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Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 43-6066

Legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante disciplina in materia di apicoltura. Approvazione criteri e modalita’ per la concessione di contributi

A relazione dell’Assessore Taricco:

Vista la Legge 24 dicembre 2004 n. 313 recante disciplina in materia di apicoltura;

visto il Decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 con il quale è stato approvato e reso operativo il “Documento programmatico per il settore apistico” (DPA) di cui all’art. 5, comma 1, della predetta legge n. 313/2004, nonché è stata approvata la ripartizione, tra le materie indicate allo stesso art. 5, delle risorse finanziarie statali di euro 2.000.000,00, stanziate per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 e finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dal medesimo documento programmatico;

vista la decisione della Commissione europea C(2006)5705 del 22 novembre 2006 che dichiara compatibili con il mercato comune il sistema di Aiuti di Stato previsti dal predetto documento programmatico;

considerato che gli interventi previsti all’azione 10.10 del Documento Programmatico, concernenti investimenti nelle aziende apistiche, come previsto dal Decreto ministeriale 19 marzo 2007 articolo 1, comma 3, sono effettuati dalle Regioni e Province autonome con le risorse statali ripartite e trasferite con i Decreti ministeriali n. 20029 del 10.1.2007, n. 24139 del 21.12.2006, n. 21658 del 7.6.2006 e n. 20030 del 10.1.2006;

considerata la necessità di determinare i criteri e le modalità di concessione del contributo in relazione all’intervento previsto dall’azione 10.10 di cui al predetto Decreto ministeriale;

viste le “Istruzioni operative per l’applicazione della Legge 24.12.2004, n. 313" predisposte dalla Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo delle Produzioni Animali, allegate alla presente deliberazione, che contengono i predetti criteri e modalità;

vista la L.R. n. 17 del 8.7.1999 avente per oggetto: “Riordino dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca” e in particolare l’art. 2 comma 1 lettere a) e c) dove si è stabilito che a partire dal 1.1.2000 le funzioni e le risorse relative a:

- miglioramento delle strutture agrarie ed alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase di produzione nonché della trasformazione aziendale,

- interventi per il miglioramento e lo sviluppo delle produzioni animali;

sono conferite alle Province;

acquisito il parere favorevole delle Amministrazioni provinciali in data 20.3.2007 e 10.5.2007;

sentite le Associazioni dei produttori apistici regionali in data 28.3.2007 che hanno espresso parere favorevole,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi, così come definiti nell’allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, denominato “Istruzioni operative per l’applicazione della Legge 24 dicembre 2004 n. 313 - disciplina dell’apicoltura”;

di autorizzare la Direzione regionale Sviluppo dell’Agricoltura - Settore Sviluppo Produzioni Animali ad effettuare, con determinazione dirigenziale, il riparto alle Province dei fondi statali trasferiti, tenendo conto della consistenza del settore apistico con riferimento agli alveari presenti a livello provinciale desumibili dal censimento effettuato nell’anno 2006.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

ISTRUZIONI OPERATIVE
PER L’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE 24.12.2004, N. 313

“DISCIPLINA DELL’APICOLTURA”

PARTE GENERALE

1. Finalità

Con la Legge 313/2004 sono state definite norme per la disciplina dell’apicoltura che è stata riconosciuta come attività di interesse nazionale utile per conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale.

L’articolo 5 della suddetta legge prevede l’adozione del documento programmatico per il settore apistico (DPA) di durata triennale contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico.

Il documento è stato approvato con Decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 che ha anche definito il riparto delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel documento programmatico.

Per raggiungere gli obiettivi previsti dal DPA sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di varie azioni tra le quali gli investimenti nelle aziende.

Queste azioni, e le risorse finanziarie necessarie, sono state definite nell’allegato al Decreto ministeriale n. 20090 del 16 gennaio 2007. Tra queste azioni la 10.10 prevede contributi per investimenti nelle aziende apistiche.

I contributi per gli investimenti nelle aziende apistiche sono erogati e ripartiti dalla Regione, agli Assessorati Provinciali all’Agricoltura.

Il riparto viene effettuato alle Province con i seguenti criteri:

- 10% in parti uguali,

- 90% in base al numero di alveari censiti per singola provincia nell’ultimo anno.

Le risorse finanziarie utilizzabili corrispondono a quelle trasferite dallo Stato alla Regione.

2. Azioni finanziabili e percentuali di contributo

Per conseguire le finalità previste dalla Legge la Regione tramite gli Assessorati Provinciali all’Agricoltura può concedere contributi per:

- ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione e il confezionamento di prodotti apistici;

- acquisto attrezzature e impianti (compresi i programmi informatici);

- spese generali (onorari dei tecnici professionisti) fino a un massimo del 8%.

Il massimale dell’aiuto rispetto all’investimento ammissibile è il seguente:

a) fino al 50% nelle zone svantaggiate,

b) fino al 40% nelle altre zone.

La zona altimetrica è determinata dalla sede legale dell’azienda.

La percentuale è elevata di 5 punti percentuali per i giovani apicoltori insediati da meno di cinque anni all’atto della presentazione della domanda di contributo.

3. Beneficiari

Di seguito vengono riportati i beneficiari dei contributi in conto capitale per la realizzazione dell’azione 10.10.

- imprenditori apistici singoli o associati in possesso di P.Iva, iscrizione alla CCIAA e in regola con le norme sanitarie relativamente ai locali di smielatura.

4. Esclusioni

Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

- investimenti iniziati o realizzati prima della presentazione della domanda;

- acquisto di macchinari ed attrezzature usate;

- interventi di costruzione o ammodernamento dei locali di lavorazione o confezionamento dei prodotti apistici che non rispettino le norme igienico-sanitarie previste dalla legislazione vigente;

- investimenti effettuati per conformarsi ai requisiti minimi introdotti ex-novo in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.

La spesa per IVA, imposte o tasse non é mai ammissibile a finanziamento.

5. Priorità

A parità di condizioni é ammessa priorità per interventi da realizzarsi in zone svantaggiate. Ulteriori priorità saranno definite nei bandi predisposti dagli Assessorati Provinciali all’Agricoltura.

6. Procedure

Le domande per i contributi diretti alle aziende apistiche devono essere presentate alle Province su modelli predisposti dagli Uffici provinciali competenti per territorio, entro i termini fissati dalle Amministrazioni provinciali concordati con l’Assessorato regionale Agricoltura.

Per il rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede la data di protocollo dell’Ufficio ricevente, se consegnata a mano, oppure la data del timbro postale se inviata per posta a mezzo lettera raccomandata.

Le Province provvederanno a definire l’istruttoria tecnico-amministrativa di ciascuna domanda e a predisporre il provvedimento con il quale verrà determinata l’esatta spesa ammessa, l’importo del contributo in conto capitale e verranno fissate le necessarie prescrizioni.

I contributi saranno erogati in unica soluzione, a saldo, su richiesta dei beneficiari previo accertamento di avvenuta esecuzione dei lavori o degli acquisti e a seguito della presentazione della documentazione prescritta con l’atto di approvazione.

Dopo la definizione delle pratiche le Province rendiconteranno alla Direzione regionale Sviluppo dell’Agricoltura l’utilizzo delle risorse finanziarie trasferite, presentando la documentazione che sarà richiesta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

7. Ricorsi

I provvedimenti di reiezione, sospensione e revoca delle istanze devono essere comunicati secondo le modalità previste dalla Legge 241/90 e s.m.i..

8. Norme tecniche

8.1 Inizio lavori. Dopo la presentazione della domanda l’interessato può iniziare i lavori a proprio rischio, previa comunicazione alla Provincia. L’inizio dei lavori nei termini sopraindicati non preclude di per sé l’ammissibilità delle agevolazioni, e non comporta impegno alcuno per l’Amministrazione ai fini di un eventuale finanziamento. L’acquisto di macchinari ed attrezzature é consentito dopo la presentazione della domanda.

8.2 Tempo di esecuzione delle opere. Il termine per l’esecuzione delle opere é stabilito, di norma, in dodici mesi dopo l’approvazione del progetto. Trascorso tale termine senza l’avvenuta esecuzione delle opere, e senza che sia stato richiesto il relativo accertamento o sia stata richiesta una proroga, l’agevolazione decade.

8.3 Liquidazione con riserva per opere. La Provincia può procedere alla liquidazione delle agevolazioni concesse relative alla costruzione ristrutturazione e ammodernamento delle strutture aziendali di lavorazione e conservazione della produzione degli alveari anche in assenza delle prescritte autorizzazioni e certificazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni, purché l’interessato dimostri di aver tempestivamente provveduto a quanto suo dovere per ottenere il rilascio della suddetta documentazione. Rimane a carico del beneficiario l’obbligo di presentare i documenti mancanti entro il termine stabilito dalla Provincia e comunque non appena ne venga in possesso, pena la decadenza delle agevolazioni e la conseguente restituzione delle somme riscosse maggiorate degli interessi.

8.4 Prezzario. La verifica della congruità dei prezzi verrà eseguita sulla base del Prezzario regionale agricoltura vigente al momento della definizione dell’istruttoria. Per macchinari e attrezzature la congruità della spesa sarà desunta dall’analisi del preventivo della ditta fornitrice.

8.5 Spese generali e tecniche. La percentuale ammissibile per le spese generali e tecniche é fissata come segue:

- fino al 7% elevabile all’8% nelle zone svantaggiate, dell’importo delle opere edili;

9. Vincolo di destinazione

Le strutture realizzate con il contributo non possono essere distolte dalle finalità e dall’uso per cui sono stati ottenuti i benefici, né alienate totalmente o parzialmente, per un periodo di dieci anni dalla richiesta di collaudo; le macchine e le attrezzature mobili per un periodo di cinque anni dal loro acquisto.

E’ ammessa, previa autorizzazione della Provincia, l’alienazione anticipata di parte di strutture, di macchine e attrezzature, purché determinata da cause di forza maggiore o da motivate ragioni di ordine tecnico-economico.

PARTE SPECIALE

1. Strutture

Le iniziative finanziabili sono:

- costruzione o miglioramento di beni immobili (sale di smielatura e locali per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti apistici);

1.1 Agevolazioni previste

Contributi in conto capitale fino al massimo indicato al punto 2 della “parte generale”.

1.2 Documentazione

La domanda di contributo presentata sul modello predisposto dalla Provincia e deve essere completata, in fase istruttoria, dalla seguente documentazione:

1. computo metrico dettagliato di spesa, distinto per categorie di opere firmato dal richiedente e dal tecnico progettista;

2. disegni dettagliati delle opere da eseguire con l’indicazione delle eventuali opere preesistenti (colorate in blu), di quelle da demolirsi (colorate in giallo) e di quelle da costruirsi (colorate in rosso).

3. relazione tecnica dettagliata, con l’indicazione del tempo occorrente per la realizzazione delle opere, firmata dal richiedente e dal tecnico progettista;

4. titolo di possesso del terreno su cui devono sorgere le opere (certificato catastale, copia dell’atto di acquisto debitamente trascritto, compromesso di vendita, contratto d’affitto ecc.);

5. certificazione antimafia (se prevista dalle disposizioni vigenti);

6. permesso di costruire o richiesta dello stesso timbrata dal Comune, oppure denuncia d’inizio attività in copia conforme all’originale.

Per la fase di accertamento e liquidazione del contributo dovrà essere presentata specifica richiesta corredata dalla seguente documentazione:

1. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;

2. computo metrico consuntivo;

3. fatture dettagliate e quietanzate;

4. disegni esecutivi solo nel caso di modifiche rispetto al progetto iniziale;

5. attestazione di conformità della realizzazione delle opere rilasciata dal professionista abilitato;

6. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione.

2. Acquisto macchine e attrezzature

Le iniziative finanziabili sono:

- acquisto macchine, attrezzature e impianti per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti apistici;

- programmi informatici e/o hardware per la gestione dell’azienda apistica.

2.1 Agevolazioni previste

Contributi in conto capitale fino al massimo indicato al punto 2 della “parte generale”.

2.2 Documentazione

La domanda di contributo presentata sul modello predisposto dalla Provincia, ai fini dell’istruttoria deve essere completata dalla seguente documentazione:

1. titolo di possesso dei locali dove saranno collocati i macchinari;

2. preventivo di spesa della ditta fornitrice per ogni macchina o attrezzatura;

3. certificazione antimafia (se prevista dalle disposizioni vigenti).

Per la fase di accertamento e liquidazione del contributo dovrà essere presentata specifica richiesta corredata dalla seguente documentazione:

1. indicazione delle modalità di pagamento del contributo;

2. elenco delle attrezzature acquistate;

3. fatture dettagliate e quietanzate;

4. ogni altra documentazione prescritta con l’atto di concessione.