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Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 14.

Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della ‘Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie’.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Regione Piemonte concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale attraverso interventi nei settori dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata, della formazione professionale e attraverso iniziative di sostegno alle vittime della criminalità e di sensibilizzazione della società civile.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono promossi, progettati e realizzati anche in collaborazione o su iniziativa di enti locali e associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

Art. 2.

(Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie)

1. In memoria delle vittime della criminalità, la Regione istituisce la “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie”, da celebrarsi ogni anno il ventuno di marzo al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

Art. 3.

(Definizione di vittima di criminalità)

1. Agli effetti della presente legge e con riferimento all’articolo 1, lettera a) della decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, si intende per vittima della criminalità la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, e danni materiali in seguito a reati perpetrati dalla criminalità organizzata e comune e che ha presentato denuncia all’autorità competente.

Art. 4.

(Tipologia degli interventi)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, promuove e sostiene interventi volti:

a) al finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati alla criminalità mafiosa ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all’articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Abrogazione dell’articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282);

b) alla promozione, nelle scuole, di iniziative finalizzate all’educazione alla legalità;

c) al miglioramento della capacità di integrazione e delle condizioni di sicurezza delle comunità locali;

d) alla formazione professionale a favore di operatori degli enti locali e della polizia locale e operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 5.

(Interventi per l’incentivazione di percorsi di legalità ed il contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso)

1. Allo scopo di incentivare percorsi di legalità e di contrastare i fenomeni di illegalità e criminalità di tipo mafioso, la Regione promuove:

a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose di tipo mafioso;

b) la riqualificazione di spazi pubblici, con particolare attenzione alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, alla valorizzazione di aree verdi e dei parchi e al sostegno di iniziative culturali volte a favorire l’integrazione sociale;

c) il monitoraggio e l’analisi, anche attraverso l’istituzione di presidi distribuiti sul territorio regionale, dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;

d) la stipulazione di intese ed accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici nazionali e locali, nonché con le associazioni che operano nel campo sociale al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e sulla loro incidenza sul territorio.

Art. 6.

(Assistenza e aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso)

1. La Regione favorisce gli interventi di assistenza e di aiuto alle vittime dei reati di tipo mafioso, mediante:

a) informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall’ordinamento;

b) assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento all’accesso ai servizi sociali e territoriali;

c) assistenza psicologica, cura e aiuto delle vittime;

d) campagne di sensibilizzazione e comunicazione degli interventi effettuati;

e) organizzazione di eventi informativi e iniziative culturali.

2. La Regione eroga contributi a favore di associazioni, fondazioni e organizzazioni per la prevenzione dei fenomeni di criminalità mafiosa o che si occupano dell’assistenza legale e supporto psicologico per le vittime dei reati di cui al comma 1.

Art. 7.

(Finanziamento degli interventi per il recupero dei beni confiscati)

1. La Regione, anche attraverso gli organismi previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente, promuove la sottoscrizione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti al fine di favorire, attraverso lo scambio di informazioni, l’ottimale destinazione, il riutilizzo e la fruizione sociale dei beni presenti nel territorio regionale, confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ai comuni ai sensi della legge 109/1996.

2. La Regione, al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, definisce i seguenti meccanismi di agevolazione nell’accesso ai finanziamenti:

a) istituzione di un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle anticipazioni in conto capitale destinate alla realizzazione dei progetti e delle iniziative connesse al riutilizzo sociale dei beni confiscati, per la redazione di studi di fattibilità e progettazioni tecniche;

b) fideiussioni a copertura dei prestiti e dei mutui richiesti per la realizzazione delle opere di adeguamento, nel limite del 75 per cento della spesa sostenuta;

c) priorità, nell’assegnazione delle misure e dei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali e comunitari, a progetti che riguardano il riutilizzo a fini sociali di tali beni.

Art. 8.

(Misure a sostegno delle scuole per l’educazione alla legalità)

1. La Regione, per contribuire all’educazione alla legalità e allo sviluppo della pratica democratica, eroga contributi per il sostegno di iniziative finalizzate all’aggiornamento dei docenti e al coinvolgimento degli studenti di ogni ordine e grado.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sostengono:

a) la realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;

b) la promozione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;

c) la valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente;

e) l’organizzazione di incontri e manifestazioni promossi da enti locali, scuole e Università, da comitati e associazioni volti alla sensibilizzazione della popolazione su tali temi;

f) la promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l’incontro tra studenti piemontesi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.

Art. 9.

(Formazione professionale)

1. La Regione, nell’ambito della disciplina vigente in materia di formazione professionale, promuove iniziative formative collegate alla realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, con particolare riguardo alla formazione congiunta di operatori degli enti locali, della polizia locale, delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni che svolgono attività di carattere sociale.

Art. 10.

(Modalità di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con propria deliberazione, le misure, i soggetti beneficiari, i criteri, l’entità e le modalità per l’ammissione ai contributi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, specificando le competenze attuative poste dalla legge in capo ai comuni ed alle province.

Art. 11.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio Regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati da essa ottenuti nel concorrere al sostegno alle vittime della criminalità mafiosa, alla sensibilizzazione della società civile in materia di legalità, nonché alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità di tipo mafioso.

2. A tal fine, ogni due anni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) l’entità e le caratteristiche dei singoli interventi realizzati grazie ai contributi regionali e gli esiti in termini di miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali attraverso il contrasto delle attività criminose di tipo mafioso e in termini di educazione alla legalità;

b) l’entità del fondo di rotazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), con ripartizione dettagliata dei finanziamenti erogati a fronte di ciascun progetto;

c) le campagne di informazione e di sensibilizzazione promosse ed attivate;

d) gli interventi di aiuto, assistenza e supporto psicologico attivati, con individuazione dl numero di domande presentate e quantificazione delle risorse impegnate;

e) le misure adottate a sostegno della divulgazione dell’educazione alla legalità nelle scuole, con particolare riferimento alle iniziative finanziate e agli interventi attivati;

f) i corsi formativi di cui all’articolo 9 sostenuti e promossi, su ripartizione provinciale degli stessi;

g) i contenuti dei protocolli d’intesa sottoscritti in base all’articolo 7, comma 1, ed i risultati da essi ottenuti in termini di destinazione, riutilizzo e fruizione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 12.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’istituzione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, stimati in 40.000,00 euro, si provvede nell’esercizio finanziario 2008 con le modalità previste dall’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003).

2. Agli oneri di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9, nell’esercizio finanziario 2007 ripartiti in spesa corrente pari a 50.000,00 euro e in spesa in conto capitale pari a 350.000,00 euro e ricompresi nell’ambito delle unità previsionali di base (UPB) S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta Direzione Titolo 1 spese correnti), 30011 (Politiche sociali Persona famiglia personale socio-assistenziale Titolo 1 spese correnti), 17042 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Titolo 2 spese in conto capitale), 32011 (Attività culturali istruzione spettacolo Istruzione Titolo 1 spese correnti), 15991 (Formazione professionale Lavoro Direzione Titolo 1 spese correnti) si provvede con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze bilanci Titolo 1 spese correnti) e 09012 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo 2 spese in conto capitale) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007.

3. Per il biennio 2008-2009 agli oneri di cui al comma 2 si provvede con le modalità previste dall’articolo 8 della l.r. 7/2001 e dall’articolo 30 della l.r. 2/2003.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 giugno 2007

Mercedes Bresso

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 274

- Presentata dai Consiglieri Davide Gariglio, Stefano Allasia, Angelo Auddino, Paola Barassi, Marco Bellion, Oscar Bertetto, Alessandro Bizjak, Antonino Boeti, Roberto Boniperti, Iuri Gilberto Bossuto, Marco Botta, Mercedes Bresso, Andrea Buquicchio, Angelo Burzi, William Casoni, Paolo Cattaneo, Sergio Cavallaro, Ugo Cavallera, Vincenzo Chieppa, Alberto Cirio, Gian Piero Clement, Pier Giorgio Comella, Enrico Costa, Mariangela Cotto, Sergio Dalmasso, Alberto Deambrogio, Claudio Dutto, Giorgio Ferraris, Caterina Ferrero, Agostino Ghiglia, Enzo Ghigo, Francesco Guida, Rocco Larizza, Mauro Antonio Donato Laus, Giampiero Leo, Stefano Lepri, Maurizio Lupi, Giuliano Manolino, Stefano Monteggia, Enrico Moriconi, Angela Motta, Rocchino Muliere, Gaetano Nastri, Luca Pedrale, Gilberto Pichetto Fratin, Giovanni Pizzale, Roberto Placido, Paola Pozzi, Mariano Rabino, Aldo Reschigna, Luigi Sergio Ricca, Luca Robotti, Gianni Wilmer Ronzani, Oreste Rossi, Elio Rostagno, Bruno Rutallo, Deodato Scanderebech, Maria Cristina Spinosa, Marco Travaglini, Mariano Turigliatto, Graziella Valloggia, Gian Luca Vignale il 21 aprile 2006.

- Assegnata alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 28 aprile 2006.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 17 maggio 2007 con relazione di Paola Pozzi, Giampiero Leo.

- Approvata in Aula il 5 giugno 2007, con emendamento sul testo, con 40 voti favorevoli e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale del Piemonte al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Nota all’articolo 3

- Il testo dell’articolo 1 della Decisione quadro del Consiglio dell’Unione Europea relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, Dec. 2001/220/GAI del 15 marzo 2001, è il seguente:

“Art. 1. (Definizioni)

Ai fini della presente decisione quadro s’intende per:

a) “vittima”: la persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale di uno Stato membro;

b) “organizzazione di assistenza alle vittime”: un’organizzazione non governativa, legalmente stabilita in uno Stato membro, la cui attività gratuita di assistenza alle vittime di reati prestata negli opportuni termini completa l’attività dello Stato in questo campo;

c) “procedimento penale”: il procedimento penale conforme al diritto nazionale applicabile;

d) “procedimento”: il procedimento inteso in senso lato, comprendente cioè, oltre al procedimento penale, tutti i contatti, tra la vittima in quanto tale e qualsiasi autorità, servizio pubblico o organizzazione di assistenza alle vittime, anteriormente, durante o successivamente allo svolgimento del processo penale;

e) “mediazione nelle cause penali”: la ricerca, prima o durante il procedimento penale, di una soluzione negoziata tra la vittima e l’autore del reato, con la mediazione di una persona competente.".


Note all’articolo 12

- Il testo dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 è il seguente:

“Art. 8. (Legge finanziaria)

1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo:

a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell’anno cui essa si riferisce;

b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale;

c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.

3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5.

4. La legge finanziaria e’ approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".

- Il testo dell’articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 è il seguente:

“Art. 30 (Norma finale)

1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L’autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l’aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.".