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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2007, n. 31-6180

L.R. 23 aprile 2007, n. 9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 - Criteri per l’accesso e la concessione di contributi regionali anno 2007

A relazione dell’Assessore Migliasso:

Premesso che:

- il Programma del governo regionale assegna alle politiche di “welfare” una rilevanza strategica per lo sviluppo e l’implementazione della società e dell’economia piemontese, coerentemente con gli indirizzi che l’Unione Europea assegna a questo settore, e in particolare pone al centro dell’azione “il benessere dei bambini, l’educazione dei più piccoli e il sostegno alle famiglie”;

- il Documento di Programmazione economica e finanziaria regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124-13674 del 3 aprile 2007, nel pieno riconoscimento della centralità della persona e del ruolo della famiglia, delinea politiche di welfare organiche di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e al benessere dell’infanzia;

- la Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2007" all’art. 25 ha istituito il ”fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia", da utilizzare per il sostegno negli investimenti e nella gestione di nuovi servizi per la prima infanzia;

- la Legge regionale 8 gennaio 2004, n.1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” all’art. 41 sostiene la famiglia, quale soggetto fondamentale per la formazione e la cura delle persone e quale ambito di riferimento per ogni intervento riguardante l’educazione e lo sviluppo culturale.

Richiamate le norme riguardanti i servizi per la prima infanzia, contenute nella Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e in particolare l’art. 1, comma 1259, che nell’illustrare le modalità di riparto tra le regioni del nuovo fondo nazionale destinato ai servizi per la prima infanzia, recepisce come traguardo delle politiche di settore “il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.”.

Richiamate le norme regionali che determinano la configurazione dei servizi per la prima infanzia, e in particolare:

- la Legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 e s.m.i. a riguardo del servizio di asilo nido con le relative “linee guida di progettazione di un asilo nido” di cui alle DD.G.R. n. 54-3346 del 8 giugno 1975 e n. 77-3869 del 7 luglio 1976;

- la D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003, modificata e integrata con DD.G.R. n. 20-11930 del 8 marzo 2004 e n. 13-2738 del 2 maggio 2006, a riguardo del servizio di micro-nido.

Considerato che con DD.G.R. n. 80-9710 del 16 giugno 2003 e n. 50-13233 del 3 agosto 2004 sono stati promossi due bandi di finanziamento pluriennali volti alla realizzazione di nuovi posti in micro-nido, in considerazione della notevole necessità di strutture rivolte alla prima infanzia di limitate dimensioni, che trovano particolare collocazione presso le scuole dell’infanzia esistenti (micro-nido integrato) o presso strutture educative comunali in disuso.

Ritenuto, nel dare attuazione ai disposti normativi sopra citati, di dover promuovere un nuovo programma di finanziamento pluriennale, volto all’implementazione dei servizi tradizionali per la prima infanzia (asili nido) e per l’estensione dei servizi di micro-nido (autonomi, integrati e aziendali), con particolare attenzione alle aree ad alta densità abitativa, a quelle in forte espansione demografica e con stimoli per il riutilizzo del patrimonio immobiliare esistente.

Evidenziato inoltre che è elemento prioritario della politica regionale d’investimento nei servizi alla persona, la realizzazione d’interventi con elementi di sostenibilità ambientale nella costruzione e nella successiva gestione delle strutture, in modo da offrire, nel caso dei servizi per la prima infanzia, ai piccoli ospiti spazi più adeguati e un minor impatto ambientale dell’intervento.

Considerato che, in osservanza della Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 - art. 25, comma 3, “Le disponibilità del fondo sono assegnate a favore di soggetti pubblici e privati attraverso procedure concorsuali di finanziamento, previa determinazione da parte della Giunta regionale, previa informativa alla Commissione consiliare competente, delle modalità di finanziamento degli interventi programmati, delle tipologie degli interventi finanziati, dei criteri per l’accesso e l’erogazione dei contributi.”.

Considerato che per le procedure concorsuali di finanziamento occorre richiamare le norme della Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Preso atto di quanto riprodotto nell’Allegato A (Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni 2007/2008/2009 - criteri per l’assegnazione dei contributi), ove sono illustrate le specifiche definizioni sia in relazione alle finalità previste dalla L. R. n. 9/2007 che in funzione delle norme procedurali della L.R. n. 7/2005.

Dato atto che è stata inoltrata apposita informativa alla Commissione Consiliare competente con nota n. 4589 del 31 maggio 2007.

La Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di finanziamento, finalizzati al potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9, contenuti nell’allegato A alla presente deliberazione, parte integrante della medesima.

Di stabilire che le domande di contributo, debbano pervenire entro e non oltre il 15 ottobre 2007.

Di dare atto che saranno destinate al presente bando le risorse stanziate nel capitolo del “fondo regionale per il potenziamento della rete di servizi per la prima infanzia” e le risorse derivanti dal trasferimento del “fondo servizi per la prima infanzia” di cui all’art. 1, comma 1259, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Di demandare alla Direzione Politiche Sociali, l’adozione di tutti gli atti necessari all’attuazione degli indirizzi impartiti dal presente provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato