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Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 52-6073

Applicazione dell’art. 4  comma 2 della Legge regionale n. 31 del 7 agosto 2006 per l’ampliamento del capannone industriale, in deroga all’art. 49 del D. P. R. 753/1980, sito nel Comune di Pessinetto (TO) nella fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres. Autorizzazione alla Direzione Trasporti a procedere secondo quanto previsto all’art. 8 comma 7 del Regolamento Regionale 28 dicembre 2006 n. 16/R

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

di ritenere applicabile il comma 2 dell’articolo 4 della Legge regionale del 7 agosto 2006 n. 31, per l’istruttoria della pratica inerente il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento del capannone industriale, sito nel Comune di Pessinetto (TO), nella fascia di rispetto della ferrovia Torino-Ceres in mappa al foglio 3, particella 187, di proprietà della società Lederplast S. p. A., rappresentata dal Sig. Russo Salvatore, in deroga alle distanze legali previste dall’art. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica dell’11 luglio 1980 n. 753;

di dare mandato alla Direzione Trasporti affinchè vengano applicate, per il rilascio dell’autorizzazione in deroga per l’ampliamento in oggetto, le procedure previste dal comma 7 dell’articolo 8 del Regolamento regionale 28 dicembre 2006 n. 16/R.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)