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Bollettino Ufficiale n. 25 del 21 / 06 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Bellino (Cuneo)

Modifiche e integrazione al Regolamento Edilizio. Estratto Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 14/05/2007

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) la narrativa premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di apportare al regolamento edilizio comunale approvato con propria deliberazione n. 2 del 30.01.2006 le seguenti modificazioni ed integrazioni:

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (sul) - al 2° comma dopo il punto “ai cavedi” viene aggiunto quanto di seguito:

i sottotetti che non siano in corrispondenza di botole per il conveniente accesso o da vani aperti direttamente collegati con scale esterne.

Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione - al 3° comma dopo le parole “alle strutture sovrastanti” viene aggiunto quanto segue:

L’efficacia di tali interventi deve essere opportunamente valutata tenendo debitamente conto sia delle caratteristiche territoriali d’insieme sia delle caratteristiche del terreno di fondazione.

Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde - al 1° comma dopo le parole “qualificazione ambientale” viene aggiunto quanto segue:

Il ripristino e/o potenziamento della copertura vegetale rappresentano, inoltre, una pratica indispensabile ai fini della mitigazione della pericolosità franosa.

Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni - al 2 comma dopo le parole “le caratteristiche peculiari” viene aggiunto quanto di seguito:

In particolare, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi caratterizzanti la dinamica del versante nel suo insieme (fenomeni franosi, fenomeni fluvio-torrentizi, fenomeni valanghivi, ecc.), deve essere opportunamente valutata la compatibilità dell’intervento nei confronti della stabilità dell’area interessata (stabilità del versante, stabilità del manto nevoso, deflusso delle acque, ecc.).

Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private - dopo il 7° comma viene aggiunto il seguente comma:

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Comunque nel caso di muri di recinzione, non deve ostacolare o compromettere totalmente lo sgombero della neve e le distanze di muri/pali/reti possono andare da una distanza di m. 0,50 - 1 - 1,50 o superiori, fanno parte delle valutazioni le seguenti considerazioni: strada chiusa; lunghezza della strada chiusa; strada di collegamento tra borgate; strada d’ingresso alla borgata; strada troppo stretta al traffico; strada con previsione ampliamento al traffico. Tale valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento in funzione della situazione geometrica dei luoghi. Il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione sarà comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del proprietario richiedente di un atto unilaterale di impegno a rimuovere a propria cura e spese il manufatto su richiesta del Comune per consentire una maggiore sezione viaria, e a sostenere le spese per riparare la recinzione qualora danneggiata nello sgombero neve.

Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi - il 3° comma viene così sostituito:

L’altezza minima interna utile, nel caso di ristrutturazione parziale, misurata tra pavimento e soffitto dei locali adibiti ad abitazione o ad usi comportanti la presenza umana anche non permanente, può essere mantenuta pari a quella esistente. Viene fissata per tutto il territorio comunale per edifici di nuova costruzione o ristrutturazione totale, l’altezza in metri 2,55 (riducibile a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli). Nel caso di cui al precedente comma 2, l’altezza minima interna utile è da verificarsi sul calcolo dell’altezza media. Per i fabbricati che si trovano in centro urbano ad alta densità abitativa è comunque consentito la sopraelevazione, che permetta la realizzazione (indicativamente 30 cm.) di cordoli per l’adeguamento alla vigente normativa antisismica, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle normative sulle distanze.

Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali - dopo il 6° comma vengono aggiunti i seguenti commi:

Sono ammesse coperture a pannelli fotovoltaici previa la necessaria autorizzazione di idoneità ambientale.

Sui tetti cui viene prescritta la copertura in losa, sono ammessi gli abbaini tipo velox., mentre per quelli volumetrici bisogna rispettare le caratteristiche architettoniche esistenti nell’interno edificato e/o nell’ambito comunale: velux e abbaini sono comunque consentiti solo se viene dimostrata l’impossibilità di consentire la necessaria ventilazione e illuminazione diurna (1/8 della superficie di pavimento).

Viene prescritta la copertura in losa solo per gli agglomerati urbani o per le abitazioni marginali ritenute di particolare rilevanza storica. Per il rimanente abitativo viene assentita la tegola in cemento o similare alle lose, oppure le coperture in lamiere grecate verniciate o zincate color nero, esclusivamente per le strutture d’alpeggio. Per l’ultima viene richiesto l’autorizzazione dell’Ente Ambientale Regionale.

Art. 50 - Prefabbricati e bassi fabbricati ad uso ricovero legno da ardere - al 2° comma dopo le parole “legna da ardere” vengono aggiunte le parole:

è un intervento subordinato a denuncia di inizio attività.

Al 2° comma dopo la parola “lose” si aggiunge la seguente frase:

o similari). La D.I.A. dovrà avere allegato un atto unilaterale di impegno sottoscritto a norma di legge, in cui il richiedente si impegna a non utilizzare ad altro uso il deposito per legna da ardere. Qualora cessi tale destinazione, nell’atto di impegno sarà precisato che il ricovero verrà demolito a cura e spese del richiedente.

Art. 70 - Deroghe e rispetto cimiteriale - viene aggiunto il 2° comma del seguente tenore:

L’area cimiteriale, considerando la morfologia e le scarse zone abitative del luogo presenta una fascia di rispetto cimiteriale di 50m. oltre il muro esistente del cimitero. Il regolamento edilizio per motivi di igiene urbana non consente in tale fascia la costruzione di nuovi edifici di civile abitazione ai sensi dell’articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. e i., né l’ampliamento delle abitazioni esistenti. Per i fabbricati abitativi che si trovano nel perimetro dell’area di rispetto è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume.

3) Di dare atto che a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate la formulazione definitiva degli articoli prima menzionati è la seguente:

Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (sul):

La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati (mq), è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

ai “bow window” ed alle verande;

ai piani di calpestio dei soppalchi;

sono escluse le superfici relative:

- ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

- ai porticati, ai “pilotis”, alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

- agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali;

- ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili;

- ai cavedi;

- i sottotetti che non siano in corrispondenza di botole per il conveniente accesso o da vani aperti direttamente collegati con scale esterne.

Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione:

E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

Il giudizio concernente l’opera di risanamento è dato dall’Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l’umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. L’efficacia di tali interventi deve essere opportunamente valutata tenendo debitamente conto sia delle caratteristiche territoriali d’insieme sia delle caratteristiche del terreno di fondazione.

In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell’acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l’edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m., ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione.

Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell’area esterna alla soglia di accesso.

Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. Il ripristino e/o potenziamento della copertura vegetale rappresentano, inoltre, una pratica indispensabile ai fini della mitigazione della pericolosità franosa.

Il Dirigente, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l’aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

E’ fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.

Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

Il Dirigente, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l’integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.

Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni

Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.

I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nelle tipologie architettoniche e costruttive, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi nonché inserirsi convenientemente nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. In particolare, tenendo debitamente conto di tutti gli elementi caratterizzanti la dinamica del versante nel suo insieme (fenomeni franosi, fenomeni fluvio-torrentizi, fenomeni valanghivi, ecc.), deve essere opportunamente valutata la compatibilità dell’intervento nel confronti della stabilità dell’area interessata (stabilità del versante, stabilità del manto nevoso, deflusso delle acque, ecc.).

Il Dirigente, sentito eventualmente il parere della Commissione Edilizia nei casi previsti all’art.3, comma 1, del presente regolamento in sede di rilascio degli atti di assenso all’edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

Il Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti, quali: scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, superfetazioni, ecc., che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

I lavori e le opere necessarie per l’arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all’edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all’estetica, al decoro, all’igiene.

E’ prescritta la conservazione degli elementi architettonici e decorativi aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio nonché interesse di testimonianza storica quali fontane, esedre, architravi lapidei, portali, finestre a monofora e bifora, balconate lignee, finestre con riquadrature decorate, edicole sacre, antiche targhe e simili.

Il proprietario ha l’obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura con i colori originali delle costruzioni deterioratesi.

I prospetti architettonicamente unitari debbono essere intonacati e tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di intonacatura e di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

Per tutti gli interventi su edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela e non sottoposti al parere obbligatorio della C.E., inerenti la scelta del colore della tinteggiatura delle fronti delle singole parti degli edifici nonché l’ individuazione dei materiali sono subordinati al parere dell’ ufficio competente. A tale riguardo è opportuno presentare apposita documentazione dalla quale si evincano le caratteristiche dei materiali e relativi colori.

Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’abbruciamento di materiali o di rifiuti.

Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all’ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, il Dirigente ha la facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell’immobile l’esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, il Dirigente può disporre l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Comunque nel caso di muri di recinzione, non deve ostacolare o compromettere totalmente lo sgombero della neve e le distanze di muri/pali/reti possono andare da una distanza di m. 0,50 - 1 - 1,50 o superiori, fanno parte delle valutazioni le seguenti considerazioni: strada chiusa; lunghezza della strada chiusa; strada di collegamento tra borgate; strada d’ingresso alla borgata; strada troppo stretta al traffico; strada con previsione ampliamento al traffico. Tale valutazione sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento in funzione della situazione geometrica dei luoghi. Il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione sarà comunque subordinato alla sottoscrizione da parte del proprietario richiedente di un atto unilaterale di impegno a rimuovere a propria cura e spese il manufatto su richiesta del Comune per consentire una maggiore sezione viaria, e a sostenere le spese per riparare la recinzione qualora danneggiata nello sgombero neve.

Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi

Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l’ altezza interna è misurata “sottotrave”.

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differente sezione longitudinale e trasversale, la misura dell’altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per la superficie utile di pavimento corrispondente all’ area netta del pavimento stesso ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all’ altro e gli sguinci di porte e finestre, fino a una profondità massima di 0,50 m.

L’altezza minima interna utile, nel caso di ristrutturazione parziale, misurata tra pavimento e soffitto dei locali adibiti ad abitazione o ad usi comportanti la presenza umana anche non permanente, può essere mantenuta pari a quella esistente. Viene fissata per tutto il territorio comunale per edifici di nuova costruzione o ristrutturazione totale, l’altezza in metri 2,55 (riducibile a metri 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli). Nel caso di cui al precedente comma 2, l’altezza minima interna utile è da verificarsi sul calcolo dell’altezza media. Per i fabbricati che si trovano in centro urbano ad alta densità abitativa è comunque consentito la sopraelevazione, che permetta la realizzazione (indicativamente 30 cm.) di cordoli per l’adeguamento alla vigente normativa antisismica, fatti salvi i diritti di terzi e nel rispetto delle normative sulle distanze.

Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale dal calcolo di cui al comma 2, si deve escludere la porzione di sagoma volumetrica avente altezza inferiore a metri 1,80, salvo diverse disposizioni di legge.

Sono quindi consentite misure minime dell’altezza interna inferiori a quelle prescritte dal R.E. e dalle leggi vigenti in materia, nei casi di:

Per le nuove costruzioni, nei casi di:

- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l’ allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l’ allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

- Per le costruzioni esistenti, nei casi di:

- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;

- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di agibilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all’adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a metri 1,80 salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali

Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture, piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l’aspetto formale e la compatibilità dei materiali da impiegarsi, nonché al rispetto delle vigenti leggi e specifiche tecniche in materia si fa riferimento alle indicazioni fornite dal P.R.G.C.

I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti nelle aree non servite da impianto fognante.

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali devono essere incassati ad una altezza minima di metri 2,50 dal piano marciapiede o stradale; in tutti gli altri casi è consentito installare i pluviali totalmente all’esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

Idonei pozzetti d’ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; le colonne verticali di scarico devono essere collegate tramite la rete interna del collettore di uscita. Quest’ultimo deve essere dotato di idoneo pozzetto a doppio chiusino per le ispezioni, ubicato entro la proprietà privata. Un altro pozzetto per le ispezioni al fognolo di allacciamento deve essere ubicato in sede stradale o in marciapiede, nel rispetto del Regolamento delle Fognature del Comune di Bellino.

Sono ammesse coperture a pannelli fotovoltaici previa la necessaria autorizzazione di idoneità ambientale.

Sui tetti cui viene prescritta la copertura in losa, sono ammessi gli abbaini tipo velox., mentre per quelli volumetrici bisogna rispettare le caratteristiche architettoniche esistenti nell’interno edificato e/o nell’ambito comunale: velux e abbaini sono comunque consentiti solo se viene dimostrata l’impossibilità di consentire la necessaria ventilazione e illuminazione diurna (1/8 della superficie di pavimento).

Viene prescritta la copertura in losa solo per gli agglomerati urbani o per le abitazioni marginali ritenute di particolare rilevanza storica. Per il rimanente abitativo viene assentita la tegola in cemento o similare alle lose, oppure le coperture in lamiere grecate verniciate o zincate color nero, esclusivamente per le strutture d’alpeggio. Per l’ultima viene richiesto l’autorizzazione dell’Ente Ambientale Regionale.

Art. 50 - Prefabbricati e bassi fabbricati ad uso ricovero legno da ardere

Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell’ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

La costruzione di bassi fabbricati ad uso ricovero legna da ardere è un intervento subordinato a denuncia di inizio attività, deve risultare inseribile armonicamente nell’ambiente circostante, sia per i requisiti tipologici sia per i materiali impiegati. Essi non devono superare le dimensioni di 15 mq. di area e 2.5 mt. di altezza da misurarsi dall’imposta del tetto nel più alto del piano di campagna. La struttura è da realizzarsi in legno ed il manto di copertura in lastre di pietra (lose o similari). La D.I.A. dovrà avere allegato un atto unilaterale di impegno sottoscritto a norma di legge, in cui il richiedente si impegna a non utilizzare ad altro uso il deposito per legna da ardere. Qualora cessi tale destinazione, nell’atto di impegno sarà precisato che il ricovero verrà demolito a cura e spese del richiedente.

Art. 70 - Deroghe e rispetto cimiteriale

Il Dirigente, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

L’area cimiteriale, considerando la morfologia e le scarse zone abitative del luogo presenta una fascia di rispetto cimiteriale di 50m. oltre il muro esistente del cimitero. Il regolamento edilizio per motivi di igiene urbana non consente in tale fascia la costruzione di nuovi edifici di civile abitazione ai sensi dell’articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e s. m. e i., né l’ampliamento delle abitazioni esistenti. Per i fabbricati abitativi che si trovano nel perimetro dell’area di rispetto è consentita la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume.

4) Di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999, n. 548-9691;

5) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19;

6) Di dare atto che la presente deliberazione, sarà trasmessa, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all’Urbanistica;

7) Di incaricare il responsabile del procedimento per gli adempimenti di legge.

Il Responsabile del Servizio
Guglielmo Richard