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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 6-6096

Giudizio positivo di compatibilita’ ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, e Valutazione d’Incidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16.11.2001 sul S.I.C. “Ghiaia Grande” in merito al “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) localita’ Cascina Scarella”, presentato dalla Societa’ Allara S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del “Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) località Cascina Scarella” ricadente all’interno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Allara s.p.a. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, 42, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:

-     l’attività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto è infatti prioritariamente finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dell’area e sostituisce l’utilizzo agricolo delle aree con le destinazioni naturalistiche previste; le condizioni ambientali ricreate potranno inoltre evolversi naturalmente in relazione alle dinamiche fluviali che potranno modificare le locali condizioni e le zonizzazioni che verranno realizzate.

-     il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dell’area.

-     gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire l’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.

-     la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali del S.I.C. “Ghiaia Grande” e consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente ed Ente di Gestione dell’Area Protetta ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area.

-     l’intervento proposto, non solo è finalizzato alla riqualificazione dell’area, ma consente anche di garantire i livelli di produzione di inerti, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo.

La valutazione positiva di compatibilità ambientale comprende le opere accessorie e connesse al progetto in particolare:

-     la realizzazione delle aree dei cantieri temporanei;

-     la realizzazione della viabilità interna e di accesso alla ex SS 455;

-     la realizzazione dell’impianto mobile (da utilizzare per la sola selezione e frantumazione del materiale estratto nella cava in oggetto) da installare nell’area indicata nella tavola B Integrativa 2.7.;

per quanto attiene alla realizzazione dell’impianto mobile di lavorazione del materiale, anche a seguito delle misure di compensazione proposte non si ravvisano problemi particolari di impatto ambientale; preso tuttavia atto del parere sfavorevole del Comune di Pontestura in merito all’installazione del medesimo espresso con le D.G.C. n.ni 31 del 18.04.2007 e 40 del 28.04.2007 il proponente deve valutare ipotesi alternative e comunque, ai sensi dell’art. 9 co. 1 del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE), il materiale estratto, compatibilmente con le sue caratteristiche, dovrà essere valorizzato in impianti di selezione e frantumazione prima della commercializzazione al fine di permetterne l’impiego per il confezionamento di calcestruzzo o conglomerati bituminosi.

DI esprimere positiva Valutazione di Incidenza, relativamente al Sito di Importanza Comunitaria “Ghiaia Grande” per le seguenti motivazioni:

-     i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C.;

-     la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione dell’area e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l’ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta; inoltre le aree umide e di interesse naturalistico vanno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole, utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità del S.I.C..

Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:

-     i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 21 marzo 2007 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso d’opera, (Allegati A e B);

-     la convenzione presentata in bozza dal proponente (Allegato C), prevista dall’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, da stipulare con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta deve essere concordata con l’Ente apportando le necessarie modifiche, in ogni caso l’art. 6 della convenzione deve essere rettificato eliminando l’ipotesi di modifica delle previsioni contenute nel progetto in corso d’opera, ogni variazione progettuale deve essere oggetto di specifica istanza e autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978, 45/1989 e D.lgs. 42/2004, fatta salva la preventiva verifica di impatto ambientale ai sensi dell’art. 10 l.r. 40/1998; nel caso in cui la Società proponente non venga a disporre della piena proprietà dell’area la convenzione dovrà essere stipulata anche con l’attuale proprietà;

-     la Società esercente sia tenuta, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nell’area interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. L’atto liberatorio deve essere inviato, entro 30 giorni dall’autorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, al Comune di Pontestura, all’Amministrazione regionale e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

-     ai sensi dell’art. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente sarà tenuta, prima del conferimento dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dell’Amministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo di 1.555.000 euro (unmilione cinquecento cinquantacinque mila/00 euro). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata all’Amministrazione comunale di Pontestura (AL) ed all’Ente di Gestione dell’Area Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:

-     estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dell’autorizzazione;

-     esclusione dell’applicazione dell’art. 1957 del Codice Civile;

-     obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

-     obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di quest’ultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.

-     deve essere garantito il rispetto dei tempi previsti per il completamento dell’intervento nel suo complesso, pur tenendo conto di eventuali interruzioni che si rendessero necessarie per particolari e inderogabili motivi naturalistici;

-     deve essere modificato l’elenco delle specie vegetali da mettere a dimora nell’area di intervento, concordandone la composizione con la Commissione che sarà istituita ai sensi della convenzione da stipulare ai sensi dell’art. 3.10 delle Norme di Attuazione del P.d.A.;

-     al termine dei lavori devono essere mantenute le nuove rampe di accesso alla ex S.S. 455, seppure ridotte nelle dimensioni, dagli attuali 9 metri a circa 4 metri e, allo stesso modo, devono essere ridimensionate (o eliminate) tutte le piste di servizio, secondo quanto previsto dal progetto di ripristino finale;

-     devono essere integrati i percorsi previsti nel progetto, con il completamento dell’anello sull’isola prevista nel Lotto 2, con la predisposizione e l’installazione di tre capanni di osservazione per ospitare i gruppi in visita e con una passerella sull’acqua che attraversi un tratto di canneto lungo circa 150 metri, nonché con la predisposizione e l’installazione di un’altana entrambe in posizione da concordare con la già citata Commissione;

-     la Società esercente deve attenersi scrupolosamente ai progetti autorizzati sia in fase di coltivazione che di recupero finale, come da planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione; eventuali variazioni delle superfici, delle sagomature, delle sezioni e dei profili delle scarpate che dovessero interessare l’area autorizzata di coltivazione, dovranno essere oggetto di variante dell’autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 45/1989 e D. lgs. 42/2004 con presentazione della documentazione prevista ai sensi delle norme vigenti in materia ed ai vincoli presenti sull’area;

-     particolare cura deve essere adottata nella conservazione del pregiato esemplare di quercia radicato all’interno della radura (Foglio 4 p.c. 4);

-     deve essere rispettato in ogni punto il progetto di recupero ambientale e comunque garantito l’attecchimento delle essenze arboree ed arbustive impiegate;

-     al fine di ridurre l’interferenza del progetto con le aree di frequentazione della Testuggine d’acqua o palustre (Emys orbicularis), gli scavi di collegamento con le lanche previsti nel lotto 1 A devono essere eseguiti durante il periodo di letargo della specie (ottobre – marzo). L’inizio degli scavi in tale area dovrà essere preventivamente comunicato all’Ente di Gestione del Parco al fine di accertare l’eventuale presenza di esemplari della specie;

-     il piano di monitoraggio ambientale di cui all’Allegato B deve essere integrato con una relazione annuale finalizzata a monitorare la presenza e la distribuzione della Testuggine d’acqua o palustre (Emys orbicularis) nell’area di progetto e nel suo intorno; a tal fine entro 6 mesi dall’autorizzazione la Società proponente deve provvedere alla redazione di uno specifico progetto di monitoraggio annuale a carico delle popolazioni di Anfibi presenti sull’area da attuare durante l’intero periodo compreso tra l’inizio e il termine delle attività di coltivazione e di riqualificazione ambientale;

-     deve essere realizzato un secondo piezometro a tubo aperto di profondità non inferiore a 20 metri, collocato entro un raggio di qualche decina di metri dal limite orientale dell’area di intervento ed attrezzabile con pompa sommersa per il campionamento in profondità e l’analisi delle acque di falda nel corso delle fasi di esercizio e di successiva rinaturazione; in caso di locale intercettazione di più livelli permeabili (comunque sempre in ambito di acquifero superficiale) si dovrà privilegiare il monitoraggio dei livelli inferiori, avendo cura di limitare i fenomeni di cross-flow con le eventuali lenti sospese accidentali;

-     la Società proponente è tenuta ad eseguire entro 6 mesi dall’autorizzazione, uno studio statistico concernente le caratteristiche petrografiche del giacimento coltivato associato ad una contestuale analisi qualitativa e quantitativa dei livelli di polverosità finalizzata alla ricerca di eventuali minerali fibrosi. A seguito dei risultati, che devono essere inviati al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, al Comune di Pontestura e all’A.R.P.A., le Amministrazioni potranno predisporre, a carico del proponente, un monitoraggio;

-     stante l’approvvigionamento idrico ad uso igienico sanitario dichiarato, la Società esercente dovrà garantire a fini potabili, l’utilizzo gratuito ai dipendenti di acqua minerale o potabile confezionata. Su tutti i rubinetti presenti nell’area della ditta, collegati alla captazione priva di certificazione di potabilità, dovrà essere posizionato il cartello inamovibile riportante la dicitura “acqua non potabile”;

-     nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerari e di idrocarburi versati accidentalmente nell’acqua dei laghetti o su terreno limitrofo;

-     devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dell’atmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;

-     entro 6 mesi dall’autorizzazione dell’intervento deve essere predisposto dal proponente un programma di monitoraggio acustico in corso d’opera che preveda una serie di rilevamenti fonometrici che consentano di valutare gli effettivi livelli di immissione nell’ambiente, sia alla sorgente che presso i ricettori e l’efficacia delle azioni di mitigazione previste. Le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette dovranno essere concordate con il Dipartimento Arpa territorialmente competente.

Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998, assorbe l’autorizzazione paesistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, di competenza ex l.r. 20/1989, dell’Amministrazione comunale di Pontestura, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione nonché dell’autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 9 agosto 1989 n. 45 di competenza della Provincia di Alessandria; quanto sopra in ottemperanza a quanto definito in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 15 novembre 2006.

Di dare atto che a seguito della presentazione da parte della Società proponente della bozza di Convenzione concordata con l’Ente di Gestione dell’Area Protetta, modificata come prescritto, degli atti di disponibilità dei terreni oggetto dell’intervento nonché della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dell’importo prescritto, ai sensi dell’art 13 della l.r. 40/1998, la Direzione Industria si impegna a concludere le procedure istruttorie ed ad adottare la determinazione autorizzativa ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 44/2000 entro 60 giorni dalla data della presentazione della documentazione sopra indicata.

Fatta salva l’autonomia amministrativa e decisionale del Comune di Pontestura, ai sensi dell’art 13 della l.r. 40/1998, come definito in sede di Conferenza di Servizi Il permesso di costruire per l’impianto mobile di lavorazione sarà emesso entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo corredato delle caratteristiche di fonoassorbenza richieste.

Di dare atto che, ai sensi dell’art 13 della l.r. 40/1998, a seguito della presentazione da parte della Società proponente di domanda, e progetto esecutivo per l’autorizzazione dei due accessi lungo la ex SS 455 di Pontestura, alla Provincia di Alessandria Direzione Viabilità I° Settore Ufficio Concessioni l’autorizzazione verrà concessa entro i termini previsti dalla legge.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

-    allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);

-     allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B);

-     bozza della convenzione presentata dal proponente, ai sensi del comma 2 sub b dell’art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po” (Allegato C);

-     verbale di Conferenza relativo alla riunione del 20 aprile 2007, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato D);

-    determinazione dirigenziale n. 132 dell’8 maggio 2007 dell’Ente di Gestione del Parco Fluviale del Po e dell’Orba (Allegato E).

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all’A.R.P.A. competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.

Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.

Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)