Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Terna - Rete Elettrica Nazionale - Torino

Pubblicazione del decreto di autorizzazione n. DDS/DEC/0356 emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 10.5.2007, relativo alla costruzione e all’esercizio di una variante per interramento parziale della linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285, nel Comune di Settimo Torinese

Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Direzione generale per la difesa del suolo
Prot. n. DDS/DEC/0356

Vista l’istanza in data 17.04.2003, corredata di relazione tecnica e disegni, con la quale la T.E.R.N.A. S.p.A. - AOT di Torino con sede in C.so Regina Margherita n. 267, 10143 Torino, (omissis) ha chiesto, ai sensi dell’art. 111 del T.U. n. 1775/33, l’autorizzazione, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità alla costruzione e all’esercizio di una variante per interramento parziale della linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285 nel Comune di Settimo Torinese;

Considerato che la linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285 è stata originariamente autorizzata dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. 18/02/1956 n. 5838/CO;

che detto elettrodotto, ai sensi dell’art. 3, punto 7 del D.L.vo n. 79/1999, fa parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale;

Considerato che l’interramento parziale della linea elettrica a 220 kV “Stura - Rondissone T. 285" è parte di un programma di interventi sulle infrastrutture elettriche a servizio del sistema socio - economico produttivo, volti a migliorare sotto il profilo ambientale, l’efficienza del sistema elettrico nelle aree ob.2 e/o phasing out relative al DOCUP 94-96 stabiliti nella Convenzione del 12/12/2001 tra Regione Piemonte ed ENEL S.p.A. e nella successiva Determinazione n. 67 del 08/03/2002da parte della Regione Piemonte degli interventi di risanamento su elettrodotti AT;

Visto che l’intervento di interramento in oggetto verrà realizzato nel tratto compreso tra i sostegni n. 16 e n. 23 dell’attuale elettrodotto aereo (per una lunghezza di circa 2,100 Km), con posa di una terna di cavi unipolari 1 x 1600 mmq ad isolamento solido interrati parte in aree viabili e parte in aree private;

che verranno inoltre sostituiti i sostegni n. 16 e n. 23 con due nuovi sostegni capolinea rispettivamente a traliccio di tipo a delta in semplice terna e tronco piramidale a doppia terna con la conseguente demolizione ed eliminazione del tronco di elettrodotto aereo non più utilizzato tra i sostegni n. 16 e n. 23;

Considerato che la T.E.R.N.A. S.p.A. ha fatto presente nell’istanza che gli impianti in oggetto saranno realizzati secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia, in conformità con il progetto allegato e che la posizione dei nuovi sostegni è stata definita in armonia con quanto dettato dall’art. 121 del T.U. del 11/12/1933 n. 1775, comparando le esigenze della pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minore sacrificio possibile alle proprietà interessate, avendo cura di vagliare le situazioni esistenti sui fondi da asservire rispetto anche alle condizioni dei terreni limitrofi;

Considerato che le caratteristiche elettriche delle opere in progetto sono le seguenti:

Tratto di linea in cavo interrato:

Tensione di esercizio 220 kV

Frequenza nominale 50Hz

Potenza nominale complessiva 1400 A

I Conduttori della nuova tratta in cavo interrato sarà costituita da una terna di cavi di energia unipolari 1 x 1600 mmq con conduttore di rame ed isolamento estrusi e da un cavo di telecontrollo.

I cavi di energia verranno posati ad una profondità media al piano di appoggio di 1,50 m ed a una distanza interassiale tra loro di 0.25 m nel rispetto delle modalità di posa di cui alle Norme CEI 11-17 Sezione 3. Gli attraversamenti sotterranei con opere di pubblico interesse coinvolgeranno la ferrovia Torino Milano, strade comunali, linee di telecomunicazione nonché sottoservizi vari come meglio specificato negli atti di progetto. II cavo interrato assoggetterà per servitù di elettrodotto una fascia di terreno della larghezza di circa 3 m per asse linea salvo casi eccezionali.

Tratto di linea in cavo aereo:

Frequenza nominale 50 Hz

Tensione nominale 220 kv

Intensità di corrente in servizio normale 1200/1430 A

L’intervento sul tratto aereo è conseguenza solo della sostituzione degli attuali sostegni n. 16 e n. 23 con due nuovi sostegni capolinea a traliccio a cui verranno ancorati i conduttori di energia e la corda di guardia esistenti. Nelle campate aeree adiacenti ai due nuovi sostegni, ciascuna fase elettrica rimarrà pertanto costituita da due conduttori di energia binati.

I conduttori in corda alluminio/acciaio avranno le seguenti caratteristiche:

Diametro nominale esterno 31,5 mm

Formazione acciaio 19 fili d. 2,1 mm

Formazione alluminio 54 fili d. 3,5 mm

Sezione totale 585,3 mmq

La Fune di guardia in corda in acciaio zincato avrà le seguenti caratteristiche:

Diametro esterno 11,5 mm

Sezione 78,94 mmq

Formazione acciaio 19 fili d 2,3 mm

L’isolamento avverrà a mezzo isolatori in vetro temperato del tipo a cappa e perno, con catene di almeno 14 elementi. I sostegni capolinea, che sostituiranno gli attuali n. 16 e n. 23, saranno del tipo a delta a semplice terna mentre il nuovo sostegno n. 16 bis sarà del tipo troncopiramidale a doppia tema, e saranno, entrambi i tipi, realizzati in angolari d’acciaio ad elementi bullonati e zincati a fuoco.

Con la posa in opera dei nuovi sostegni i conduttori avranno nelle stesse campate una altezza da terra superiore a quella minima prescritta dall’art. 2.1.05 del D.M. 16/01/1991.

I conduttori esterni assoggetteranno per servitù di elettrodotto una fascia di terreno della larghezza di circa 15 m per asse linea salvo casi eccezionali.

Transizione Aereo-Cavo

Come riportato nella Relazione dell’Ufficio istruttore con lettera del 14/06/2006 Prot. TEAOTTO/P2006001105 la T.E.R.N.A. segnalava che nel corso della predisposizione del progetto esecutivo si è reso necessario apportare alcune modifiche non sostanziali al progetto, ovvero:

• II passaggio tra linea aerea e cavo (sia per il nuovo sostegno n. 16 che per il n. 23) non avverrà più con posizionamento dei portaterminali a terra. Tale scelta comportava l’impegno di un’area recintata con la realizzazione di una vera e propria stazione elettrica. Grazie allo sviluppo di nuove tecnologie, i terminali dei cavi saranno posizionati a circa 10 metri di altezza, direttamente sui tralicci capolinea su apposita mensola. Pertanto non verrà impegnata una porzione di territorio attorno al palo;

• La nuova scelta progettuale descritta al precedente punto, ha consentito di ottimizzare la posizione del sostegno n. 16, rispetto al progetto presentato, con una minima variante del tracciato del cavo nei pressi del sostegno, interessando terreni di proprietà Comunale (Fg. 43 particelle 82-83-710-388-386-3S7-380) In questo modo si è ottenuto l’ulteriore vantaggio ambientale di realizzare un sostegno in meno rispetto a quanto previsto in origine;

• II nuovo sostegno n. 23 rimarrà invece nella stessa posizione del precedente, anche in questo caso evitando di impegnare aree a terra Rispetto alla soluzione sopra descritta ricadente interamente su territorio del Comune di Settimo Torinese, lo stesso Comune dava parere favorevole con nota Prot.n. 49218/VI/7 del 28/06/2006.

Considerato che l’unico Comune interessato è quello di Settimo Torinese in provincia di Torino;

Considerato che la T.E.R.NA. S.p.A. ha provveduto ad interessare direttamente gli Enti e le Amministrazioni della presentazione della domanda di cui sopra, nonché ha provveduto, ai sensi dell’art. 111 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, alla pubblicazione della presentazione dell’istanza comunicando che i nulla osta e le eventuali osservazioni dovevano essere indirizzati all’Ufficio istruttore;

- che le pubblicazioni sono state effettuate mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 103, parte seconda, in data 06.05.2003, avviso pubblicato sul giornale Nazionale “La Stampa” in data 06/05/2003 e sul settimanale di informazione locale “la Nuova” di Settimo Torinese in data 08/05/2003. Analoga pubblicazione è stata effettuata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di Settimo Torinese;

- negli avvisi è stato comunicato che la domanda, la relazione tecnica ed il piano tecnico delle opere sono stati depositati presso l’Ufficio istruttore e presso il Comune di Settimo Torinese e che entro 30 (trenta) giorni si sarebbero potute presentare all’Ufficio istruttore, a norma dell’art. 112 del citato T.U. n. 1775/1933 le eventuali opposizioni e osservazioni;

- che durante i periodi delle pubblicazioni e nei trenta giorni a partire dalla avvenuta pubblicazione non risultano essere state presentate opposizioni o reclami né all’Ufficio istruttore né al Comune interessato;

Considerato che in relazione all’istanza del 17.04.2003 a seguito di richieste direttamente inoltrate dalla T.E.R.N.A. S.p.A. sono stati acquisiti i seguenti nullaosta da parte degli Enti e Amministrazioni interessati all’esecuzione delle opere elettriche in variante:

1) Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Nulla Osta prot. n. TO/IE/03/08-002118 del 16/06/03 (Allegato 1);

2) Ministero delle Attività Produttive - Direzione Generale per l’Energia le Risorse Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e la Geotermia per l’Italia Settentrionale e Relativo Off Shore - Bologna, Nulla Osta con nota Prot. n. 2701 del 07/05/2003 (Allegato 2);

3) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale - Torino, Nulla Osta Prot. n. 2304 del 23/04/2003 (Allegato 3);

4) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Ufficio Speciale Trasporti Impianti Fissi del Piemonte, Liguria Valle d’Aosta, Nulla Osta Prot. n. 01622 del 21/05/2003 (Allegato 4);

5) RFI - Rete Ferroviaria Italiana - Direzione Comp.le Infrastruttura Torino - Tecnico Armamento ed Opere Civili, Nulla Osta Prot. 1524 del 14/07/2003 e Prot. 2085 del 25/10/2005 (Allegato 5 e 5 BIS);

6) Regione Piemonte - Direzione Difesa Suolo, Nulla Osta Prot. n. 7393/23 del 09/11/2005 (Allegato 6);

7) Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, Parere Prot. n. 19318/25.3 del 14/04/2005 (Allegato 7);

8) Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte, Parere n. 4399 del 07/05/2003 (Allegato 8);

9) Regione Piemonte - Direzione Industria - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, Parere n. 7547/16.4 del 05/06/2003 (Allegato 9);

10) Regione Piemonte - Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica - Settore Gestione Beni Ambientali, Parere con Determina n. 151 del 02/09/2003 (Allegato 10) 11) AEM Trasmissione, Nulla Osta Prot. n. 90/TE del 29/05/2003 (Allegato 11);

12) SNAM Rete Gas, Parere n. C.TO-GHI 93 del 06/05/2003 (Allegato 12);

13) ENEL Distribuzione - Direzione Rete, Centro AT n. A20031090 del 19/05/2003 (Allegato 13);

14) Comando RFC Interregionale Nord - Ufficio Affari Generali - Sezione Logistica Infrastrutture e Servitù Militari, Nulla Osta Prot. n. 509/3-LIS-2 del 19/04/2004 (Allegato 14);

15) ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, Parere Prot. n. 7095/20.4 del 09/05/2003 (Allegato 15);

16) Marina Militare - Comando in Capo del Dipartimento Militare dell’Alto Tirreno, Nulla Osta TMFR/22211 del 07/05/2003 (Allegato 16);

17) Comune di Settimo Torinese - Nulla Osta Prot. 42475 del 27/05/2003 e successivo Nulla Osta Prot. 49218 del 2810612006. (Allegato 17 e 17 bis);

18) Agenzia del Territorio - Direzione Regionale per il Piemonte - Area Supporto e Coordinamento Operativo, Parere Prot. 2385 del 21/05/2003;

Visto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Servizi integrati Infrastrutture e Trasporti - Sezione U.T. Art. 81 con nota 03/01/2005 n. 7719 ha dichiarato la conformità urbanistica e l’adesione all’intesa Stato-Regione di cui all’art. 81 del DPR 616/77 e all’art. 2 del DPR 383/94 in relazione alle opere elettriche in questione;

che nella medesima nota il S.I.I.T. ha subordinato la realizzazione delle Opere all’acquisizione da parte del soggetto proponente dell’autorizzazione delle FS e dei pareri favorevoli dei Settori Regionali Difesa del Suolo OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino.

Pareri questi che sono pervenuti successivamente (vedi 5, 6 e 7 dell’elenco nulla osta e osservazioni);

Considerato che, data la natura del collegamento elettrico in variante, le opere elettriche in questione non sono soggette alla procedura della V.I.A., ai sensi del D.P.R. 27.4.1992, né alla procedura di V.I.A. regionale ai sensi dei D.P.R. 12.04.1996;

Visto che per quanto riguarda il rispetto delle norme in materia campi elettromagnetici la T.E.R.N.A. S.p.A. ha dichiarato che il Progetto Tecnico, in relazione alla variante in questione, per quanto concerne le distanze tra conduttori di energia e fabbricati adibiti ad abitazione o ad altra attività che comporta tempi di permanenza prolungati, queste sono conformi al dettato DPCM 23/04/1992, 28/09/1995 ed alla Legge 22.02.01 n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. Ed a tal proposito nell’atto di dichiarazione del 30.08.2006 la medesima T.E.R.N.A. S.p.A. ha dichiarato che il progetto di interramento rispetterà la normativa relativa all’esposizione ai campi elettromagnetici di cui alla, Legge 22.02.01 n. 36 e al DPCM 8.7.2003 oltre alla norma CEI 211-4 ed in conformità al progetto allegato;

che, con la medesima dichiarazione di accettazione datata 30.08.2006, la T.E.R.N.A. S.p.A., si è obbligata ad accettare tutte le condizioni stabilite dalle Autorità e dagli Enti interessati dalla costruzione dell’impianto;

Considerato che, ai fini della emissione del provvedimento di autorizzazione definitiva, l’istruttoria è stata esperita dal Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Torino il quale, con relazione d’istruttoria in data 06/10/2006 ha espresso parere favorevole per l’accoglimento della richiesta di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della variante elettrica nonché in ordine alla dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza, indifferibilità e di inamovibilità subordinatamente all’osservanza da parte della T.E.R.N.A. S.p.A. delle norme e particolarità imposte dagli Enti interessati;

- che il medesimo Ufficio istruttore ha inoltre proposto che sia stabilito nell’emanando decreto, anche sulla base di quanto richiesto dalla T.E.R.N.A. S.p.A., che i lavori e le espropriazioni in argomento debbano essere iniziati entro 12 (dodici) mesi ed ultimati entro 60 (sessanta) mesi dalla data del decreto di autorizzazione;

Ritenuto, pertanto, che è giustificata, e quindi accoglibile, la domanda di autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle opere elettriche in argomento; Considerato che il progetto allegato all’istanza ha ottenuto i nulla osta ed i consensi di massima da parte delle autorità e degli enti citati in precedenza;

- che prima dell’inizio dei lavori la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Torino, il progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni fissate da tutti gli Enti/Amministrazioni interessati nel corso dell’istruttoria;

- che i sostegni aerei e la progettazione esecutiva dell’interramento dovranno essere verificati con le azioni in accordo con il D.M. settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” tenendo conto della classificazione sismica di Settimo Torinese (Torino) prevista dalle ordinanze D.P.C.M. 20.03.2003 n. 3274 e 28.04.2006 n. 3519.

- che per i limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dai CEM tiene luogo il D.P.C.M. 8.7.2003 G.U. del 20.8.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti”; in particolare dovrà essere effettuata una verifica dei parametri di esposizione ai campi elettrici e magnetici e predisposta, ai fini del collaudo, una relazione di calcolo delle fasce di rispetto secondo le linee guida CEI 106 - I, tenendo conto che i 3 µT dovranno misurarsi a quota stradale in asse cavo;

Vista la legge 25/6/1865 n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

Visto il decreto legislativo 27.12.2004, n. 330, recante “Integrazionì al D.P.R. n. 327/2001 in materia di espropriazioni per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche”;

Visto, in particolare, il nuovo articolo 57 bis del D.P.R. 327/2001, introdotto dal predetto decreto legislativo n. 330/2004, ove si prevede testualmente che “per le infrastrutture lineari energetiche per le quali alla data del 31.12.2004 sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti, non si applicano le disposizioni di cui al presente Testo Unico a meno che il beneficiario dell’espropriazione o il proponente dell’opera infrastrutturale energetica abbia optato espressamente per l’applicazione del presente Testo Unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi non ancora concluse.”,

Considerato che, non essendo pervenute opzioni per l’applicazione del nuovo Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità, di cui al citato D.P.R. n. 327/2001, ed essendo, peraltro, al 31.12.2004 ampiamente scaduti i termini di cui all’articolo 57 bis del medesimo D.P.R. per la formulazione di osservazioni a seguito delle pubblicazioni citate in precedenza, nella fattispecie oggetto del presente decreto, nel caso in cui fosse necessario procedere ad atti espropriativi, si applicherà la disciplina antecedente al medesimo D.P.R. n. 327/2001, regolata dalla citata legge fondamentale n. 2359 del 1865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il T.U. di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e successive modificazioni;

Visto il D.I. 21/03/1998, n. 449, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 28/06/1986, n. 339, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell’esercizio di linee elettriche aeree esterne, e successive norme integrative;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 457/98 in data 17/12/1998 concernente la normativa tecnica e delle relative procedure da applicare alla costruzione di linee elettriche, di cui dovrà essere tenuto conto nella realizzazione della variante di linea elettrica in parola;

Vista la legge 06//12/1962, n. 1643 e successive norme delegate e di attuazione, nonché il D.L. 11/07/1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 08/08/1992 n. 359;

Visto il Decreto Legislativo 312/1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16/03/1999 n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

Visto il decreto ministeriale industria commercio artigianato 22 dicembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo di cui all’articolo 3, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 79199;

Vista la legge 22/02/2001 n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

Visto il D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato sulla G.U. serie generale n. 200 del 29.8.2003, emanato in attuazione della predetta legge n. 36/2001;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

Visto, in particolare, il comma 26 dell’articolo 1 della predetta legge n. 239/2004, con il quale è stato introdotto il nuovo comma 4 ter dell’articolo 1 sexies del decreto legge n. 239/2003, ove è previsto che le disposizioni del presente articolo si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, eccetto i procedimenti per i quali sia completata la procedura di VIA ovvero il relativo procedimento risulti in fase di conclusione;

Considerato che la Società istante non ha fatto richiesta per l’applicazione della nuova disciplina introdotta dalla legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui al precedente considerato;

Considerato pertanto che nella fattispecie in esame occorre applicare la normativa e fare riferimento all’assetto di competenze precedente all’entrata in vigore della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui al T.U. n. 1775/33 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l’assetto di competenze di cui al precedente considerato risulta determinato secondo quanto riportato ai successivi visto e considerato;

Visto Part. 29 comma 1, lett. g), del D. Lgs. 31/3/1998, n. 112, che conserva allo Stato, tra le altre, le funzioni amministrative concementi la costruzione e l’esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV;

Visto Part. 35, comma 3, del D.Lgs. 30/7/1999, n. 300, che dispone il trasferimento al nuovo Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con le inerenti risorse, le funzioni ed i compiti dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri od agenzie;

Considerato che le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l’esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore a 150 KV non risultano attribuite ad un altro ministero od agenzia;

Visto il D.P.C.M. 10/4/2001, pubblicato nella G.U. 7/5/2001, n. 104 con il quale la Direzione Generale della difesa del suolo, con la totalità delle inerenti risorse è stata trasferita dall’allora Ministero dei Lavori Pubblici all’allora Ministero dell’Ambiente;

Visto l’art. 9, comma 1, 1, lett. c), del D.P.R. 26/3/2001, n. 175, che prevede l’attribuzione alla Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, dell’esercizio delle competenze del predetto Ministero in materia di funzioni amministrative concernenti la costruzione e l’esercizio delle reti per il trasporto dell’energia elettrica con tensione superiore a 150 KV;

Vista la nota 15/4/2002, n. 2351, con la quale la scrivente Direzione chiedeva l’avviso della Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive in ordine all’attuale assetto delle competenze in materia;

Vista la nota 24/4/2002, n. 207436, con la quale la Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive ha concordato in ordine alla permanenza della competenza relativa alle funzioni amministrative concernenti la costruzione e l’esercizio delle reti per il trasporto di energia con tensione superiore 150 KV in capo alla scrivente Direzione, in quanto all’art. 9, comma 1 lett. c), del DPR 26/3/2001, n. 175, deve essere attribuita una portata meramente ricognitiva delle competenze che già spettavano all’ex Ministero dell’industria prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 300199, poiché in nessuna norma di tale medesimo decreto legislativo è previsto il trasferimento di competenze dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio al Ministero delle attività produttive;

decreta

Art. 1) La T.E.R.N.A. S.p.A. - AOT di Torino con sede in C.so Regina Margherita n. 267, 10143 Torino, (omissis) è autorizzata a costruire ed esercire il collegamento elettrico in variante costituito dall’interramento parziale della linea elettrica a 220 kV Stura - Rondissone T. 285 nel Comune di Settimo Torinese nel tratto compreso tra i sostegni n. 16 e n. 23;

Art. 2) Ai sensi del R.D. n. 1775/33, del D.P.R. n. 342/1965, nonché delle disposizioni di cui al D.M. industria, commercio e artigianato del 22.12.2000, con il quale è stata approvata la convenzione tipo prevista dall’articolo 3, comma 8, del D.L.vo n. 79/1999, l’autorizzazione di cui al presente decreto ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ed inamovibilità.

Art. 3) I termini per l’inizio e la fine dei lavori e di eventuali espropriazioni sono fissati rispettivamente in mesi 12 (dodici) e 60 (sessanta) dalla data del presente decreto.

Prima dell’inizio dei lavori la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà presentare al Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Torino, il progetto esecutivo nel rispetto delle prescrizioni fissate da tutti gli Enti/Amministrazioni interessati nel corso dell’istruttoria e nel caso sia necessario procedere ad atti ablativi il Piano particellare di tutte le aree rispetto alle quali sia necessario agire ai sensi della legge n. 2359 del 1865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4) La presente autorizzazione è rilasciata subordinatamente al rispetto delle norme tecniche di cui al D.I. 21/03/1988 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, delle prescrizioni tecnico-costruttive specificate nel voto n. 457/98 del 17/12/1998 di cui alle premesse, delle prescrizioni ed osservazioni imposte dalle Amministrazioni, Enti o Autorità interessate, nonché delle modalità costruttive previste nel progetto allegato all’istanza del 17/04/2003, delle disposizioni di cui al DPCM 8 luglio 2003, pubblicato nella G.U. n. 200 del 29.8.2003 e di tutte le norme vigenti in materia di elettrodotti.

Dei suddetti adempimenti la T.E.R.N.A. S.p.A. dovrà fornire apposita dettagliata relazione ai fini del collaudo.

Le opere oggetto del presente decreto dovranno essere collaudate da apposita Commissione nominata con decreto di questa Direzione Generale, ai sensi dell’articolo 3.1.03 del regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con D.M. 21.3.1988, n. 449.

Art. 5) L’autorizzazione s’intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni, Enti o Autorità interessate, ai sensi dell’art. 120 del citato T.U. 11/12/1933 n. 1775.

In conseguenza la T.E.R.N.A. S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati.

Art. 6) La Società resta obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso d’inadempimento.

Art. 7) Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della T.E.R.N.A. S.p.A..

Art. 8) II Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche per il Piemonte e la Valle d’Aosta - Ufficio di Torino, cura, sulla base delle competenze attribuite dalla normativa di cui al T.U. n. 1775/33, l’esecuzione del presente decreto.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Roma, 10 maggio 2007

Il Direttore generale
Mauro Luciani