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Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 / 06 / 2007
Decreto della Presidente della Giunta Regionale 25 giugno 2007, n. 7/R.
Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)..
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38-6250 del 25 giugno 2007
emana
il seguente regolamento
Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61).
SOMMARIO
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
Art. 2.
(Definizioni)
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
Art. 4.
(Obblighi di misurazione dei prelievi)
Art. 5.
(Nuovi prelievi)
Art. 6.
(Prelievi esistenti)
Art. 7.
(Obblighi di misurazione delle restituzioni)
Art. 8.
(Nuove restituzioni)
Art. 9.
(Restituzioni in atto)
Art. 10.
(Strumenti e modalità di misurazione)
Art. 11.
(Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori)
Art. 12.
(Manutenzione e controllo della strumentazione)
Art. 13.
(Raccolta e trasmissione dei dati)
Art. 14.
(Gestione dei flussi informativi)
Art. 15.
(Norme transitorie e finali)
Allegato A - Suddivisione dei bacini in classi di potenzialità idrologica differenziata
Allegato B - Strumenti e modalità di misurazione
Allegato C - Registro delle misure e schede di trasmissione dei dati
Art. 1.
(Oggetto e finalità)
1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e delle norme del Piano regionale di tutela delle acque, disciplina:
a) gli obblighi di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi dacqua derivati e restituiti;
b) gli obblighi e le modalità di registrazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni.
2. Il presente regolamento persegue lobiettivo di:
a) acquisire le informazioni necessarie per affinare il bilancio idrico e idrogeologico e verificare lincidenza del sistema dei prelievi e delle restituzioni sugli squilibri quantitativi in atto;
b) acquisire informazioni utili alla verifica dei volumi di prelievo concessi ed alla eventuale revisione dei parametri essenziali della derivazione;
c) consentire la gestione dinamica del riparto delle disponibilità idriche tra gli utenti legittimi dellacqua al verificarsi di criticità idrologiche di magra;
d) acquisire informazioni sulla caratterizzazione quantitativa delle restituzioni.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) autorità competente: lautorità competente al rilascio della concessione per luso di acqua pubblica o lautorità competente al rilascio dellautorizzazione alla restituzione, anche in forma di scarico;
b) prelievi esistenti: i prelievi per i quali il provvedimento di concessione è stato rilasciato antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e i prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelli per i quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
c) restituzioni esistenti: le restituzioni concesse o autorizzate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e le restituzioni afferenti a prelievi con titolo in corso di regolarizzazione, ivi compresi quelle per le quali è in corso il procedimento di rilascio della concessione preferenziale o del riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica;
d) restituzioni: le reimmissioni, anche in forma di scarico, di acque in corpi idrici superficiali o sotterranei;
e) volume di prelievo: la quantità di acqua, espressa in metri cubi, corrispondente al volume massimo concesso nel corso dellanno solare;
trincea drenante: opera di captazione costituita da un canale artificiale interrato che drena la falda freatica mediante intercettazione della superficie piezometrica.
Art. 3.
(Ambito di applicazione)
1. Sono soggetti agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, i prelievi da corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per gli attingimenti di cui allarticolo 35 del regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica) e per i prelievi finalizzati:
a) agli usi dellacqua non soggetti a regime di concessione ai sensi del regolamento regionale n. 10/R/2003;
b) agli usi domestici;
c) agli usi di acqua sotterranea, qualora il prelievo sia inferiore a 5.000 metri cubi allanno;
d) alle derivazioni a bocca non tassata da corpi idrici superficiali a servizio di una superficie irrigua inferiore a 50 ettari.
2. Sono altresì soggette agli obblighi di cui al presente regolamento, nei limiti e secondo le tempistiche dallo stesso definiti, le restituzioni nei corpi idrici superficiali e sotterranei, fatta eccezione per quelle relative a impianti di produzione di energia ad acqua fluente.
Art. 4.
(Obblighi di misurazione dei prelievi)
1. Sono soggette allobbligo dinstallazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) le captazioni da corpi idrici superficiali naturali e da invasi di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi allanno;
b) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi allanno;
c) le captazioni o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde di volume di prelievo uguale o superiore a 500.000 metri cubi allanno;
d) le captazioni da sorgente di volume di prelievo uguale o superiore a 200.000 metri cubi allanno;
e) le captazioni da trincee drenanti di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 metri cubi allanno.
2. Lautorità competente può motivatamente imporre lobbligo di installazione sulle singole captazioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui allarticolo 6, in caso di:
a) prelievi localizzati su corpi idrici superficiali naturali o su invasi in presenza di ricorrenti criticità idrologiche di magra;
b) prelievi da corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;
c) prelievi localizzati allinterno di aree protette, sentito lente gestore;
d) zone ad alta densità di prelievo ovvero aree a prevalente destinazione industriale, artigianale e commerciale nelle quali sono concentrati prelievi da acque sotterranee tramite pozzo che potenzialmente possono determinare una forte pressione sullacquifero;
e) particolari esigenze locali.
3. Nel caso di derivazioni per uso energetico costituite da più punti di prelievo, di cui almeno uno superi la soglia dimensionale di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo di installare, oltre al misuratore sulle prese principali soggette allobbligo, anche un misuratore volumetrico in grado di misurare e registrare il prelievo complessivo. Al fine di misurare il prelievo complessivo o nel caso in cui il punto di prelievo sia unico è ammessa anche la sola misurazione delle restituzioni, a condizione che lungo la direttrice di trasporto non vi siano sfiori significativi o consegne di acqua ad altre utenze.
4. Ai fini del presente regolamento, i sottobacini idrografici piemontesi e le aste dei fiumi Po, Tanaro e Ticino e rispettive aree idrografiche di pertinenza sono classificati in funzione delle caratteristiche di potenzialità idrologica e suddivisi nei gruppi A, B e C come definiti allAllegato A.
Art. 5.
(Nuovi prelievi)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare nuovi prelievi della tipologia di cui allarticolo 4 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti da accertare in sede di collaudo dellopera.
2. Il disciplinare di concessione contiene la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi derivati, le modalità di installazione, registrazione e trasmissione delle informazioni raccolte.
Art. 6.
(Prelievi esistenti)
1. I prelievi da corpi idrici superficiali di cui allarticolo 4, comma 1, lettera a) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggetti allobbligo dinstallazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) se incidenti sulle aste fluviali del gruppo A:
1) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 5.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 100.000.000 di metri cubi allanno;
2) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi;
b) se ricadenti nei sottobacini del gruppo B:
1) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di portata massima uguale o superiore a 3.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 50.000.000 di metri cubi allanno;
2) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi;
c) se ricadenti nei sottobacini del gruppo C:
1) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di portata massima superiore o uguale a 1.000 litri al secondo o di volume di prelievo superiore a 20.000.000 di metri cubi allanno;
2) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
2. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falda freatica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette allobbligo dinstallazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi allanno;
b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
3. Le captazioni tramite pozzo o i campi-pozzi da acque sotterranee di falde profonde esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette allobbligo dinstallazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi allanno;
b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
4. I prelievi di acque di sorgente esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti allobbligo dinstallazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 1.000.000 di metri cubi allanno;
b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
5. I prelievi da trincee drenanti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono soggetti allobbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati:
a) entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento se di volume di prelievo uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi allanno;
b) dal 1° gennaio 2011 i restanti prelievi.
Art. 7
(Obblighi di misurazione delle restituzioni)
1. Sono soggette allobbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti le restituzioni, in corpi idrici superficiali, di portata massima uguale o superiore a 100 litri al secondo o di volume uguale o superiore a 2.000.000 di metri cubi allanno.
2. Lautorità competente può, motivatamente, imporre lobbligo di installazione sulle singole restituzioni degli strumenti di misura e registrazione, a prescindere dai limiti di portata di cui al comma 1 e dalle scadenze di cui allarticolo 9, in presenza di:
a) restituzioni localizzate su corpi idrici superficiali caratterizzati da ricorrenti criticità idrologiche di magra;
b) restituzioni in corpi idrici sotterranei significativi caratterizzati da un elevato squilibrio del bilancio idrogeologico o da un eccessivo abbassamento del livello piezometrico della falda freatica;
c) particolari esigenze locali.
Art. 8.
(Nuove restituzioni)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è fatto divieto di attivare una restituzione della tipologia di cui allarticolo 7 in assenza di funzionalità dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi dallo stesso previsti.
2. Il disciplinare di concessione o il provvedimento che autorizza la restituzione contengono la descrizione delle caratteristiche dei dispositivi di misura delle portate e dei volumi restituiti, le modalità dinstallazione, registrazione e di trasmissione delle informazioni raccolte.
Art. 9.
(Restituzioni in atto)
1. Le restituzioni di cui allarticolo 7 sono soggette allobbligo di installazione degli strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi restituiti secondo le scadenze di cui allarticolo 6, comma 1.
Art. 10
(Strumenti e modalità di misurazione)
1. Le misurazioni di cui al presente regolamento sono effettuate con gli strumenti e secondo le modalità di cui allAllegato B.
Art. 11.
(Comunicazione di avvenuta installazione dei misuratori)
1. I titolari dei prelievi e delle restituzioni esistenti soggette agli obblighi di cui al presente regolamento comunicano allautorità competente lavvenuta installazione della strumentazione di misura entro trenta giorni dalla conclusione dei relativi lavori, indicando la tipologia della medesima e trasmettendo, contestualmente, un estratto della Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 sul quale è localizzato il misuratore e una planimetria delle opere in scala adeguata.
2. Nel caso di installazione di dispositivi di misura su canali è fatto altresì obbligo di:
a) depositare presso lautorità competente il relativo progetto firmato da tecnico abilitato;
b) comunicare alla predetta autorità con congruo anticipo la data nella quale si procede alla taratura del misuratore di portata.
Art. 12.
(Manutenzione e controllo della strumentazione)
1. Il soggetto obbligato è tenuto a:
a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
b) consentire al personale addetto al controllo laccesso ai dispositivi di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
c) comunicare tempestivamente allautorità competente linterruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e a sostituire, se del caso, le apparecchiature entro sessanta giorni dal momento del guasto.
Art. 13.
(Raccolta e trasmissione dei dati)
1. I dati derivanti dalle misurazioni di cui al presente regolamento sono trasmessi allautorità competente entro il 31 gennaio dellanno successivo a quello cui si riferiscono le relative rilevazioni, utilizzando il registro delle misure e le schede di trasmissione di cui allAllegato C.
2. Linvio delle schede è effettuato tramite supporto informatico secondo le modalità definite con deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro due anni dallentrata in vigore del presente regolamento. Contestualmente allinvio su supporto informatico è richiesta anche la trasmissione dei dati su supporto cartaceo; limitatamente ai primi cinque anni decorrenti dallentrata in vigore del presente regolamento è ammesso il solo invio su supporto cartaceo.
3. Lobbligo di trasmissione del dato cartaceo cessa dal momento in cui il soggetto sia in grado di inoltrare allautorità competente i dati su supporto informatico in una modalità certificata e valida sotto il profilo legale.
4. Il soggetto obbligato è tenuto a conservare, per un periodo di cinque anni, le informazioni relative alle misure di livello e di portata, nonché il registro delle misure e le schede contenenti i dati relativi alle registrazioni dei volumi misurati.
5. Al fine di integrare i dati raccolti attraverso le reti di monitoraggio idrometrico, per i prelievi maggiormente incidenti sul bilancio idrico o localizzati su corpi idrici soggetti a criticità idriche ricorrenti il soggetto obbligato è tenuto a consentire, a cura e spese della Regione o della Provincia territorialmente competente, linstallazione di strumenti per lacquisizione in tempo reale delle informazioni riguardanti la portata derivata o restituita.
Art. 14.
(Gestione dei flussi informativi)
1 Le informazioni trasmesse secondo le modalità di cui allarticolo 13 sono memorizzate nel Sistema informativo delle risorse idriche, a cura dellautorità competente, anche al fine di garantire il flusso di informazioni verso lAutorità di bacino del Fiume Po.
Art. 15.
(Norme transitorie e finali)
1. Le prescrizioni dei disciplinari di concessione dei prelievi e delle autorizzazioni alle restituzioni esistenti sono automaticamente sostituite o integrate dagli obblighi previsti dal presente regolamento a far data dallentrata in vigore del medesimo.
2. Entro un anno dallentrata in vigore del presente regolamento, i soggetti obbligati i cui prelievi o le cui restituzioni sono già dotati di strumenti di misurazione coerenti con gli obblighi previsti dal presente regolamento, ne danno comunicazione allautorità competente trasmettendo contestualmente le informazioni di cui allarticolo 13.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 25 giugno 2007.
p. Mercedes Bresso
Il Vice Presidente
Paolo Peveraro