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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 34-6124

Individuazione delle attivita’ in materia socio-assistenziale. Quantificazione risorse destinate alla Direzione Politiche Sociali. Accantonamento di euro 16.482.462,40 (capitoli vari bilancio 2007)

A relazione dell’Assessore Migliasso:

L’art. 4, comma 1 lett. m, della L.R. 1/2004 prevede che la Regione realizzi iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla realizzazione di iniziative anche sperimentali e innovative promosse dagli enti territoriali e da altri soggetti, nonché realizzi e coordini iniziative a livello europeo e internazionale.

Il successivo art. 58 stabilisce che la Giunta regionale nell’ambito dello svolgimento di tale funzione e nell’ambito della programmazione socio-sanitaria individui le specifiche attività finalizzate all’attuazione delle politiche settoriali di cui alla parte II, titoli I, II, III, IV e V della legge stessa.

Per attuare le suddette iniziative la Regione può quindi operare direttamente, assumendosi in proprio i relativi oneri di progettazione e di realizzazione, oppure può assegnare contributi a soggetti pubblici e privati che realizzino specifiche attività che la Regione stessa valuti utili e validi per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione in materia.

Attraverso le attività a vario titolo assunte si esplica la gestione delle iniziative di cui sopra, attivando le seguenti azioni:

1. La L.R. 1/2004 prevede l’assegnazione agli Enti gestori delle attività socio-assistenziali di somme destinate a sostenere le rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero dei pazienti presi in carico ospitati negli ex ospedali psichiatrici e in altre strutture territoriali e rivalutati anziani e disabili, nonché degli ospiti delle strutture di cui all’art. 26, ex legge 833/78.

Con D.G.R. 74-28035 del 2/08/1999 si prendeva atto del processo di superamento degli ospedali psichiatrici a seguito della D.G.R. 118-7609 del 3/04/1996 che prevedeva la rivalutazione clinica dei pazienti in carico ai servizi psichiatrici territoriali. Tali pazienti sono stati riclassificati in parte come psichiatrici e in parte come non psichiatrici, in quanto anziani o soggetti portatori di handicap che usufruiscono, pertanto del sistema di risposte previste da progetti individuali.

Con la L.R. 61/97, all. C al punto 4 si prevedeva che la Regione intervenisse finanziariamente a favore degli Enti gestori dei servizi socio assistenziali a copertura degli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni destinate ai soggetti rivalutati ai sensi della D.G.R. 118-7609 del 3/04/1996. La stessa legge stabiliva, inoltre, che la quota socio assistenziale conseguente alle risultanze della rivalutazione sarebbe stata erogata agli Enti gestori ad integrazione della quota di contribuzione posta a carico della persona ricoverata secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti degli Enti gestori stessi.

I fondi sono utilizzati anche per il rimborso delle rette socio assistenziali relative alle tariffe di ricovero dei pazienti ospiti dei Centri di Riabilitazione già convenzionati ai sensi dell’art, 26, ex L. 833/78. I progetti di riorganizzazione dei Centri di Riabilitazione di cui sopra sono stati approvati dalla Giunta regionale a partire dal 1999 e per tali strutture con la stessa D.G.R. sono state approvate le modalità di presa in carico da parte degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali: La suddetto D.G.R. stabiliva, inoltre, che gli oneri derivanti, per la parte di competenza socio assistenziale, sarebbero stati finanziariamente a carico della Regione con disposizione sul cap. 14789 e che la parte di competenza sanitaria sarebbero gravati sul Fondo Sanitario Regionale.

Pertanto si accantona la somma complessiva di Euro 11.405.000,00 sul cap. 14789/2007 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria.

2. La L.R. 41/87 riconosce e sostiene la funzione sociale e l’attività istituzionale di Enti ed Associazioni che abbiano finalità di integrazione sociale e promozione dei diritti dei cittadini disabili.

La stessa legge prevede l’istituzione di un Albo per tali Associazioni ed Enti, soggetto a revisione annuale.

Le Associazioni e gli Enti iscritti all’Albo possono presentare entro il 30 giugno di ogni anno, congiuntamente alla domanda di iscrizione all’Albo stesso, domanda per l’ottenimento dei contributi previsti dalla legge stessa.

La deliberazione del Consiglio regionale del 21/12/1987 ha definito i criteri per la iscri-

zione all’Albo di cui all’art. 3 della legge.

Con D.G.R. 39-17392 del 23/12/1987 sono stati stabiliti i criteri per la valutazione del programma di attività degli Enti suddetti.

Pertanto si accantona la somma di Euro 300.000,00 sul cap. 17091/2007, che presenta la necessaria copertura finanziaria.

3. La Regione Piemonte, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita della popolazione anziana, ha promosso la realizzazione di nuove costruzioni o la ristrutturazione di presidi esistenti, concedendo con la L.R. 4 settembre 1996, n. 73, contributi in annualità costanti nella misura del sei per cento dell’importo totale del progetto.

Con successiva D.G.R. n. 39-29311 del 7 febbraio 2000 sono stati approvati i requisiti funzionali e strutturali degli interventi oggetto di finanziamento e per la successiva assegnazione dei contributi.

Considerato che i soggetti beneficiari di contributo hanno ultimato i lavori e trasmesso la documentazione tecnico-contabile ed amministrativa prevista dal bando di finanziamento, si ritiene di accantonare la somma di Euro 412.039,64 sul cap. 21927/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

4. La L.R. 1/2004, prevede che la Giunta Regionale sostenga con azioni di complementarietà i sistemi informativi socio-assistenziali a livello locale, con l’obiettivo di creare sia il raccordo e l’integrazione delle informazioni relative ai servizi sociali con quelle di altri settori di servizi a livello locale e regionale, sia l’adeguamento, anche strumentale, del sistema informativo socio-assistenziale e la sua compatibilità con altri sistemi informativi.

Negli anni 2003-2204 sono stati approvati progetti presentati da vari Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali e sono stati erogati i primi acconti.

Inoltre sono stati presentati negli anni 2005-2006 alcuni nuovi progetti, già positivamente valutati.

Si rende, quindi, necessario procedere sia al saldo dei progetti già realizzati, sia alla erogazione del contributo per i nuovi progetti.

Pertanto, si accantona la somma di Euro 156.976,76 sul cap. 17086/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

5. Gli Enti di patronato e di assistenza sociale esercitano istituzionalmente, oltre che compiti di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, attività di informazione e consulenza a favore di cittadini in genere, dei lavoratori o degli utenti dei servizi sociali. Svolgono la loro funzione attraverso personale regionale retribuito o collaboratori volontari e ricevono per l’attività ordinaria contributi statali e regionali.

La L.R. 31/75 e la L.R. 1/2004 prevedono l’erogazione di un contributo a sostegno delle attività da essi svolte. Tale contributo viene assegnato alle singole sedi provinciali degli Enti su richiesta del loro legale rappresentante, in misura direttamente proporzionale ai punteggi assegnati dai locali Ispettorati del lavoro in occasione delle visite ispettive da questi compiute.

A tal fine si accantona la somma complessiva di Euro 232.406,00 sul cap. 17061/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

6. Il Consiglio regionale del volontariato è un importante organismo di consultazione e partecipazione per dare voce e rappresentanza al mondo del volontariato, previsto dalla legge regionale n. 38/94.

Ai sensi dell’art. 11 della legge, al Consiglio Regionale del Volontariato sono attribuite le seguenti funzioni:

* Attività di promozione e attuazione, direttamente o in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con i centri di servizio, di iniziative di studio e di ricerca anche ai fini dello sviluppo di attività di volontariato.

* Promozione con cadenza biennale, della Conferenza Regionale del Volontariato.

La Giunta regionale con D.G.R. n. 15-12043 del 23 marzo 2004 e con la successiva D.G.R. n. 3-1219 del 4 novembre 2005 ne ha definito la composizione e le modalità di funzionamento.

Ai sensi della L.R. 33/76 e s.m.i., ai componenti del Consiglio spettano le indennità di missione previste dalla legge stessa.

Per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali e in specifico l’organizzazione della manifestazione “Volontariato in Piazza 2007" e per la liquidazione delle indennità spettanti ai componenti, si accantona la somma di Euro 25.000,00 sul cap. 13370/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

7. La realtà della cooperazione sociale da anni presente e operante nel paese ha avuto pieno riconoscimento con l’entrata in vigore della legge quadro 8.11.1991, n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali”, che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova forma di cooperativa, la cui finalità consiste nel perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

* La gestione dei servizi socio-assistenziali; commerciali e di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

* Lo svolgimento di attività diverse agricole, industriali.

Al fine di favorire l’accesso al credito, la Giunta regionale ha stipulato con Finpiemonte una convenzione per la costituzione e la gestione di un Fondo di garanzia.

A tal fine si accantona la somma complessiva di Euro 206.583,00 sul cap. 27396/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

8. Le leggi regionali n. 18/94 e n. 1/2004 prevedono la creazione di un fondo di rotazione per il finanziamento a tasso agevolato alle cooperative per l’incremento occupazionale.

Si tratta di un prestito a tasso agevolato per la concessione del quale è stato istituito presso Finpiemonte S.p.A. un fondo di rotazione, gestito direttamente dalla Finanziaria piemontese, che presiede anche il Comitato tecnico per l’esame delle domande. La possibilità di accesso al credito è data sia alle cooperative sociali di tipo A che alle B. (Articolo 16 e 17 della L.R. 18/94).

A tal fine si accantona la somma complessiva di Euro 516.457,00 sul cap. 27401/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

9. L’art. 4. lettera m) della L.R. 1/2004 prevede contributi a terzi per promozione e realizzazione di iniziative di interesse regionale.

In questa ottica si collocano le iniziative a favore degli anziani di Torino nel mese di agosto per attività di contrasto alla solitudine e al caldo quali l’organizzazione, in sedi climatizzate, di momenti di socializzazione, di intrattenimento, di dibattiti su temi di cultura generale, di visita a musei e l’organizzazione di momenti di incontro con operatori specializzati in tema di prevenzione e di sicurezza.

Allo scopo si accantona la somma di Euro 5.000,00 sul cap. 17071/2007 che presenta la necessaria disponibilità secondo i criteri stabiliti dall’allegato A), lett. b) della D.G.R. n. 26-14897 del 28/2/2005.

10. La L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento con la quale è stata recepita la legge quadro 328/2000, individua tra i suoi principi, all’art. 3, lettera b), il riconoscimento della centralità della persona, quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia, quale soggetto primario nonchè ambito di riferimento unitario per gli interventi ed i servizi medesimi.

L’art. 49 prevede le attività di promozione: in questo contesto si colloca il potenziamento dei servizi di supporto alla famiglia, compresi i contributi economici ed assegni di cura per quei nuclei che si fanno carico di garantire l’assistenza di un proprio componente non autosufficiente.

Il numero delle famiglie nel cui nucleo sono presenti anziani non autosufficienti, totalmente immobili, costretti a letto e bisognosi di assistenza continuativa, è in aumento, e sempre di più, si rendono necessari interventi diversificati da parte dei servizi per garantire una maggior tutela assistenziale, a supporto sia dell’anziano che della famiglia che se ne fa carico.

La Regione Piemonte intende dare una risposta ai bisogni dei soggetti anziani e delle famiglie che li assistono a domicilio, prevedendo l’assegnazione di risorse a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali che dovranno utilizzare l’importo assegnato a sostegno delle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane non autosufficienti, bisognose di assistenza continuativa, di cui le stesse famiglie si fanno carico, mediante interventi economici a sostegno della domiciliarità, quali assegni di cura, buono servizio, buono famiglia.

Pertanto si accantona allo scopo la somma di Euro 2.000.000,00 sul cap. 17036/2007, che presenta la necessaria disponibilità

11. Con deliberazione del C.R. n. 392-2437 del 20/02/1987, la Regione Piemonte ha approvato il profilo professionale dell’educatore professionale (E.P.) e il relativo percorso di formazione (triennale post-diploma).

Con decreto del ministero della Sanità 8 ottobre 1998, n. 520 “Regolamento recante norme per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’ educatore professionale” si è stabilito che siano le Università a provvedere alla formazione degli educatori professionali, attraverso la facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell’educazione.

Nel novembre 2000, su iniziativa della Regione, è stato istituito, un gruppo di lavoro tecnico sulla figura dell’Educatore Professionale, con funzione consultiva, in cui erano rappresentate tutte le componenti istituzionali interessate alla materia.

Il lavoro del gruppo tecnico è confluito in una specifica convenzione fra Regione e Università, sulla base della quale, già a partire dall’anno accademico 2002/2003, è stato istituito un corso di laurea triennale, attivato come interfacoltà fra medicina, scienze della formazione e psicologia

In riferimento alla citata convenzione, approvata per l’anno formativo 2006/2007, con D.G.R. n. 55-4399 del 20/11/2006, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l) e dell’art. 34, comma 1, e comma 2 della L.R. n. 1/2004, l’Amministrazione regionale ha ritenuto di sostenere finanziariamente le Università piemontesi.

Per il corso di laurea in servizio sociale, attraverso il quale vengono formati gli assistenti sociali, figura chiave nei servizi sociali territoriali, è stata approvata per l’anno formativo 2006/2007 con D.G.R. n. 54-4398 del 20/11/2006 è stata stipulata una specifica convenzione con le Università piemontesi, per il sostegno degli aspetti professionalizzanti del corso stesso.

Nella citata convenzione vengono definiti gli impegni di ciascun contraente, sia in termini di collaborazione sia per quanto attiene la programmazione delle attività.

In particolare, la Regione Piemonte ritiene opportuno intervenire finanziariamente, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. l) e dell’art. 34, comma 1 e comma 2 della L.R. n. 1/2004, con l’erogazione di contributi specifici, tesi a sostenere le attività formative con valenza professionalizzante, i tirocini, nonché specifiche attività afferenti il corso di laurea.

Entrambe le convenzioni saranno reiterate per l’anno formativo 2007/2008.

In seguito al trasferimento delle funzioni amministrative dalla Regione alle Province, tra cui quelle inerenti le attività formative per gli operatori socio assistenziali, in attuazione delle LL.RR. n. 44/2000, n. 5/2001 e n. 1/2004, si è resa necessaria una ricognizione di tutti i corsi autorizzati dalla Regione sino all’anno 2001 per i quali si è ancora in attesa della relativa rendicontazione da parte degli Enti gestori socio assistenziali al fine dell’erogazione del saldo.

Sulla base di quanto sopra indicato, si ritiene opportuno fra l’altro destinare, parte delle risorse finanziarie disponibili sul cap. 14370/2007, al pagamento dei saldi delle attività formative pregresse, concluse e rendicontate dagli Enti gestori socio assistenziali.

Pertanto si accantona la somma di Euro 1.223.000,00 sul cap. 14370/2007 che presenta la necessaria disponibilità.

Tutto ciò premesso,

la Giunta Regionle,

visto l’articolo 17 della L.R. n. 51/97, individuate le attività regionali in materia socio-assistenziali, i presupposti di fatto, le norme giuridiche, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della L.R. 7/2005, nelle modalità indicate in premessa;

vista la L.R. 1/2004;

vista la L.R. 7/2001;

vista la L.R. 10/2007;

a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

di individuare le attività regionali in materia socio-assistenziale per l’anno 2007 la cui realizzazione comporta l’utilizzo di risorse finanziarie, definendo i programmi da realizzare, come indicato nella presente deliberazione;

di assegnare alla Direzione Politiche Sociali le risorse per la realizzazione dei singoli programmi e le attività previsti;

di accantonare per le ragioni e per il raggiungimento delle finalità espresse in premessa, le seguenti somme sui corrispondenti capitoli di competenza:

Euro 11.405.000,00 sul cap. 14789/2007 (Acc. n. 100947)

Euro 300.000,00 sul cap. 17091/2007 (Acc. n. 100948)

Euro 412.039,64 sul cap. 21927/2007 (Acc. n. 100949)

Euro 156.976,76 sul cap. 17086/2007 (Acc. n. 100950)

Euro 232.406,00 sul cap. 17061/2007 (Acc. n. 100951)

Euro 25.000,00 sul cap. 13370/2007 (Acc. n. 100952)

Euro 206.583,00 sul cap. 27396/2007 (Acc. n. 100953)

Euro 516.457,00 sul cap. 27401/2007 (Acc. n. 100954)

Euro 5.000,00 sul cap. 17071/2007 (Acc. n. 100955)

Euro 2.000.000,00 sul cap. 17036/2007 (Acc. n. 100956)

Euro 1.223.000,00 sul cap. 14370/2007 (Acc. n. 100957)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)