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Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 12-6035

Determinazioni dei limiti massimi di collaborazioni esterne per l’anno 2007; applicazione dell’art. 4 del Regolamento di attuazione della L.R. 23.01.1989 n. 10

A relazione del Vicepresidente Peveraro:

E’ possibile per il dipendente pubblico effettuare incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche o da privati, a condizione che siano autorizzati dall’Ente di appartenenza.

La fattispecie è regolata dall’art. 53 del D.lgs. 165/2001 che qui interamente si richiama e dalla L.R. 23.1.1989 n. 10, che fissa criteri oggettivi disciplinando per la Regione Piemonte le situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale.

L’art. 3 della legge regionale al comma 1 lettere a), b), c) e d), individua i casi in cui, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, è lecito assumere incarichi esterni, ed al comma 3 stabilisce che questi ultimi debbano essere svolti fuori dell’orario di servizio, con l’impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione entro i 90 giorni successivi.

Il relativo Regolamento di attuazione, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, all’art.4, comma 1, stabilisce che la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di collaborazioni di cui al succitato art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente.

Richiamata la D.G.R. n. 69-5605 del 19 marzo 2002 relativa alla fissazione dei seguenti limiti numerici di autorizzazioni concedibili per i rispettivi tipi di incarico per l’anno 2002 ed alle modalità di concessione:

1) n. 10 autorizzazioni per partecipare a Commissioni di concorso, di studio, di progettazione, di aggiudicazione d’appalto, ovvero Commissioni designate da organi elettivi e similari, con un limite di 5 incarichi per nomine in qualità di componente di commissione di concorso (art. 3 - lett. a - L.R. 10/1989);

2) n. 3 autorizzazioni per partecipare a collaudazioni di opere e forniture pubbliche o d’interesse pubblico, (art. 3 - lett. b L.R. 10/1989);

3) n. 5 incarichi di insegnamento (art. 3 - lett. c - L.R. 10/1989); specificando che per gli incarichi di insegnamento il limite massimo di 5 autorizzazioni riguarda docenze la cui durata è superiore alle 20 ore di lezione; non si prevede alcun limite numerico per docenze fino alle 20 ore, ma le stesse concorrono al raggiungimento di complessive 100 ore.

4) n. 4 autorizzazioni per lo svolgimento di perizie, consulenze tecniche ed arbitrati (art. 3 - lett. d - L.R. 10/1989); quando questi incarichi vengono conferiti dall’Autorità Giudiziaria - Sezioni Civili - il numero massimo è di 5 per anno; non si prevede invece alcun limite nel caso in cui gli stessi incarichi vengono conferiti dalle Sezioni Penali dell’Autorità Giudiziaria.

Ritenuto opportuno per l’anno 2007:

- confermare le disposizioni contenute nella sopra citata Deliberazione della Giunta Regionale, relativamente alle modalità di concessione delle autorizzazioni ed i limiti numerici sopra riportati;

- fissare, solo per gli incarichi di collaudo, oltre alla limitazione numerica di cui sopra anche una limitazione in termini di importo massimo, stabilendo che la somma complessiva (anche di una sola opera) dei lavori per i quali si richiede un collaudatore non può superare i 7.750.000 euro; il raggiungimento di uno dei due limiti (numerico o di importo) blocca la possibilità di autorizzare ulteriori incarichi di collaudo per l’anno di riferimento, ed inoltre, in caso di lavori di importo superiore, fa ricadere sull’anno successivo la differenza di importo, con conseguente e corrispondente riduzione del tetto a disposizione;

- precisare che il dirigente sovraordinato al dipendente regionale che svolge un incarico esterno è tenuto a verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 della L.R. 10/1989;

ciò premesso e considerato;

visto l’art. 53 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;

visto l’art.3 della L.R. 10/1989;

visto il regolamento di attuazione promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

vista la D.G.R. n. 69-5605 del 19 marzo 2002;

informate la R.S.U. e le Organizzazioni sindacali aziendali;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

- di confermare per l’anno 2007 i limiti numerici di autorizzazione concedibili per i rispettivi tipi di incarico già previsti dalla D.G.R. n. 69-5605 del 19 marzo 2002 ed in premessa indicati;

- di fissare, solo per gli incarichi di collaudo, oltre alla limitazione numerica di cui sopra anche una limitazione in termini di importo massimo, stabilendo che la somma complessiva (anche di una sola opera) dei lavori per i quali si richiede un collaudatore non può superare i 7.750.000 euro; il raggiungimento di uno dei due limiti (numerico o di importo) blocca la possibilità di autorizzare ulteriori incarichi di collaudo per l’anno di riferimento, ed inoltre, in caso di lavori di importo superiore, fa ricadere sull’anno successivo la differenza di importo, con conseguente e corrispondente riduzione del tetto a disposizione;

- di precisare che il dirigente sovraordinato al dipendente regionale che svolge un incarico esterno è tenuto a verificare la corretta applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 3 della L.R. 10/1989;

- di confermare altresì la procedura per la concessione delle singole autorizzazioni riportate nella citata D.G.R. n. 69-5605 del 19 marzo 2002.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002.

(omissis)