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Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Paroldo (Cuneo)

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21-09-2005 avente oggetto “Modifiche al Regolamento Edilizio Comunale”

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell’art. 3, comma 10, L.R. 19/99, le modifiche all’art.6 del Regolamento Edilizio comunale vigente:

1) L’art. 6 “Compiti della Commissione Edilizia” del regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 6 Formazione della Commissione Edilizia”

1. La Commissione Edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.

2. La Commissione è composta da n. ro 5 componenti designati dall’Organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il vice Presidente;

3. I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all’esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata da possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia, all’ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; numero due membri elettivi dovranno essere in possesso del diploma di laurea.

4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata: pertanto, al momento dell’ insediamento dell’Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6. I Componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che non siano stati sostituiti.

7. I Componenti della Commissione decadono:

a)per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b)per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive;

8. La decadenza è dichiarata dall’Organo comunale che ha provveduto alla designazione.

9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

2) L’art. 7 “Formazione e nomina della Commissione Edilizia” del regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

“Art. 7 ”Attribuzioni della Commissione Edilizia"

1) La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

-il rilascio di permessi di costruire e loro varianti, eventualmente i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;

-l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati;

2) L’Autorità competente all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

3) Il Sindaco o l’Assessore/consigliere delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale, l’Ufficio Tecnico comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione;

f) progetti di opere pubbliche;

g) denunce di inizio attività di particolare complessità.

3) L’art. 8 “Funzionamento della Commissione Edilizia” del regolamento Edilizio vigente è stralciato e sostituito dal seguente:

L’Art. 8 “Funzionamento della Commissione Edilizia”

1. La Commissione, su convocazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all’esame della Commissione stessa.

4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall’aula; dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5. Vi è interesse all’argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell’intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull’immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall’intervento sottoposto all’esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell’opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall’ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8. La Commissione deve sempre motivare l’espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario comunale.

10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all’istruttoria della pratica o all’argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.

2) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. 29-07-1999, n. 548-9691.

3) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art.3, comma 3, della L.R.08 Luglio 1999 n. 19.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art.3, comma 4, della L.R. 08 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica.

5) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di Legge.