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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 45-6134

Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992. Revoca delle dd.gg.rr. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001

A relazione della Presidente Bresso:

Con la legge regionale n. 42 del 29.10.1992 (Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di Istituti, Organizzazioni ed Associazioni private) la Regione ha inteso procedere alla disciplina dell’autorizzazione all’esercizio delle attività da parte di Imprese, Enti, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e organismi di volontariato, che svolgono trasporto ed eventualmente soccorso di infermi e feriti a mezzo di autoambulanze o eliambulanze.

La medesima normativa, tra l’altro, nel precisare le modalità di svolgimento del servizio prevede espressamente che l’autorizzazione all’esercizio delle attività di trasporto ed eventualmente di soccorso di infermi e feriti e’ rilasciata dalla Giunta Regionale, previo parere istruttorio delle Aziende Sanitarie Locali in cui sono ubicate le sedi utilizzate dal privato, dall’Ente, dalla Organizzazione o Associazione di volontariato richiedente, per l’espletamento del servizio e previo accertamento dell’esistenza dei requisiti tecnici e igienico sanitari, demandato al servizio di igiene e sanità pubblica delle medesime Aziende Sanitarie Locali.

Successivamente con specifici interventi amministrativi (DD.G.R. nn. 295-27234 del 30.07.1993 e 30-2794 del 17.04.2001) sono stati precisati e dettagliati gli aspetti tecnici, funzionali ed operativi legati all’attività sopraccitata e si è provveduto, altresì, ad approvare uno specifico programma formativo, comprensivo delle relative disposizioni applicative, stabilendo che il predetto programma rappresenti l’unico standard formativo, che permette al personale di essere impiegato nello svolgimento di tale attività nella Regione Piemonte.

In considerazione delle intervenute novità, anche di carattere costituzionale, che in particolare hanno attribuito la competenza relativa la materia “Tutela della salute” alla sfera di pertinenza regionale, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, si rende opportuna una rivisitazione sistematica delle varie disposizioni attuative e di dettaglio della citata legge regionale, la quale tenga conto di alcuni fondamentali parametri individuati anche in sede comunitaria, quali ad esempio la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni e l’impossibilità di limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio.

Necessità di riordino, ulteriormente giustificata e resa sollecita, non solo da esigenze funzionali e organizzative intrinseche alla risoluzione di criticità effettive, ma anche da puntuali interventi sia in ambito comunitario sia sul fronte interno con le circostanziate precisazioni fornite dalla giurisprudenza, come espresso e motivato in sentenze del Consiglio di Stato e del TAR al riguardo.

La Commissione europea ha più volte ribadito, in particolare nella Dir. 92/50/CE, che per aggiudicare appalti di servizi pubblici e per espletare concorsi di progettazione, le amministrazioni pubbliche devono applicare le procedure coerenti con le prescrizioni dettate dalle direttive stesse ed assicurare la parità di trattamento tra tutti i prestatori di servizi.

Posizione consolidata anche dalla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, facendo leva sui principi elaborati dalla Corte di Giustizia, che ha ritenuto direttamente efficaci le disposizioni del Trattato in punto di divieto alle restrizioni di importazione, di divieto alla restrizione di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, ha evidenziato, già a più riprese, che impedire ai soggetti titolari di autorizzazione regionale di operare in Regioni diverse da quelle nelle quali hanno conseguito l’autorizzazione, solo perché privi dell’analogo titolo rilasciato nel relativo territorio, concretizza un effetto discriminatorio nell’esercizio del diritto garantito a tutti dall’art. 41 Cost., in violazione del generale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. contravvenendo anche al preciso disposto di cui all’art. 120 Cost. che vieta alle Regioni di “adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni e di limitare altresì il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio la loro professione, impiego o lavoro”.

Si è inoltre affermato il principio, ribadito anche dalla giurisprudenza di merito, per il quale le Regioni non possono ostacolare la libera circolazione di cose, persone o lavoro condizionando l’esercizio di un’attività al rilascio di un’autorizzazione, sminuendo ogni altra autorizzazione rilasciata da altre Regioni. L’intervento regionale dovrà limitarsi a:

- prevedere la possibilità, per coloro che svolgono attività di trasporto infermi, di svolgere detto servizio nella regione di riferimento purché muniti di un titolo rilasciato da altre regioni, previa verifica di equipollenza ovvero nel rispetto della disciplina prevista dalla regione in cui chiedono di poter esercitare tale attività;

- stabilire che la citata equipollenza sia richiesta in via preventiva per poter procedere allo svolgimento del servizio, ma non imporla quale criterio indispensabile per la partecipazione a pubbliche gare.

Nei vari interventi giurisprudenziali è stato tuttavia precisato che, anche condizionando l’esercizio di detto servizio al rilascio del titolo di equipollenza, lo stesso non deve essere ritenuto discriminatorio, ma rientrante nei poteri e nella discrezionalità dell’Amministrazione. D’altro canto proprio perché l’art. 2 D.Lgs 502/92 attribuisce alle Regioni il potere normativo e amministrativo in materia di organizzazione del servizio di trasporto sanitario, le regioni sarebbero legittimate a subordinare l’esercizio di detta attività alla mera verifica del rispetto delle regole tecniche dalla stessa predefinite, senza che l’esercizio di questo potere, posto a salvaguardia della sua autonomia normativa e organizzativa, possa essere letto come discriminatorio.

Ne consegue che le autorizzazioni al trasporto sanitario rilasciate da altre Regioni possono essere ritenute equipollenti a quelle piemontesi, previa congrua verifica della corrispondenza dei requisiti richiesti, e che la L.R. 42/1992, non prevedendo tale determinazione, alla luce di quanto precedentemente premesso, necessita di una definizione applicativa maggiormente in linea con le suesposte direttive e sentenze e che tenga conto, a tutela dell’interesse pubblico, delle fondamentali indicazioni in merito alla determinazione dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività e alla relativa previsione dell’equipollenza.

Nelle more dello studio e predisposizione di una prossima ridefinizione normativa, che vada a disciplinare e razionalizzare la complessità e la disomogeneità della materia inerente l’attività del trasporto infermi a mezzo autoambulanza ed in ottemperanza a quanto sopra evidenziato, si rende necessario un intervento amministrativo di attuazione, che sancisca delle nuove disposizioni in materia e fornisca agli enti operanti in tale settore delle linee guida uniformi sul territorio.

Con il presente atto, infine, si procede ad un aggiornamento del programma formativo al fine di renderlo più congruo alle intervenute esigenze di carattere giuridico ed organizzativo.

Contestualmente si propone la revoca delle precedenti deliberazioni della Giunta regionale nn. 295-27234 del 30.07.1993 e 30-2794 del 17.04.2001.

Visto il parere del CO.RE.SA. rilasciato nella seduta del 29/03/2007.

Tutto ciò premesso si propone l’approvazione delle nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della L.R. 42/1992 di cui all’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo nonché degli allegati B, C1, C2 e C3 relativi alla modulistica per lo svolgimento dei corsi di formazione al trasporto infermi.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di approvare, per le motivazioni evidenziate in premessa, le nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza di cui alla L.R. 42/1992 previste nell’allegato A, nonché i modelli relativi allo svolgimento dei corsi di formazione al trasporto infermi previsti negli allegati B, C1, C2 e C3, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

- di procedere contestualmente alla revoca delle deliberazioni della Giunta Regionale nn. 295-27234 del 30.07.1993 e 30-2794 del 17.04.2001.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato