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Bollettino Ufficiale n. 24 del 14 / 06 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino
Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R - Determinazione n. 295-455421 del 17/4/2007 di concessione di derivazione d’acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Susa ad uso energetico assentita al Comune di Susa - TOA10183

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilita’ dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Susa - (omissis) - con sede legale in 10059 Susa, Via Palazzo di Città 39, la concessione di derivazione d’acqua dallo scarico della Centrale idroelettrica “Susa salto 3” in Comune di Susa in misura di l/sec massimi 12000 e medi 8500 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 5.35 la potenza nominale media di kw 446 con restituzione nel T. Dora Riparia in Comune di Susa. (impianto Susa 4°salto).

2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;

5) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano della Dora Riparia dei sovracanoni dovuti a norma della L. 27.12.1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comune di Susa), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanoni dovuti a norma degli artt. 52 e 53 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicitá fissate per il canone demaniale;

7) il canone e i sovracanoni di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6) sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Essi potranno essere modificati, con effetto dalla data di presa d’atto della dichiarazione giurata di conformitá delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo;

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 17/4/2007:

(omissis)

Art. 10
Deflusso minimo vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire nella sezione di alveo corrispondente al punto di prelievo (in corrispondenza delle paratoie al punto di restituzione della centrale Susa 3° salto - così come risulta dal progetto di cui all’Art. 4) e senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 4000 litri/sec. Non essendo presente uno sbarramento in alveo il rilascio viene operato mediante integrazione del rilascio al punto di scarico della centrale Susa 2° salto, fino al raggiungimento del valore di 4000 litri/sec nella sezione di misura sopra indicata. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale.

(omissis)