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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24
Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2007, n. 6-6096
Giudizio positivo di compatibilita ambientale, art. 12 l.r. 40/1998, e Valutazione dIncidenza prevista dal Regolamento n. 16 del 16.11.2001 sul S.I.C. Ghiaia Grande in merito al Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) localita Cascina Scarella, presentato dalla Societa Allara S.p.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
Di esprimere giudizio positivo in merito alla compatibilità ambientale del Progetto di riqualificazione ambientale in Comune di Pontestura mediante la coltivazione di una cava di sabbia e ghiaia localizzato nel Comune di Pontestura (AL) località Cascina Scarella ricadente allinterno del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, presentato dalla Società Allara s.p.a. con sede legale in Casale Monferrato (AL), Strada per Frassineto Po, 42, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche nonché di quelle necessarie alla realizzazione, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni di seguito evidenziate:
- lattività estrattiva proposta non compromette le capacità riproduttive delle risorse naturali coinvolte, il progetto è infatti prioritariamente finalizzato alla riqualificazione e al miglioramento delle condizioni ambientali dellarea e sostituisce lutilizzo agricolo delle aree con le destinazioni naturalistiche previste; le condizioni ambientali ricreate potranno inoltre evolversi naturalmente in relazione alle dinamiche fluviali che potranno modificare le locali condizioni e le zonizzazioni che verranno realizzate.
- il cronoprogramma dei lavori consente la realizzazione degli interventi di recupero ambientale in stretta successione temporale ai lavori di coltivazione e realizza nel contempo la riqualificazione ambientale dellarea.
- gli interventi di riqualificazione ambientale proposti consentono di restituire larea alloriginaria vocazione perifluviale del territorio interessato in accordo con le finalità del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po.
- la realizzazione del progetto, con le opportune misure di compensazione e di mitigazione progettate, non compromette le potenzialità ambientali del S.I.C. Ghiaia Grande e consente la progressiva dismissione delle aree a favore della fruizione pubblica secondo le modalità che saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra la Società proponente ed Ente di Gestione dellArea Protetta ai sensi dellarticolo 3.10 del Piano dArea.
- lintervento proposto, non solo è finalizzato alla riqualificazione dellarea, ma consente anche di garantire i livelli di produzione di inerti, per tutto il periodo previsto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano dArea, ed esigenze di ordine estrattivo.
La valutazione positiva di compatibilità ambientale comprende le opere accessorie e connesse al progetto in particolare:
- la realizzazione delle aree dei cantieri temporanei;
- la realizzazione della viabilità interna e di accesso alla ex SS 455;
- la realizzazione dellimpianto mobile (da utilizzare per la sola selezione e frantumazione del materiale estratto nella cava in oggetto) da installare nellarea indicata nella tavola B Integrativa 2.7.;
per quanto attiene alla realizzazione dellimpianto mobile di lavorazione del materiale, anche a seguito delle misure di compensazione proposte non si ravvisano problemi particolari di impatto ambientale; preso tuttavia atto del parere sfavorevole del Comune di Pontestura in merito allinstallazione del medesimo espresso con le D.G.C. n.ni 31 del 18.04.2007 e 40 del 28.04.2007 il proponente deve valutare ipotesi alternative e comunque, ai sensi dellart. 9 co. 1 del Documento di Programmazione delle Attività Estrattive (DPAE), il materiale estratto, compatibilmente con le sue caratteristiche, dovrà essere valorizzato in impianti di selezione e frantumazione prima della commercializzazione al fine di permetterne limpiego per il confezionamento di calcestruzzo o conglomerati bituminosi.
DI esprimere positiva Valutazione di Incidenza, relativamente al Sito di Importanza Comunitaria Ghiaia Grande per le seguenti motivazioni:
- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificabili in corso dopera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C.;
- la destinazione finale del sito, finalizzata alla riqualificazione dellarea e alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina lampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta; inoltre le aree umide e di interesse naturalistico vanno a sostituire aree attualmente utilizzate a coltivazioni agricole, utilizzo non coerente e fattore di pressione con le finalità del S.I.C..
Il giudizio di compatibilità ambientale è valido alle seguenti condizioni:
- i lavori di coltivazione e di recupero ambientale devono essere eseguiti secondo il progetto presentato come integrato in data 21 marzo 2007 e secondo le prescrizioni previste nel documento relativo alla coltivazione ed alla riqualificazione ambientale e nel piano di monitoraggio e di controllo in corso dopera, (Allegati A e B);
- la convenzione presentata in bozza dal proponente (Allegato C), prevista dallart. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, da stipulare con lEnte di Gestione dellArea Protetta deve essere concordata con lEnte apportando le necessarie modifiche, in ogni caso lart. 6 della convenzione deve essere rettificato eliminando lipotesi di modifica delle previsioni contenute nel progetto in corso dopera, ogni variazione progettuale deve essere oggetto di specifica istanza e autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978, 45/1989 e D.lgs. 42/2004, fatta salva la preventiva verifica di impatto ambientale ai sensi dellart. 10 l.r. 40/1998; nel caso in cui la Società proponente non venga a disporre della piena proprietà dellarea la convenzione dovrà essere stipulata anche con lattuale proprietà;
- la Società esercente sia tenuta, ai sensi dellart. 18 comma 7 Norme di Attuazione del PAI a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dellAmministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone che potranno verificarsi nellarea interessata dal progetto comunque derivanti dai dissesti dovuti alle periodiche esondazioni del fiume. Latto liberatorio deve essere inviato, entro 30 giorni dallautorizzazione ai sensi della L.R. 69/1978, al Comune di Pontestura, allAmministrazione regionale e allEnte di Gestione dellArea Protetta;
- ai sensi dellart. 7 co. III l.r. 69/1978 la Società proponente sarà tenuta, prima del conferimento dellautorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978, a presentare a favore dellAmministrazione regionale fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto di 1.555.000 euro (unmilione cinquecento cinquantacinque mila/00 euro). Copia della suddetta fidejussione dovrà essere inviata allAmministrazione comunale di Pontestura (AL) ed allEnte di Gestione dellArea Protetta. La fidejussione dovrà contenere le seguenti specifiche:
- estinzione solo a seguito di assenso scritto di liberazione da parte della Regione Piemonte che comunque non potrà avvenire prima di 24 mesi dalla data di scadenza dellautorizzazione;
- esclusione dellapplicazione dellart. 1957 del Codice Civile;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, in base alla fidejussione, entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione Piemonte, restando inteso che, ai sensi dellart. 1944 del Codice Civile, il fidejussore deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- obbligo di pagamento delle somme eventualmente dovute, a seguito di semplice avviso alla Società esercente la cava, senza necessità di preventivo consenso da parte di questultima, che nulla potrà eccepire al fidejussore in merito al pagamento stesso.
- deve essere garantito il rispetto dei tempi previsti per il completamento dellintervento nel suo complesso, pur tenendo conto di eventuali interruzioni che si rendessero necessarie per particolari e inderogabili motivi naturalistici;
- deve essere modificato lelenco delle specie vegetali da mettere a dimora nellarea di intervento, concordandone la composizione con la Commissione che sarà istituita ai sensi della convenzione da stipulare ai sensi dellart. 3.10 delle Norme di Attuazione del P.d.A.;
- al termine dei lavori devono essere mantenute le nuove rampe di accesso alla ex S.S. 455, seppure ridotte nelle dimensioni, dagli attuali 9 metri a circa 4 metri e, allo stesso modo, devono essere ridimensionate (o eliminate) tutte le piste di servizio, secondo quanto previsto dal progetto di ripristino finale;
- devono essere integrati i percorsi previsti nel progetto, con il completamento dellanello sullisola prevista nel Lotto 2, con la predisposizione e linstallazione di tre capanni di osservazione per ospitare i gruppi in visita e con una passerella sullacqua che attraversi un tratto di canneto lungo circa 150 metri, nonché con la predisposizione e linstallazione di unaltana entrambe in posizione da concordare con la già citata Commissione;
- la Società esercente deve attenersi scrupolosamente ai progetti autorizzati sia in fase di coltivazione che di recupero finale, come da planimetrie allegate allistanza di autorizzazione; eventuali variazioni delle superfici, delle sagomature, delle sezioni e dei profili delle scarpate che dovessero interessare larea autorizzata di coltivazione, dovranno essere oggetto di variante dellautorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. 69/1978 e 45/1989 e D. lgs. 42/2004 con presentazione della documentazione prevista ai sensi delle norme vigenti in materia ed ai vincoli presenti sullarea;
- particolare cura deve essere adottata nella conservazione del pregiato esemplare di quercia radicato allinterno della radura (Foglio 4 p.c. 4);
- deve essere rispettato in ogni punto il progetto di recupero ambientale e comunque garantito lattecchimento delle essenze arboree ed arbustive impiegate;
- al fine di ridurre linterferenza del progetto con le aree di frequentazione della Testuggine dacqua o palustre (Emys orbicularis), gli scavi di collegamento con le lanche previsti nel lotto 1 A devono essere eseguiti durante il periodo di letargo della specie (ottobre marzo). Linizio degli scavi in tale area dovrà essere preventivamente comunicato allEnte di Gestione del Parco al fine di accertare leventuale presenza di esemplari della specie;
- il piano di monitoraggio ambientale di cui allAllegato B deve essere integrato con una relazione annuale finalizzata a monitorare la presenza e la distribuzione della Testuggine dacqua o palustre (Emys orbicularis) nellarea di progetto e nel suo intorno; a tal fine entro 6 mesi dallautorizzazione la Società proponente deve provvedere alla redazione di uno specifico progetto di monitoraggio annuale a carico delle popolazioni di Anfibi presenti sullarea da attuare durante lintero periodo compreso tra linizio e il termine delle attività di coltivazione e di riqualificazione ambientale;
- deve essere realizzato un secondo piezometro a tubo aperto di profondità non inferiore a 20 metri, collocato entro un raggio di qualche decina di metri dal limite orientale dellarea di intervento ed attrezzabile con pompa sommersa per il campionamento in profondità e lanalisi delle acque di falda nel corso delle fasi di esercizio e di successiva rinaturazione; in caso di locale intercettazione di più livelli permeabili (comunque sempre in ambito di acquifero superficiale) si dovrà privilegiare il monitoraggio dei livelli inferiori, avendo cura di limitare i fenomeni di cross-flow con le eventuali lenti sospese accidentali;
- la Società proponente è tenuta ad eseguire entro 6 mesi dallautorizzazione, uno studio statistico concernente le caratteristiche petrografiche del giacimento coltivato associato ad una contestuale analisi qualitativa e quantitativa dei livelli di polverosità finalizzata alla ricerca di eventuali minerali fibrosi. A seguito dei risultati, che devono essere inviati al Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, al Comune di Pontestura e allA.R.P.A., le Amministrazioni potranno predisporre, a carico del proponente, un monitoraggio;
- stante lapprovvigionamento idrico ad uso igienico sanitario dichiarato, la Società esercente dovrà garantire a fini potabili, lutilizzo gratuito ai dipendenti di acqua minerale o potabile confezionata. Su tutti i rubinetti presenti nellarea della ditta, collegati alla captazione priva di certificazione di potabilità, dovrà essere posizionato il cartello inamovibile riportante la dicitura acqua non potabile;
- nel sito di cava dovranno essere sempre disponibili barriere galleggianti e sostanze assorbenti, per il contenimento di eventuali inquinanti, di oli minerari e di idrocarburi versati accidentalmente nellacqua dei laghetti o su terreno limitrofo;
- devono essere adottati tutti gli interventi di mitigazione per mantenere, durante la fase estrattiva, i livelli di rumorosità, di polverosità e la qualità dellatmosfera nei limiti previsti dalle vigenti norme;
- entro 6 mesi dallautorizzazione dellintervento deve essere predisposto dal proponente un programma di monitoraggio acustico in corso dopera che preveda una serie di rilevamenti fonometrici che consentano di valutare gli effettivi livelli di immissione nellambiente, sia alla sorgente che presso i ricettori e lefficacia delle azioni di mitigazione previste. Le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette dovranno essere concordate con il Dipartimento Arpa territorialmente competente.
Di dare atto che la presente deliberazione ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998, assorbe lautorizzazione paesistica ex art. 146 del D.lgs. 42/2004, di competenza ex l.r. 20/1989, dellAmministrazione comunale di Pontestura, della durata di 5 anni, a decorrere dalla data della presente deliberazione nonché dellautorizzazione relativa al vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 9 agosto 1989 n. 45 di competenza della Provincia di Alessandria; quanto sopra in ottemperanza a quanto definito in sede della riunione della Conferenza di Servizi in data 15 novembre 2006.
Di dare atto che a seguito della presentazione da parte della Società proponente della bozza di Convenzione concordata con lEnte di Gestione dellArea Protetta, modificata come prescritto, degli atti di disponibilità dei terreni oggetto dellintervento nonché della fidejussione tramite polizza assicurativa o bancaria dellimporto prescritto, ai sensi dellart 13 della l.r. 40/1998, la Direzione Industria si impegna a concludere le procedure istruttorie ed ad adottare la determinazione autorizzativa ai sensi delle ll.rr. 69/1978 e 44/2000 entro 60 giorni dalla data della presentazione della documentazione sopra indicata.
Fatta salva lautonomia amministrativa e decisionale del Comune di Pontestura, ai sensi dellart 13 della l.r. 40/1998, come definito in sede di Conferenza di Servizi Il permesso di costruire per limpianto mobile di lavorazione sarà emesso entro 30 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo corredato delle caratteristiche di fonoassorbenza richieste.
Di dare atto che, ai sensi dellart 13 della l.r. 40/1998, a seguito della presentazione da parte della Società proponente di domanda, e progetto esecutivo per lautorizzazione dei due accessi lungo la ex SS 455 di Pontestura, alla Provincia di Alessandria Direzione Viabilità I° Settore Ufficio Concessioni lautorizzazione verrà concessa entro i termini previsti dalla legge.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:
- allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (Allegato A);
- allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo idraulico ed ambientale (Allegato B);
- bozza della convenzione presentata dal proponente, ai sensi del comma 2 sub b dellart. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po (Allegato C);
- verbale di Conferenza relativo alla riunione del 20 aprile 2007, privo degli allegati tecnici già contenuti nel presente atto (Allegato D);
- determinazione dirigenziale n. 132 dell8 maggio 2007 dellEnte di Gestione del Parco Fluviale del Po e dellOrba (Allegato E).
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi allA.R.P.A. competente per territorio, la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo.
Copia della presente deliberazione sarà inviata al proponente e a tutti i soggetti interessati nonché depositata presso la Direzione regionale Industria e presso lUfficio regionale di Deposito progetti della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale.
Avverso il presente atto è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto, dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dellart. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
(omissis)