Torna al Sommario Annunci

Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 392-581816 del 23/5/2007 di concessione alla Soc. Ecova srl di derivazione d’acqua dal Canale di Nole in comune di Villanova ad uso energetico e di rigetto della domanda datata 17.8.05 della Soc. Grell, S.r.l. in concorrenza tra loro

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 392-581816 del 23/5/07 - Codice univoco: TO-A- 10214

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al sig. A. Vesco (omissis) con sede legale in Ciriè Via Torino 8 la concessione di derivazione d’acqua dal Canale di Nole-Villanova in Comune di Villanova C.se in misura di litri/sec massimi e medi 3800 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 3.78 la potenza nominale media di kw 141 con restituzione nello stesso canale nello stesso Comune;

2. di rigettare, per le motivazioni esprese in premessa, la domanda datata 17.8.2005 della Soc. Grell srl di concessione di derivazione d’acqua dal Canale di Nole-Villanova in Comune di Villanova C.se in misura di litri/sec massimi 4500 e medi 3800 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 3.78 la potenza nominale media di kw 141 con restituzione nello stesso canale nello stesso Comune;

3. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

6. il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformitá delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

7. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/2006, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(omissis)