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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 24

Deliberazione della Giunta Regionale 12 giugno 2007, n. 1-6149

Art. 45, legge regionale 4 settembre 1996, n. 70. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2007/2008, delle relative istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi per l’esercizio venatorio ad alcune specie.

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157;

vista la l.r. 4 settembre 1996 n. 70, avente ad oggetto “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

visto l’art. 45 della citata l.r. 70/96, in base al quale la Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica di cui all’art. 24 della l.r. 70/96, entro e non oltre il 15 giugno, pubblica il calendario venatorio valido per l’intero territorio regionale e le disposizioni relative alla stagione venatoria;

considerato che, ai sensi dell’art. 45, comma 2, della l.r. 70/1996, il calendario venatorio relativo all’intera annata venatoria riguarda i seguenti oggetti:

a) - specie cacciabili e periodi di caccia;

b) - giornate e orari di caccia;

c) - carniere giornaliero e stagionale;

d) - ora legale di inizio e termine della giornata venatoria;

e) - periodi, modalità per l’addestramento dei cani da caccia e loro impiego durante la stagione venatoria;

considerato che ai sensi dell’art. 44, comma 3, della l.r. 70/96 l’esercizio venatorio alle specie volpe, starna, pernice rossa, pernice bianca, coturnice, lepre bianca e fagiano di monte, è consentito esclusivamente sulla base di piani numerici, tenuto conto delle stime della consistenza di ciascuna popolazione in ogni Ambito Territoriale di caccia (ATC) e Comprensorio alpino (CA), effettuate dagli organismi di gestione ed approvati dalla Giunta regionale;

considerato altresì che ai sensi dell’art. 44, comma 4 della citata l.r. 70/96, l’esercizio venatorio alle specie camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino, è consentito sulla base di piani di prelievo selettivo approvati dalla Giunta regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi di gestione degli ATC e dei CA. L’autorizzazione della Giunta regionale è subordinata all’effettuazione di censimenti quantitativi e qualitativi volti a determinare la densità delle popolazioni e la composizione delle stesse in termini di rapporti percentuali tra maschi, femmine e giovani;

ritenuto, ai sensi dell’art. 46, comma 5, della l.r. 70/96, al fine di una maggior tutela della specie lepre, di ridurre, per la stagione venatoria 2007/2008, il carniere giornaliero ad un solo capo;

dato atto che, ai sensi del primo comma dell’art. 45 della l.r. 70/96, con nota n. 3810/13.4 del 17.5.2007 è stato sentito, in merito al calendario venatorio 2007/2008, l’Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) il quale con nota n. 3114/T-A11 del 21.5.2007 si è espresso favorevolmente;

ritenuto, inoltre, opportuno fornire, contestualmente alle disposizioni del Calendario venatorio regionale 2007/2008, istruzioni operative supplementari relative al tesserino venatorio regionale, alle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

dato atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 44, comma 5, della l.r. 70/1996, la Giunta regionale può:

- modificare i termini dei periodi di attività venatoria ai sensi dell’art. 18, comma 2 della legge 157/92, a far data dal 1 agosto e fino al 31 gennaio;

- ridurre le giornate fisse di caccia su proposta del Comitato di gestione degli ATC;

- anticipare e posticipare l’apertura dell’esercizio venatorio e la chiusura anticipata a determinate specie;

viste le proposte con le quali i Presidenti dei Comitati di gestione degli ATC e dei CA hanno richiesto:

- l’anticipazione dell’apertura e della chiusura della caccia alle specie: colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e tortora;

- l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale a partire dal 16 settembre 2007;

- la possibilità di determinare la riduzione delle giornate fisse di caccia;

- la posticipazione dell’apertura e l’anticipazione della chiusura della caccia;

tenuto conto che gli organismi di gestione faunistico-venatoria della provincia di Vercelli hanno comunicato di non essere in grado di richiedere, al momento, variazioni al calendario venatorio “in quanto non a conoscenza della situazione e dell’andamento colturale” della zona tipicamente risicola e di riservarsi di presentare eventuali richieste di variazione entro il mese di luglio 2007;

considerato che l’anticipazione dell’apertura della caccia alla specie cinghiale è motivata da un lato dall’esigenza di tutelare le coltivazioni agricole e dall’altro dalla necessità di tutelare le altre specie;

vista la nota n. 3663/13.4 del 15.5.2007 con cui è stato richiesto, ai sensi dell’art. 44 della l.r. 70/96, il parere dell’INFS in merito alle seguenti modifiche dei periodi dell’esercizio venatorio proposti da alcuni ATC, CA, Aziende faunistico-venatorie (AFV) e Aziende agri-turistico-venatorie (AATV):

- anticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale alla terza domenica di settembre negli ATC, nei CA, nell’AFV e nelle AATV;

- posticipo apertura attività venatoria alla specie cinghiale nei CA;

- anticipo dell’apertura al 1° settembre alle specie fagiano e starna nelle sole AATV;

- posticipo dell’apertura per le specie lepre, minilepre, coniglio selvatico e fagiano, negli ATC, CA, AFV e AATV;

- posticipo dell’apertura alla specie pernice rossa negli ATC;

- (omissis)

I nuovi periodi sono comunque contenuti nel rispetto dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

vista la nota n. 3783/13.4 del 17.5.2007 con cui è stato altresì richiesto all’INFS un parere in ordine all’anticipo dell’apertura a far data dall’1.9.2007, da appostamento temporaneo, negli ATC e nei CA, nelle AFV e nelle AATV alle specie: cornacchia nera, cornacchia grigia, colombaccio, gazza e tortora;

considerato che in ordine alla richiesta di parere circa la modifica dei periodi di esercizio dell’attività venatoria, l’Istituto Nazionale per la fauna selvatica con nota n. 3230/T-A11 del 24/5/2007, si è espresso favorevolmente;

considerato, inoltre, che con nota n. 3114/T-A11 del 21.5.2007 e con la suddetta nota n. 3230/T-A11 del 24.5.2007 l’Istituto, in particolare, si è espresso favorevolmente relativamente:

-    all’apertura anticipata della stagione di caccia, limitatamente a 3-4 mezze giornate, alle specie: tortora, colombaccio, cornacchia nera, cornacchia grigia e gazza da appostamento temporaneo;

-    alla posticipazione dell’apertura della caccia al 1° ottobre, con corrispettiva posticipazione della data di chiusura, nel caso della lepre, del silvilago, del coniglio selvatico e del fagiano, al fine di consentire il completamento del ciclo riproduttivo e dello sviluppo degli ultimi nati dell’anno;

ritenuto, inoltre, opportuno precisare che l’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica dei periodi dell’attività venatoria a determinate specie;

considerato che i nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96;

sentito, nella riunione del 16 maggio 2007, il Comitato regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, in merito alla bozza del calendario venatorio e alle proposte di variazione dei relativi periodi presentate dai Comitati di gestione degli ATC e dei CA;

tenuto conto che le eventuali variazioni dei periodi di prelievo degli ungulati saranno approvati con i relativi provvedimenti autorizzativi. Analogamente si provvederà all’approvazione delle proposte di variazione dei periodi di caccia nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie;

ritenuto, pertanto, di approvare, così come riportate negli allegati A e B, parte integrante del presente provvedimento:

- il calendario venatorio relativo all’intero territorio regionale per la stagione 2007/2008;

- le istruzioni operative supplementari al predetto calendario venatorio;

ritenuto, inoltre, di autorizzare, secondo le indicazioni riportate nelle allegate tabelle B.1) e B.2):

- la modifica dei termini del periodo dell’esercizio dell’attività venatoria;

- la riduzione delle giornate fisse di caccia;

- l’anticipo e la posticipazione dell’apertura e la chiusura anticipata della caccia;

dato atto che, ai sensi dell’art. 45 comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria;

dato altresì atto che i manifesti riportanti le disposizioni sopra citate saranno distribuiti alle Province, ai Comuni, alle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nonché agli organismi di gestione degli ATC e dei CA che provvederanno alla loro diffusione;

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrate, il calendario venatorio per l’intero territorio regionale relativo alla stagione 2007/2008, così come riportato nell’allegato A);

- di approvare, altresì, le istruzioni operative supplementari, riportate nell’allegato B), relative al rilascio ed all’uso del tesserino venatorio regionale, all’esercizio venatorio nelle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie, ai divieti ed ai mezzi per l’esercizio dell’attività venatoria;

- di autorizzare le modificazioni al calendario venatorio relativo alla stagione 2007/08 secondo le indicazioni contenute nelle allegate tabelle B.1) e B.2). I nuovi periodi dell’esercizio venatorio proposti sono comunque contenuti nel rispetto dei limiti dell’arco temporale massimo indicati dall’art. 44, comma 1 della l.r. 70/96.

Gli allegati cui sopra si accenna costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

L’attività di addestramento ed allenamento dei cani da caccia è stabilita dal calendario venatorio regionale e rimane invariata anche nel caso di modifica del periodo dell’attività venatoria a determinate specie.

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, della l.r. 70/96 si provvederà alla stampa ed alla successiva pubblicazione del calendario venatorio, delle istruzioni operative supplementari e delle modifiche dei periodi dell’attività venatoria. La diffusione delle suddette disposizioni verrà effettuata tramite le Province, i Comuni, le Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale e gli organismi di gestione degli ATC e dei CA. I Comitati di gestione degli ATC e dei CA devono dare adeguata pubblicizzazione al presente provvedimento, prima dell’inizio dell’attività venatoria, con le procedure previste al punto 6.1. delle istruzioni operative supplementari.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato