Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2007

Codice 24
D.D. 20 aprile 2007, n. 95

Articolo 13 del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 30 dicembre 2006, “Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita’ delle acque destinate al consumo umano, che possono essere disposte dalla Regione Piemonte”. Deroga per i parametri arsenico e nichel.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) I Sindaci dei Comuni di Castelletto Sopra Ticino (NO), Dormelletto (NO), Locana, (TO) Sant’Antonino di Susa (TO), Pamparato (CN), Pietraporzio (CN) e Sambuco (CN), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di arsenico superiore al valore limite di 10 µg/l previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.lgs. 31/2001, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

b) I Sindaci dei Comuni di Silvano D’Orba (AL), Rifreddo (CN), possono consentire agli Enti gestori degli acquedotti del territorio di loro competenza la distribuzione di acqua destinata al consumo umano con concentrazione di nichel superiore al valore limite di 20 µg/l, previsto dall’Allegato 1, Parte B, del D.lgs. 31/2001, purché inferiore o pari al valore massimo ammissibile (VMA) di 50 µg/l.

c) La deroga di cui sopra può essere consentita per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di risanamento, previsti nel piano d’intervento oggetto della richiesta di proroga in data 6 dicembre 2006, prot. N. 8788/24 citata in premessa;

d) A norma dell’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 30 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 56 dell’8 marzo 2007, la durata della deroga non potrà comunque superare il termine massimo del 31 dicembre 2007.

e) A norma dell’art. 1, comma 5, del decreto interministeriale sopra richiamato, la deroga di cui alle lettere a) e b), non si applica alle industrie alimentari.

f) Entro il 15 settembre 2007 i soggetti gestori degli acquedotti in deroga sono comunque tenuti a presentare alle rispettive Autorità d’Ambito, di cui alla l.r. n. 13/1997, alle Aziende Sanitarie Locali e alle Direzioni regionali n. 27 “Sanità Pubblica” e n. 24 “Pianificazione delle Risorse Idriche”, una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento dei lavori di risanamento, comprensiva dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e della relativa copertura finanziaria, della previsione aggiornata sulla data di ultimazione dei lavori e del conseguente ripristino delle condizioni di norma.

g) Le Autorità d’Ambito e i Sindaci, sentito il Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, sono tenuti, a dare adeguata informazione alla popolazione interessata del presente provvedimento, dei lavori di risanamento in atto e dei tempi entro i quali si concluderanno.

h) Gli Enti gestori degli acquedotti sono, in ogni caso, tenuti ad assicurare all’utenza l’erogazione di acqua della migliore qualità possibile, in conformità alle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio