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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 23

Deliberazione della Giunta Regionale 4 giugno 2007, n. 66-6087

Adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 1/2000 e s.m.i. .

A relazione dell’Assessore Borioli:

L’art. 12 della L.R. 1/2000 stabilisce che la Giunta regionale definisca, d’intesa con gli Enti locali delegati, intesa da raggiungersi in sede di Conferenza permanente Regione- Autonomie locali, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione in coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto ed in coerenza con gli obbiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi dei servizi fissati dalla stessa L.R. 1/2000 e nel rispetto dei parametri dell’inflazione programmata.

Con il “Programma di attuazione in materia di Trasporto Pubblico Locale per il periodo transitorio 1.1.2001 - 31.12.2003 approvato dalla Giunta Regionale in data 1.3.2000 era stato riproposto l’obiettivo di ottenere l’integrazione tariffaria mediante la progressiva omogeneizzazione delle tariffe praticate dai vettori operanti in Piemonte.

Coerentemente con questo obbiettivo, la D.G.R. n. 61-6805 del 29/7/2002 aveva autorizzato aumenti tariffari differenziati per tutti i servizi di trasporto pubblico locale; applicati a decorrere dall’ultimo trimestre del 2002.

I succitati aumenti hanno determinato la seguente situazione:

- per le tariffe di corsa semplice le tariffe dei servizi ferroviari sono allineate con quelle dei servizi di linea automobilistici extraurbani;

- per le tariffe di abbonamento quelle dei servizi ferroviari sono più basse di quelle del servizio di linea ordinario extra urbano di circa il 20%, con punte più accentuate per le fasce inferiori ai 45 km ed un differenziale dell’11% circa rispetto al mensile da 42 corse, peraltro utilizzabile solo dall’utenza servita da linee specifiche;

- per le tariffe di abbonamento integrato treno+bus queste sono inferiori del 7,5% circa rispetto al servizio extra urbano ordinario, mentre sono coincidenti con la succitata tariffa specifica 42 corse;

- per la tariffa integrata “Formula” questa è collocata a livello paritario rispetto alla tariffa di linea extra urbana ordinaria.

ANAV e Confservizi Piemonte, Associazioni delle Imprese Private e Pubbliche del trasporto di linea, hanno avanzato la richiesta alla Regione di predisporre e approvare nuove tabelle tariffarie per il recupero dell’inflazione su base ISTAT registrata dall’agosto 2002, Trenitalia S.p.A., esercente i servizi ferroviari di competenza diretta della Regione Piemonte e quelli delegati all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, ha proposto adeguamenti delle tariffe di corsa semplice e degli abbonamenti che tengano conto del recupero dell’inflazione e dell’avvicinamento delle tariffe regionali ferroviarie a quelle della gomma (servizi di linea extraurbani e tariffe “Formula”).

Considerando che l’ultimo aggiornamento risale all’autunno 2002, si ritiene di procedere ad un adeguamento tariffario che tenga conto dell’andamento dell’inflazione dando attuazione a quanto disposto al paragrafo 5.2 del “Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007.

Con riferimento al triennio di sua validità, tra gli obbiettivi della politica tariffaria, il Programma, ritenuto di confermare la tendenza all’integrazione tariffaria, al fine di eliminare le differenze ancora esistenti tra le tariffe di abbonamento dei servizi ferroviari e dei servizi extraurbani su gomma, disciplina che si proceda per livelli di adeguamento differenziato fra le medesime. Diversamente, essendo già equiparate le tariffe di corsa semplice relative ai servizi ferroviari e ai servizi extraurbani su gomma, gli incrementi potranno essere omogenei.

Il Programma triennale prevede, altresì, che la Giunta regionale approvi i successivi adeguamenti tariffari a cadenza biennale, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori, applicando un adeguamento differenziale per le tariffe da abbonamento ferroviario in modo da raggiungere gradualmente la parità tariffaria tra ferro e gomma. Tali adeguamenti saranno subordinati al conseguimento di parametri di efficienza ed efficacia dei servizi che, definiti negli Accordi di Programma ex art. 9 della L.R. 1/2000, saranno inseriti nei bandi di gara per l’affidamento dei servizi con procedure ad evidenza pubblica.

Facendo riferimento all’indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai ed Impiegati - FOI, l’inflazione registrata in Provincia di Torino nel periodo da agosto 2002 (FOI=119,6) a tutto settembre 2006 (FOI=132,4) è pari al 10,70%.

Al 30 ottobre 2006 l’aumento del costo dell’energia di trazione (facendo riferimento prezzo al consumo del gasolio consigliati al gestore per self-service), con riferimento ai quattro anni precedenti, è stato pari al 34,60%. Per valutare l’incidenza dell’aumento dell’energia di trazione si consideri che essa, nei costi finali del TPL, incide per una quota compresa tra il 7,5% (TPL urbano/suburbano con impiego anche di tram) ed il 15% (TPL bus extraurbano); in prima approssimazione si può assumere il valore medio ponderato dell’ordine del 10%.

L’incidenza del costo del trasporto pubblico sull’indice NIC (Intera Collettività Nazionale) è, nel paniere 2006, pari allo 0,68 (0,55% urbano + 0,13 extraurbano). quindi, in prima approssimazione, si può assumere che il contributo dovuto all’incremento del costo dell’energia di trazione per il TPL nell’indice del costo della FOI sia dato da:10% x 0,68% = 0,068%.

Con queste assunzioni si può esprimere l’aumento I come: I = ß x 34,60% + (1-ß) x 10,68% con ß=0,068% per la definizione dell’indice FOI e ß=10% per la definizione di un indice relativo al trasporto pubblico locale. Così l’incremento, pari ad I = 10,70% con riferimento all’indice FOI, diviene I = 13,07% con riferimento al trasporto pubblico locale.

Partendo dalle considerazioni su svolte, tenuto conto delle direttive fornite al paragrafo 5.2 del Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, l’adeguamento tariffario è stato modulato assumendo inizialmente i seguenti valori massimi di incremento medio:

- tariffe ordinarie di corsa semplice: +12%;

- tariffe di abbonamento mensile per servizi automobilistici extraurbani di linea:

* +12% per fasce chilometriche inferiori ai 40 km;

* percentuale variabile tra il +12% ed il +8% per fasce chilometriche oltre 40 km;

- tariffe di abbonamento mensile per servizi in area integrata “Formula”:

* +16% per le zone;

* +12% per le tratte di Trenitalia S.p.A.;

* tariffe invariate per le espansioni GTT S.p.A. (ex SATTI S.p.A.);

- tariffe di abbonamento mensile per servizi ferroviari: +17%.

Il valore massimo di incremento percentuale medio delle tariffe di abbonamento mensile per servizi in area integrata “Formula” è stato assunto anche in ragione dell’entrata in servizio della Linea 1 della Metropolitana di Torino, e del suo prolungamento fino alla stazione di Porta Nuova previsto nel corso del 2007, che di fatto amplia e diversifica la gamma di servizi disponibili in ambito metropolitano.

Il valore massimo di incremento percentuale medio delle tariffe di abbonamento mensile per servizi ferroviari assomma al +12%, riconosciuto per tariffe di abbonamento mensile per servizi automobilistici extraurbani di linea, un +5% per proseguire l’omogeneizzazione delle tariffe praticate dai vettori operanti in Piemonte.

Nella formulazione del nuovo quadro tariffario di riferimento si sono inoltre seguite le seguenti linee guida:

- delineare un andamento decrescente degli incrementi percentuali rispetto all’aumentare della lunghezza degli spostamenti (fasce chilometriche, zone/tratte/espansioni);

- contenere in valore l’aumento annuo per le fasce chilometriche o per le zone della tariffa integrata “Formula” caratterizzate da maggior frequentazione;

- rendere le tariffe di abbonamento annuale maggiormente convenienti, rispetto a quelle mensili, in ambito ai servizi ferroviari;

- rendere maggiormente convenienti le tariffe di abbonamento mensile in ambito ai servizi automobilistici extraurbani di linea avvicinando il rapporto tariffa mensile/tariffa settimanale esistente in ambito ai servizi ferroviari;

- introdurre tariffe di abbonamento annuale illimitato in ambito ai servizi automobilistici extraurbani di linea ponendo quale obbiettivo il rapporto tariffa annuale/tariffa mensile esistente in ambito ai servizi ferroviari;

- introdurre tariffe di abbonamento annuale illimitato per studenti in ambito ai servizi automobilistici extraurbani di linea ponendo quale obbiettivo un rapporto tariffa annuale/tariffa mensile esistente per la stessa tipologia tariffaria in ambito ai servizi urbani della Città di Torino;

- prevedere la possibilità per l’utenza di acquistare abbonamenti annuali illimitati ed abbonamenti annuali per studenti, con una soluzione che preveda il pagamento in due rate.

In ambito ai servizi ferroviari, si intende rendere le tariffe di abbonamento annuale maggiormente convenienti, rispetto a quelle mensili, procedendo ad un adeguamento delle prime in misura ridotta rispetto alle seconde; in particolare le tariffe annuali saranno definite applicando ai valori percentuali di incremento medio delle tariffe mensili una riduzione del 30%. Pertanto il prezzo dell’abbonamento annuale viene a corrispondere circa a quello di nove abbonamenti mensili.

La tariffa di abbonamento annuale illimitato valevole in ambito di servizi automobilistici extraurbani di linea vuole affiancare il corrispondente titolo di viaggio disponibile in ambito ferroviario garantendo lo stesso rapporto tra tariffa annuale e tariffa mensile

La tariffa di abbonamento annuale illimitato per studenti valevole in ambito ai servizi automobilistici extraurbani di linea sarà valido dal 1° settembre al 30 giugno dell’anno successivo per un numero illimitato di corse (festivi compresi) e sarà riservato agli studenti fino a 25 anni di età. Il titolo di viaggio, che dovrà essere accompagnato da un documento di riconoscimento (e per gli studenti dai 15 ai 25 anni da un documento comprovante l’iscrizione scolastica), vuole affiancare il corrispondente titolo di viaggio disponibile in ambito ai servizi urbani della Città di Torino, garantendo lo stesso rapporto tra tariffa annuale studenti e tariffa mensile attualmente pari a 8.

Fuori dall’ambito del sistema integrato “Formula”, in deroga alle tariffe pentachilometriche per servizi automobilistici extra urbani, con D.G.R. n. 22-28376 del 18.10.1999, furono autorizzate alla SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., su tutta la rete dei servizi di competenza, tariffe di corsa semplice e di abbonamento calcolate, non in base alla distanza chilometrica effettiva, ma con riferimento a zone cui sono assegnate le località della linea. Tale sistema ricalca in parte “Formula”, ma al di fuori di determinate aree territoriali della Provincia di Torino, non è consentito l’utilizzo di altri vettori.

Si rammenta altresì che la SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., esercita i servizi automobilistici di linea di competenza delle Province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo, nonché le due linee ferroviarie Torino-Rivarolo-Pont e Torino-Ciriè-Ceres di competenza della Regione Piemonte e delegate all’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, costituita ex art. 8 della L.R. 1/2000.

Con D.G.R. n. 58-7217 del 30 settembre 2002 la Giunta Regionale ha adeguato le tabelle tariffarie SATTI S.p.A., ora GTT S.p.A., per le linee extraurbane, ferroviarie ed area integrata “Formula”, da applicarsi in deroga alla D.G.R. n. 61-6805 del 29 luglio 2002.

La Giunta Regionale ritiene opportuno, in questa sede, procedere all’adeguamento delle tariffe in oggetto prevedendo una percentuale media di incremento del 12%, in linea con quella prevista per tariffe ordinarie di corsa semplice e di abbonamento mensile per servizi automobilistici extraurbani di linea.

Ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-28376 del 18.10.1999, in stretta analogia a quanto previsto per i servizi automobilistici extraurbani (tariffe pentachilometriche) in questo ambito si ritiene di introdurre una tariffa di abbonamento annuale illimitato calcolata in rapporto a nove mensilità e una tariffa di abbonamento annuale illimitato per studenti calcolata in rapporto ad otto mensilità.

Con D.G.R. n. 10-14881 del 28 febbraio 2005 la Giunta Regionale ha approvato un adeguamento tariffario dei servizi di trasporto pubblico locale per il servizio speciale “Navigazione sul Lago D’Orta”, in deroga alla D.G.R. n. 61-6805 del 29 luglio 2002, intervenendo essenzialmente sulle tariffe di andata e ritorno.

La Giunta Regionale ritiene opportuno, in questa sede, procedere all’adeguamento delle tariffe che non furono oggetto di aumento con la D.G.R. n. 10-14881 del 28 febbraio 2005 e di confermare gli incrementi allora riconosciuti.

Ai sensi dell’art. 12 della L. R. 1/2000, le nuove tariffe dei servizi di T.P.L sono state valutate ed approfondite con gli Enti Locali delegati, in sede di Conferenza permanente Regione-Autonomie locali in data 01.12.2006, e successivamente con le Organizzazioni Sindacali e con le Associazioni dei Consumatori.

Al riguardo, si rende noto, che gli aumenti medi proposti per le fasce chilometriche più significative, in termini percentuali, rispetto alle precedenti tariffe autorizzate, sono i seguenti:

a) tariffa di corsa semplice extraurbana 12,0% fino al km. 60;

b) tariffa di corsa semplice dei servizi ferroviari 12,1% fino al km. 100;

c) abbonamento settimanale extraurbano 16,4% fino al km. 50;

d) abbonamento settimanale ferroviario 16,5% fino al km. 100;

e) abbonamento mensile extraurbano 11,3% fino al km. 50;

f) abbonamento mensile ferroviario 16,2% fino al km. 100;

g) abbonamento annuale ferroviario 11,0 % fino al km. 100;

h) abbonamento settimanale “Formula” 15,7%;

i) abbonamento mensile “Formula” 14,9%;

j) espansioni GTT mensile 0%;

k) espansioni GTT settimanale 0%;

l) tratte F.S. mensile 11,8%;

m) tratte F.S. settimanale 14,3%;

n) abbonamento mensile 42 corse (per servizi di linea specifici) 10,8% fino al km. 50;

o) abbonamento per servizi integrati (treno+bus) settimanali 9,5% fino al km. 60;

p) abbonamento per servizi integrati (treno+bus) mensili 16,2% fino al km. 60;

q) servizio speciale: “Navigazione sul Lago d’Orta” 13,4% corsa semplice;

r) servizio speciale: “Navigazione sul Lago d’Orta” 4,1% andata/ritorno.

L’aumento proposto ha lo scopo di garantire il necessario equilibrio fra ricavi del traffico e costi di produzione dei servizi e tiene conto sia dei già citati criteri di equiparazione fra i vari livelli tariffari dei servizi di T.P.L., che degli aumenti intervenuti sui fattori di produzione dei servizi stessi quali: costo del lavoro, energia ed investimenti in materiale rotabile.

Poiché gli ultimi adeguamenti tariffari sono stati autorizzati dalla Regione Piemonte con decorrenza 1° settembre 2002 per i servizi di propria competenza, in generale, l’entità degli aumenti è in linea con il tasso di inflazione effettiva per il periodo di riferimento e gli incrementi superiori sono giustificabili dall’esigenza di omogeneizzare le tariffe.

Considerato che l’incremento tariffario è finalizzato anche al miglioramento della qualità dell’offerta del servizio, Regione Piemonte, ANAV e Confservizi Piemonte hanno sottoscritto, in data 31 gennaio 2007, uno specifico protocollo sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali nella seduta del 1° dicembre 2006. La Giunta Regionale ha preso atto dello stesso con la D.G.R. n. 9-5557 del 26 marzo 2007.

Nel protocollo le parti si impegnano reciprocamente a che il 50% delle risorse provenienti annualmente dall’aumento tariffario sia utilizzato dalle aziende, rappresentate dalle Associazioni firmatarie, per investimenti aggiuntivi, rispetto ai programmi di investimento già predisposti, e che le stesse siano determinate sulla base delle risorse già stanziate dalla Regione Piemonte e dei proventi tariffari conseguiti a tutto il 2006.

È in corso di definizione analogo protocollo d’intesa per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto ferroviario da sottoscriversi tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., alla sottoscrizione del quale sarà comunque vincolata la decorrenza degli adeguamenti tariffari dei servizi di trasporto regionale ferroviario.

Le tariffe riportate nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, determinate in conseguenza all’adeguamento tariffario complessivamente autorizzato, saranno attuate in due fasi e troveranno piena applicazione all’atto della sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio derivanti da affidamento con procedura ad evidenza pubblica o con altra modalità consentita dalle norme vigenti, e in ogni caso a far data dal 1° luglio 2008; la piena applicazione dell’adeguamento sarà comunque condizionata alle risultanze del monitoraggio e delle verifiche sull’attuazione dei protocolli d’intesa per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dei servizi.

Comunque esse costituiranno riferimento nella definizione dei capitolati di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della L.R. 1/2000.

A far data dal 1° luglio 2007, in ambito a tutti i contratti di servizio in essere, troveranno invece applicazione le tariffe della prima fase riportate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definite secondo i seguenti criteri:

* in ambito ai servizi ferroviari e ai servizi automobilistici extraurbani, limitatamente agli abbonamenti annuali illimitati e illimitati per studenti, applicazione del 100% dell’adeguamento complessivo;

* applicazione del 100% dell’adeguamento complessivo per le tariffe di corsa semplice ed i carnet;

* applicazione del 70% dell’adeguamento complessivo per le tariffe di abbonamento ferroviario ed automobilistico comprensive anche delle tariffe del sistema integrato “Formula”;

* le tariffe di abbonamento della prima fase definite sulla base del criterio su menzionato sono comunque arrotondate per difetto con tolleranze analoghe a quelle applicate alle rispettive tariffe a regime.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di assumere ulteriori determinazioni in materia di ricavi e di tariffe di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso proposte, anche di tipo promozionale, che potranno pervenire dagli Enti delegati competenti.

Il “Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007, tra gli obiettivi della politica tariffaria regionale, stabilisce che gli Enti soggetti di delega adeguino le tariffe applicate ai servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza.

Per quanto sopra, gli Enti soggetti di delega devono adottare provvedimenti di adeguamento delle tariffe, da applicarsi in ambito ai servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza, che, al fine di garantire l’equilibrio fra ricavi e costi previsto dalla L.R. 1/2000, si ritiene debbano prevedere una tariffa ordinaria di corsa semplice del valore di euro 1,00; solo in casi eccezionali e per particolari e documentate esigenze tale importo è elevabile ad un massimo di euro 1,20. A partire dal biglietto ordinario di corsa semplice, di euro 1,00, gli Enti soggetti di delega potranno definire i livelli tariffari di biglietti ed abbonamenti, che pur tenendo conto delle specificità territoriali e di esigenze particolari, siano coerenti ai rapporti tra tipologie tariffarie adottati per i servizi automobilistici di linea extraurbani approvati con la presente (tariffe pentachilometriche). La determinazione dei nuovi profili tariffari a partire da una tariffa ordinaria di corsa semplice individuata al di sotto del limite inferiore dell’intervallo di cui sopra comporterà per l’Ente soggetto di delega l’assunzione, a carico del proprio bilancio, degli oneri di copertura derivanti da minori introiti.

I provvedimenti di adozione degli adeguamenti tariffari dovranno essere attuati, entro 60 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, e, entro lo stesso termine, trasmessi alla Regione Piemonte per consentire la verifica del rispetto dei criteri quantitativi impiegati e dei termini attuativi previsti, nonché della coerenza con i principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi e con gli obbiettivi in materia di rapporto tra ricavi e costi fissati dalla L.R. 1/2000.

Gli adeguamenti tariffari così determinati dovranno trovare piena applicazione nell’ambito dei nuovi contratti di servizio, derivanti da affidamento con procedura ad evidenza pubblica o con altra modalità consentita dalle norme vigenti, e comunque, a far data dal 1° luglio 2008.

Le nuove tariffe, in ogni caso, costituiranno riferimento nella definizione dei capitolati di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure ad evidenza pubblica, ai sensi della L.R. 1/2000.

La Città di Chieri sostiene, da tempo, la richiesta di includere la frazione di Pessione alla zona tariffaria A del sistema integrato “Formula”, in cui è inclusa Chieri stessa.

La Regione Piemonte, l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Provincia di Torino, interessate all’amministrazione del sistema integrato “Formula”, concordano sulla logica dell’istanza volta a riconoscere un’unità tariffaria sull’intero territorio comunale di Chieri.

L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana ha verificato che l’accoglimento dell’istanza andrebbe sostanzialmente a favore degli attuali abbonati al sistema integrato “Formula” aventi origine/destinazione in Pessione, l’ottantacinque per cento dei quali ha destinazioni/origini in Torino, Chieri e in altri Comuni della zona A del sistema integrato “Formula.

Per quanto sopra, constatato il parere positivo in merito espresso dalla Provincia di Torino e dall’Agenzia per la Mobilità Metropolitana, si ritiene di acconsentire all’ingresso di Pessione, frazione di Chieri nella zona A del sistema integrato “Formula”.

Si ribadisce che per l’utenza abbonata l’accesso ai servizi di trasporto pubblico locale eserciti in ambito al sistema integrato “Formula” può avere luogo solo con titoli di viaggio di abbonamento “Formula” e che le Aziende partecipanti al sistema integrato “Formula”, fatte salve agevolazioni tariffarie sostenute dagli Enti soggetti di delega, in tale ambito possono commercializzare solo titoli di viaggio di abbonamento “Formula”.

Con riferimento al sistema tariffario “Formula”, nel corso del 2002, è stata istituita una zona denominata “Area vasta di Pinerolo” (PIN) che comprende l’intero territorio dei comuni di Buriasco, Cantalupa, Frossasco, Macello, Osasco, PineroloPrarostino, Riletto, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo. L’area PIN, nel conteggio delle zone per il calcolo del prezzo degli abbonamenti, vale due scatti e confina direttamente con le zone P e Q.

Gli utenti non abbonati, oggi, possono muoversi all’interno dell’area PIN se muniti di biglietto a tempo, validità 70 minuti, di importo facciale pari a quello del biglietto di corsa semplice per la fascia 0-5 chilometri, tariffa regionale per servizi automobilistici di linea extraurbani.

La Giunta Regionale ritiene opportuno confermare la possibilità, per gli utenti non abbonati, di usufruire all’interno dell’area vasta di Pinerolo di un biglietto a tempo, validità 70 minuti, di importo facciale pari a quello del biglietto di corsa semplice per la fascia 0-5 chilometri, tariffa regionale per servizi automobilistici di linea extraurbani.

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

visti i Decreti Legislativi 19/11/1997 n. 422 e 20/09/1999, n. 400 e s.m.i.;

vista la L. R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i.;

per quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime

delibera

1) che in attuazione a quanto disposto al paragrafo 5.2 del “Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", approvato con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007, si proceda all’adeguamento tariffario di cui al presente provvedimento;

2) che, in ambito ai servizi ferroviari, si rendano le tariffe di abbonamento annuale maggiormente convenienti, rispetto a quelle mensili, applicando ai valori percentuali di incremento medio delle tariffe mensili una riduzione del 30%;

3) che, in ambito di servizi automobilistici extraurbani di linea, sia introdotta una tariffa di abbonamento annuale illimitato che garantisca lo stesso rapporto tra tariffa annuale e tariffa mensile esistente in ambito ai servizi ferroviari;

4) che, in ambito di servizi automobilistici extraurbani di linea, sia introdotta una tariffa di abbonamento annuale illimitato per studenti, avente le caratteristiche riportate in premessa, che garantisca un rapporto tra tariffa annuale e tariffa mensile pari ad otto;

5) che, ad integrazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 22-28376 del 18.10.1999, in ambito ai servizi automobilistici extraurbani sulla rete dei servizi di competenza di GTT S.p.A., ove trova applicazione, in deroga agli scaglioni pentachilometrici, una speciale tariffa a zone, siano introdotti una tariffa di abbonamento annuale illimitato calcolata in rapporto a nove mensilità e una tariffa di abbonamento annuale illimitato per studenti calcolata in rapporto ad otto mensilità;

6) di determinare per il complesso dei servizi extraurbani di competenza della Regione Piemonte, dei servizi classificati “Integrati” (treno+bus), dei servizi extraurbani e suburbani dell’Area integrata metropolitana torinese “Formula”, dei servizi ferroviari regionali di 1^ e 2^ classe, del servizio speciale “Navigazione sul Lago d’Orta”, dei servizi automobilistici extraurbani eserciti da GTT S.p.A. (ex SATTI S.p.A.), l’adeguamento tariffario dei biglietti di corsa semplice e degli abbonamenti in conformità all’ Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

7) di dare atto, in particolare, che i nuovi livelli tariffari, risultanti al punto 7 dell’Allegato A, si applichino alle autolinee extraurbane di competenza delle Province di Torino, Alessandria, Asti e Cuneo esercite da GTT S.p.A. (ex SATTI S.p.A.), ribadendo che tali tariffe, facenti eccezione rispetto a quelle previste al punto 1 dell’ Allegato A, riguarderanno la tariffa di corsa semplice per tutta la rete di competenza GTT S.p.A. e le tariffe di abbonamento per la sola parte eccedente l’area integrata “Formula” e le relative espansioni GTT;

8) di dare atto che anche sulle linee ferroviarie esercite dalla GTT S.p.A.: Torino-Rivarolo-Pont e Torino-Ciriè-Ceres, in analogia alle autolinee extraurbane di competenza della Provincia di Torino, verranno applicate le tariffe di corsa semplice, abbonamenti “Formula” e tariffe integrate (cityrail), conformi al punto 7 dell’ Allegato A;

9) che le tariffe riportate in allegato A, determinate in conseguenza all’adeguamento tariffario complessivamente autorizzato, saranno attuate in due fasi e troveranno piena applicazione all’atto della sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio derivanti da affidamento con procedura ad evidenza pubblica o con altra modalità consentita dalle norme vigenti, e in ogni caso a far data dal 1° luglio 2008; esse, comunque, costituiranno riferimento nella definizione dei capitolati di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della L.R. 1/2000;

10) la seconda fase di applicazione dell’adeguamento tariffario sarà comunque condizionata alle risultanze del monitoraggio e delle verifiche sull’attuazione dei protocolli d’intesa per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dei servizi;

11) che dal 1° luglio 2007, in ambito a tutti i contratti di servizio in essere, entrino in vigore le tariffe di prima fase riportate nell’allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concedendo il termine di ulteriori sessanta giorni per la loro effettiva applicazione, in relazione alle esigenze tecniche per la predisposizione e distribuzione dei documenti di viaggio; fanno eccezione le tariffe autorizzate per il servizio speciale “Navigazione sul Lago d’Orta”, immediatamente applicabili;

12) di prevedere la possibilità per l’utenza di corrispondere le tariffe per abbonamenti annuali illimitati ed abbonamenti annuali per studenti, approvate in questa sede, con soluzioni che prevedano due rate;

13) di prendere atto dell’impegno reciproco assunto da Regione Piemonte, ANAV e Confservizi nell’ambito del “Protocollo sulla destinazione delle risorse provenienti dagli adeguamenti tariffari definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali nella seduta del 1° dicembre 2006", sottoscritto, in data 31 gennaio 2007, a che il 50% delle risorse provenienti annualmente dall’aumento tariffario, qui autorizzato, sia utilizzato dalle aziende rappresentate dalle Associazioni firmatarie per investimenti;

14) di vincolare, comunque, la decorrenza degli adeguamenti tariffari dei servizi di trasporto regionale ferroviario, alla sottoscrizione, tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A., di specifico protocollo d’intesa per il potenziamento ed il miglioramento qualitativo dei servizi di trasporto ferroviario, ad oggi in corso di definizione;

15) di confermare l’esigenza di introdurre ulteriori agevolazioni tariffarie mediante la vendita di documenti di viaggio plurimensili e/o annuali, con sconti adeguati, al fine di incentivare l’utilizzo del servizio di pubblico trasporto;

16) di invitare gli Enti concedenti a promuovere ed adottare documenti di viaggio integrati, per determinate aree territoriali, dove si ritiene necessaria l’integrazione dei servizi di trasporto pubblico locale;

17) di dare atto della facoltà della Giunta Regionale di assumere ulteriori determinazioni in materia di ricavi e di tariffe di trasporto pubblico locale e regionale, attraverso proposte, anche di tipo promozionale che potranno pervenire dagli Enti delegati competenti, anche rispetto all’aumento tariffario suddetto;

18) di prevedere, secondo quanto contemplato dal “Programma Triennale dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 4 gennaio 2000, n. 1 per il periodo 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2009", approvato con D.G.R. 19 n. 8-5296 del febbraio 2007, adeguamenti tariffari biennali che attraverso incrementi differenziali, tra le tariffe di abbonamento dei servizi ferroviari e dei servizi extraurbani su gomma, perseguano la graduale eliminazione delle residue differenze;

19) che, gli Enti soggetti di delega adottino provvedimenti di adeguamento delle tariffe da applicarsi ai servizi automobilistici urbani e suburbani di linea di loro competenza; tali adeguamenti devono prevedere una tariffa ordinaria di corsa semplice del valore di euro 1,00, solo in casi eccezionali e per particolari e documentate esigenze, tale importo è elevabile ad un massimo di euro 1,20; a partire dal biglietto ordinario di corsa semplice di euro 1,00 potranno definire i livelli tariffari di biglietti ed abbonamenti in coerenza con i rapporti tra tipologie tariffarie adottati per i servizi automobilistici di linea extraurbani approvati con la presente (tariffe pentachilometriche);

20) che gli adeguamenti di cui al punto precedente siano attuati entro 60 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, e che, entro lo stesso termine, i rispettivi provvedimenti di adozione siano trasmessi alla Regione Piemonte;

21) che le tariffe adottate dagli Enti soggetti di trovino piena applicazione nell’ambito dei nuovi contratti di servizio, derivanti da affidamento con procedura ad evidenza pubblica o con altra modalità consentita dalle norme vigenti, e comunque a far data dal 1° luglio 2008; esse, in ogni caso, costituiranno riferimento nella definizione dei capitolati di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale con procedure ad evidenza pubblica ai sensi della L.R. 1/2000;

22) che la Regione si riserva di adottare le iniziative amministrative ritenute necessarie nei confronti di ogni soggetto inadempiente rispetto a quanto deliberato con la presente;

23) di acconsentire all’ingresso di Pessione, frazione di Chieri nella zona A del sistema integrato “Formula”;

24) di confermare la possibilità, per gli utenti non abbonati, di usufruire, all’interno dell’area vasta di Pinerolo, di un biglietto a tempo, validità 70 minuti, di importo facciale pari a quello del biglietto di corsa semplice per la fascia 0-5 chilometri, tariffa regionale per servizi automobilistici di linea extraurbani;

25) che per tutto quanto non previsto nel presente atto si rinvia alla precedenti disposizioni assunte con deliberazione della Giunta Regionale in materia tariffaria.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

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