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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24
Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 1-6149
Art. 45, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2007/2008, delle relative istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi per lesercizio venatorio ad alcune specie.
A relazione dellAssessore Taricco:
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;
vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
visto lart. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito lIstituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui allart. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per lintero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;
considerato che, ai sensi dellart. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo allintera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:
a) - specie cacciabili e periodi di caccia;
b) - giornate e orari di caccia;
c) - carniere giornaliero e stagionale;
d) - ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;
e) - periodi, modalità per laddestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;
considerato che ai sensi dellart. 44, comma 3, della l.r. 70/96 lesercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;
considerato altresì che ai sensi dellart. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, lesercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. Lautorizzazione della Giunta regionale è subordinata alleffettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;
ritenuto, ai sensi dellart. 46, comma 5, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre, di ridurre, per la stagione venatoria 2007/2008, il carniere giornaliero ad un solo capo;
dato atto che, ai sensi del primo comma dellart. 45 della l.r. 70/96, con nota n. 3810/13.4 del 17.5.2007 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2007/2008, lIstituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale con nota n. 3114/T-A11 del 21.5.2007 si è espresso favorevolmente;
ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2007/2008, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per lesercizio dellattività venatoria;
dato atto, inoltre, che, ai sensi dellart. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:
- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dellart. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;
- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;
- anticipare e posticipare lapertura dellesercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;
viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA hanno richiesto:
- lanticipazione dellapertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;
- lanticipazione dellapertura della caccia alla specie cinghiale a partire dal 16 settembre 2007;
- la possibilità di determinare la riduzione delle giornate fisse di caccia;
- la posticipazione dellapertura e lanticipazione della chiusura della caccia;
tenuto conto che gli organismi di gestione faunistico-venatoria della provincia di Vercelli hanno comunicato di non essere in grado di richiedere, al momento, variazioni al calendario venatorio in quanto non a conoscenza della situazione e dellandamento colturale della zona tipicamente risicola e di riservarsi di presentare eventuali richieste di variazione entro il mese di luglio 2007;
considerato che lanticipazione dellapertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dallesigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dallaltro dalla necessità di tutelare le altre specie;
vista la nota n. 3663/13.4 del 15.5.2007 con cui è stato richiesto, ai sensi dellart. 44 della l.r. 70/96, il parere dellINFS in merito alle seguenti modifiche dei periodi dellesercizio venatorio proposti da alcuni ATC, CA, Aziende faunistico-venatorie (AFV) e Aziende agri-turistico-venatorie (AATV):
- anticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale alla terza domenica di settembre negli ATC, nei CA, nellAFV e nelle AATV;
- posticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale nei CA;
- anticipo dellapertura al 1° settembre alle specie fagiano e starna nelle sole AATV;
- posticipo dellapertura per le specie lepre, minilepre, coniglio selvatico e fagiano, negli ATC, CA, AFV e AATV;
- posticipo dellapertura alla specie pernice rossa negli ATC;
- (omissis)
I nuovi periodi sono comunque contenuti nel rispetto dellarco temporale massimo indicati dallart. 44, comma 1 della l.r. 70/96;
vista la nota n. 3783/13.4 del 17.5.2007 con cui è stato altresì richiesto allINFS un parere in ordine allanticipo dellapertura a far data dall1.9.2007, da appostamento temporaneo, negli ATC e nei CA, nelle AFV e nelle AATV alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, colombaccio, gazza e tortora;
considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi di esercizio dellattività venatoria, lIstituto Nazionale per la fauna selvatica con nota n. 3230/T-A11 del 24/5/2007, si è espresso favorevolmente;
considerato, inoltre, che con nota n. 3114/T-A11 del 21.5.2007 e con la suddetta nota n. 3230/T-A11 del 24.5.2007 lIstituto, in particolare, si è espresso favorevolmente relativamente:
- allapertura anticipata della stagione di caccia, limitatamente a 3-4 mezze giornate, alle specie: tortora, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza da appostamento temporaneo;
- alla posticipazione dellapertura della caccia al 1° ottobre, con corrispettiva posticipazione della data di chiusura, nel caso della lepre, del silvilago, del coniglio selvatico e del fagiano, al fine di consentire il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo degli ultimi nati dellanno;
ritenuto, inoltre, opportuno precisare che lattività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dellattività venatoria a determinate specie;
considerato che i nuovi periodi dellesercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dellarco temporale massimo indicati dallart. 44, comma 1 della l.r. 70/96;
sentito, nella riunione del 16 maggio 2007, il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, in merito alla bozza del calendario venatorio e alle proposte di variazione dei relativi periodi presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA;
tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà allapprovazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;
ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:
- il calendario venatorio relativo allintero territorio regionale per la stagione 2007/2008;
- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;
ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle B.1) e B.2):
- la modifica dei termini del periodo dellesercizio dellattività venatoria;
- la riduzione delle giornate fisse di caccia;
- lanticipo e la posticipazione dellapertura e la chiusura anticipata della caccia;
dato atto che, ai sensi dellart. 45 comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dellattività venatoria;
dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli ATC e dei CA che provvederanno alla loro diffusione;
per quanto sopra premesso e considerato;
la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera
- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per lintero territorio regionale relativo alla stagione 2007/2008, così come riportato nellallegato A);
- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nellallegato B), relative al rilascio ed alluso del tesserino venatorio regionale, allesercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per lesercizio dellattività venatoria;
- di autorizzare le modificazioni al calendario venatorio relativo alla stagione 2007/08 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle B.1) e B.2). I nuovi periodi dellesercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dellarco temporale massimo indicati dallart. 44, comma 1 della l.r. 70/96.
Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Lattività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica del periodo dellattività venatoria a determinate specie.
Ai sensi dellart. 45, comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dellattività venatoria. La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli ATC e dei CA. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dellinizio dellattività venatoria, con le procedure previste al punto 6.1. delle istruzioni operative supplementari.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 61 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)