il D.Lvo 277 del 8.7.2003, che recepisce la direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14.5.2001 e che modifica la materia prevista dal Decreto Legislativo 368/1999 inerenti la Formazione specifica in Medicina Generale.

Nello specifico, l’art. 21 del D.Lvo 368/1999 recita “per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ....omissis....”.

Tutti i laureati in Medicina e chirurgia, laureatisi successivamente al 31.12.1994, che scelgono la professione del Medico di Famiglia devono acquisire l’idoneità all’esercizio mediante la frequenza di un percorso formativo definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR).

Occorre precisare, per completezza, che il D.Lvo 368/99, che modificava la normativa prevista dal D.Lvo 256/91, contemplava l’omogeneità del percorso formativo svolto in un biennio per tutti i tirocinanti. Il D.Lvo 277/03 prevede, invece, che la formazione venga svolta in un triennio. Il programma formativo nel suo complesso si articola, ai sensi dell’art. 26, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, con la frequenza di un totale complessivo di 4800 ore, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica.

Il Corso di formazione specifica in Medicina Generale è quindi stato istituito in attuazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli, che prevede, anche per l’esercizio della Medicina Generale una formazione specialistica post laurea.

La Legge n. 401 del 29/12/00 “Norme sull’organizzazione del personale sanitario” all’art. 3 dispone che “I laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/1991 ed abilitati all’esercizio professionale sono ammessi a domanda in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256. I medici ammessi in soprannumero non hanno diritto a borsa di studio e possono svolgere attività libero-professionale compatibile con gli obblighi formativi”.

Sin dalla sua pubblicazione tale disposizione, di carattere speciale rispetto alla disciplina ordinaria, ha creato non pochi problemi e notevoli dubbi interpretativi (a partire dal riferimento normativo al D. Lgs. 256/91 abrogato dal 368/99 e s. m. e i.), poiché introduce elementi di rilevante anomalia rispetto all’impianto normativo ordinario, prevedendo, di fatto, una modalità atipica di accesso al percorso formativo.

Occorre in merito segnalare che:

1. Il Ministero della Salute in data 31/01/01 invia a tutti agli Assessorati regionali alla Sanità una nota nella quale si dice che “non possono, in alcun caso, essere prese in considerazione le richieste di ammissione in soprannumero al corso di formazione specifica in medicina generale perché tale modalità di accesso deve essere necessariamente regolamentata preventivamente in sede di bando di concorso e di decreto ministeriale. Il bando dovrà altresì stabilire per ogni regione il numero massimo di soprannumerari ammissibili con riferimento anche alla disponibilità di strutture e docenti ed indicare criteri per individuare attività libero professionali compatibili”;

2. a seguito dell’emanazione della legge 401/00 e delle numerose domande di ammissione in soprannumero pervenute in tutte le Regioni d’Italia, il Ministero della Salute inviò in data 11/10/01 una circolare agli assessorati alla sanità informando che:

- il Ministero aveva richiesto il parere al Consiglio di Stato, il quale ha dichiarato di non dare luogo al richiesto parere, in considerazione della circostanza che la questione, per effetto di un ricorso prodotto da un medico, era ormai transitata in sede contenziosa presso il TAR Lazio;

- il TAR Lazio ha respinto il gravame considerando tra l’altro che “l’art. 3 della L n. 401 del 2000 costituisce sicuramente norma di carattere eccezionale, non interpretabile in senso estensivo o analogico (Cons. St., sez. VI, 10.2.1999 n. 143), sicché - considerato che, al momento della sua emanazione, il D. Lgs. 8.8.1991 n, 256, di attuazione della direttiva n. 86/457/CEE (cui fa riferimento l’articolo stesso nell’individuare i corsi di formazione in medicina generale ai quali i medici in possesso di determinati requisiti possono essere ammessi in soprannumero) era da tempo stato abrogato dall’art. 46, III c del D.Lgs 15.8.99 n. 368 ”...." - non può essere inteso che nel senso restrittivo che riguarda esclusivamente posizioni attinenti al corso previsto dal D.Lgs n. 256 del 1991 e non da quello previsto poi dall’art. 24 del D.Lgs n. 368 del 1999";

- in considerazione di detta sentenza il Ministero chiede alle Amministrazioni regionali di informare i propri uffici legali delle conclusioni già formulate da TAR Lazio;

3. lo specifico beneficio dell’accesso in soprannumero previsto dalla legge 401/2000 deve, in ragione della natura specifica del corso di formazione in medicina generale e delle modalità del suo espletamento, essere necessariamente regolamentato preventivamente in sede ministeriale sulle metodologie d’insegnamento - apprendimento, sui programmi di attività teoriche e pratiche nonché sull’articolazione della formazione e stabilire per ogni Regione il numero massimo di soprannumerari ammissibili, con riferimento anche alla disponibilità delle strutture e dei docenti ed indicare criteri per individuare attività libero professionali compatibili con gli obblighi formativi;

4. in base a queste premesse la maggior parte delle Regioni non ha mai accettato domande di ammissione in soprannumero ed ha sempre respinto tali richieste;

5. alcuni TAR (Sicilia, Lombardia, Toscana), contrariamente a quello del Lazio, accolgono il ricorso di medici che hanno chiesto l’ammissione in soprannumero, ammettendoli con riserva e, intanto che, con i tempi procedurali dei tribunali, si attendono le sentenze di merito, alcuni medici hanno già avuto modo di spendere il diploma acquisito con riserva;

6. nel 2006 la Regione Lombardia ha emanato un bando per l’ammissione in soprannumero. Il bando della Lombardia viene impugnato con la motivazione che non può introdurre criteri di selezione ulteriormente restrittivi rispetto alla norma principale di riferimento e, anche in questo caso, il TAR accoglie il ricorso di 3 medici che vengono ammessi con riserva al corso 2006/2009 in attesa della sentenza di merito.

In sede di Coordinamento interregionale del 17 gennaio e del 28 febbraio 2007 le Regioni convengono che è necessario affrontare il problema per trovare una soluzione condivisa al fine di evitare che in occasione del prossimo corso vengano presentati ai TAR nuovi ricorsi. Nell’intento di cercare una strada percorribile, si evidenzia il fatto che l’art. 3 della legge 401/00 ammette in soprannumero ai corsi di formazione specifica in medicina generale i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31/12/1991 ed abilitati all’esercizio professionale e non pone alcuna regolamentazione sui criteri, le modalità e i numeri da ammettere. Al termine del confronto si concorda, in attesa della modifica normativa al fine di risolvere il problema dell’ammissione in soprannumero, di sottoporre all’approvazione del Coordinamento degli Assessori e della Conferenza dei Presidenti il testo condiviso di un avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso 2007-2010. Tale proposta di avviso prevede per ciascun corso regionale un contingente numerico di candidati da ammettere non superiore al 10% dei posti messi a concorso per il corso di formazione in medicina generale di cui al Dlvo 368/99. e che qualora il 10% sia un numero con decimali di arrotondare per eccesso, come da verbale delle Sedute di Coordinamento interregionale del 17/1 e 28/2/2007. A tale fine è prevista la formazione di una graduatoria per titoli con riferimento anche ai criteri previsti nell’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale per l’inserimento nelle graduatorie regionali di settore.

Gli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute in data 22 marzo 2007 e i Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 29 marzo 2007 in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome approvavano il testo dell’avviso in questione e contemporaneamente l’emanazione dello stesso.

Occorre inoltre precisare che con DGR 45-5284 del 12.2.2007, pubblicato sul BURP n. 9 del 1.3.2007 e pubblicato per estratto sulla GURI n. 25 del 27.3.2007, la Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente ha approvato il bando di concorso per l’ammissione al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 per n. 34 posti. Il corso in argomento ai sensi della normativa vigente deve iniziare entro il mese di novembre 2007.

Visti gli atti relativi alle decisioni degli Assessori alla Sanità delle Regioni e Province autonome in sede di Commissione Salute in data 22 marzo 2007 e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome in data 29 marzo 2007 in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome che approvavano il testo dell’avviso in questione da emanare e da pubblicare singolarmente da ciascuna Regione e Provincia autonoma.

Ritenuto di emanare nell’anno 2007 l’avviso pubblico di cui sopra per l’ammissione in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 ai sensi della Legge 401 del 29.12.2000.

Ritenuto che il contingente da ammettere in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 è di 4 (quattro) unità pari al 10% dei posti messi a concorso nel bando sopra specificato.

Preso atto che la scadenza del termine per la presentazione delle domande per l’ammissione in soprannumero è di 30 giorni e decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- Di approvare, viste le argomentazioni specificate in premessa, l’avviso pubblico per l’ammissione in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 ai sensi dell’art. 3 della Legge 401 del 29.12.2000, così come si evince dall’allegato A del presente atto di cui ne fa parte integrante.

- Di stabilire il contingente numerico da ammettere in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 in 4 (quattro) unità, secondo le precisazioni citate in premessa.

- Di stabilire che possono presentare domanda all’avviso pubblico in argomento, ai sensi dell’art. 3 della Legge 401/2000, i laureati in medicina e chirurgia iscritti al corso universitario di laurea prima del 31 dicembre 1991, in possesso di diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e abilitati alla professione.

- Di disporre che gli ammessi in soprannumero al corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010 siano desunti dalla graduatoria stilata in base all’art. 4 dell’avviso pubblico approvato con il presente atto, e che debbano frequentare il corso triennale così come verrà pianificato e regolamentato dall’Amministrazione Regionale ai sensi del DM 7.3.2006.

- Di dare atto che il corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010, al quale saranno ammessi i medici vincitori dell’avviso pubblico in argomento, inizierà entro il mese di novembre 2007.

- Di precisare che i medici ammessi in soprannumero non hanno diritto alla borsa di studio prevista dal DL.vo 368/99 e possono svolgere attività libero-professionale se compatibile con gli obblighi formativi.

- Di demandare al Dirigente del Settore Organizzazione, Personale e Formazione Risorse Umane della Direzione Controllo Attività Sanitarie dell’Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte la realizzazione delle procedure in argomento, la pianificazione delle attività formative così come previste dal Decreto Legislativo 368/1999, la definizione di tutto quanto previsto dal DM 23.3.2006 “Principi Generali Per La Formazione Specifica In Medicina Generale” e l’assegnazione dei medici in soprannumero alle sedi formative che verranno identificate per il regolare svolgimento del corso triennale a tempo pieno di formazione specifica in medicina generale 2007/2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato