Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 765-443163 del 7/11/2005 : “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bocco Flaudio - C.F. BCCFLD47S14D931G con sede legale in Garzigliana Frazione Alberetti, 17 (codice utenza TO10720 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di Garzigliana per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozze e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 887 - 468060 del 22/11/2005: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Tuninetti Giorgio - P.IVA n. 03616380014 con sede legale in Carmagnola Via Oselle, 11 (codice utenza T010793 ), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità e gli usi definiti nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 7 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



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Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1291-355660 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Sacchetto Giovanni - P.IVA 06049540013 con sede legale in Santena, Via Gamenario, 17 (codice utenza TO10042), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



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Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1491-506267 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cavaglia’ Carlo - P.IVA 02611880010 con sede legale in Santena, Via Badini Confalonieri, 28 (codice utenza TO10051), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1161-306507 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Appendino Martino - C.F. PPNMTN56D04B791J con sede legale in Carmagnola, Vicolo Madonna Della Mercede, 16 (codice utenza TO10091), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1334-368485 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marocco Riccardo - P.IVA 02627360015 con sede legale in Nichelino, Via Torino, 308 (codice utenza TO10097), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1165-306519 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Garino Giuseppina, C.F. GRNGPP57C70I703L, con sede legale in Settimo Torinese, Via Consolata, 121 (codice utenza TO10103), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1160-306505 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vignolo Matteo - C.F. VGNMTT39E27L948Y con sede legale in Cavour, Via Saluzzo, 99 B (codice utenza TO10107), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1193-315352 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di utenti rappresentata da Caffer Mario - C.F. CFFMRA37R31C404K con sede legale in Cavour, Via Paschere, 5 (codice utenza TO10110), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1338-368941 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Galeasso Francesco - P.IVA 02569920016 con sede legale in Pancalieri, Via Principe Amedeo, 84 (codice utenza TO10123), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Pancalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1244-337341 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Graffione Franco - P.IVA 03606610016 con sede legale in Pancalieri, Via Piave, 17 (codice utenza TO10124), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Pancalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1242-337321 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola F.lli Silvestro - P.IVA 08149280011 con sede legale in Pancalieri, Cascina Malpensata, 1 (codice utenza TO10127), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pancalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1148-306229 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gamba Chiaffredo e Pier Mario S.S., P.IVA 02582350019, con sede legale in Pancalieri, Via Roma, 17 (codice utenza TO10128), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pancalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1217-315827 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cavaglia’ Fratelli Agrotecnici S.S. - P.IVA 05725020019 con sede legale in Virle Piemonte, Frazione Gorre, 15 (codice utenza TO10136), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1492-506278 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fagiano Domenico - P.IVA 06360840018 con sede legale in Airasca, Via Mons. Moriondo, 13 (codice utenza TO10140), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1465-509462 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Quattrocolo Carlo, P.IVA 04041590011, con sede legale in Carmagnola, Via Morello, 1 Bis (codice utenza TO10157), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1246-337353 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Mainero Edoardo e Figli s.s., P.IVA 04581110014, con sede legale in Vinovo, Strada Cascina Nuova, 42 (codice utenza TO10185), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1290-355652 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Molino Giacomino - P.IVA 04876680010 con sede legale in Vinovo, Via Manzoni, 22 (codice utenza TO10193), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1326-368320 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Ricca Gianpiero - P.IVA 05657910013 con sede legale in Vinovo, Via Circonvallazione, 100 (codice utenza TO10194), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. -1287-355609 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Appendino Margherita, P.IVA 04576450011, con sede legale in Villastellone, Via Vallongo, 47 (codice utenza TO10218), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1102-297016 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Pairotto Lodovico - P.IVA 04725350013 con sede legale in Villastellone, Borgo Cornalese, 11 (codice utenza TO10233), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola, Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 7,5 l/s.Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1146-306211 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Marengo Francesco, C.F. MRNFNC29T27C048Z, con sede legale in Castagnole Piemonte, Via Torino, 5 (codice utenza TO10256), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1493-506296 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Albera Piero Antonio, C.F. LBRPNT68M28B777P, con sede legale in Castagnole Piemonte, Cascina Buenos Aires, 52 (codice utenza TO10261), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1522-529697 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della domanda, datata 24.1.2006, di Fabaro Maria, C.F. FBRMRA54R41G770X, residente in Comune di Villastellone, Via San Giovanni Bosco n. 3, la quale subentra nella titolarità dell’autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D. n. 536-263665 del 30.11.2001 a Cavaglià Francesco (Cod. utenza TO10264) e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10263 e TO10264 nell’unico Codice Utenza TO10264, ritenendosi annullato il codice utenza TO10263; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Fabaro Maria, C.F. FBRMRA54R41G770X la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 2,55 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Villastellone, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-02649, TO-P-02663, TO-P-02664 (codice utenza TO10264) (omissis) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1200-315457 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo degli Alberetti di Garzigliana - C.F. 94548020018 con sede legale in Garzigliana, Regione Alberetti, 23 (codice utenza TO10316), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1081-296753 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Cavigliasso Carlo - C.F. CVGCRL42D19B777O con sede legale in Carignano, Via Ressia, 11 (codice utenza TO10320), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1087-296798 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Sanmartino Simone, P.IVA 06608790017, con sede legale in Carignano, Borgo Tetti Bagnolo, 9 (codice utenza TO10352), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 5 pozzi in Comune di Carignano e Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1257-337509 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Sandrone Rosalia - C.F. SNDRSL64L64B791H con sede legale in Carmagnola, Via Pochettino, 29 (codice utenza TO10405), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 5,25 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato (omissis). La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1186-315243 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta F.lli Pecchio Stefano e Ubertino, P.IVA 02577360015, con sede legale in Carmagnola, Via Pochettino, 10 (codice utenza TO10417), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1256-337500 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Valsania Antonietta - C.F. VLSNTN63D55F335A con sede legale in Moncalieri, Strada Sanda, 57 Ter (codice utenza TO10429), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1294-355696 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Valenza Carlo - P.IVA 02626490011 con sede legale in Moncalieri, Strada Revigliasco, 24 (codice utenza TO10433), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1335-368500 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Meriano Francesco - P.IVA 02628900017 con sede legale in Moncalieri, Via de Valle, 45 (codice utenza TO10434), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1332-368459 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Delmastro Domenico - P.IVA 02187530015 con sede legale in Moncalieri, Strada San Sebastiano, 3 (codice utenza TO10436), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 0,5 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1301-355961 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Visconti Giovanni - P.IVA 06445670018 con sede legale in Moncalieri, Strada Cenasco, 89 (codice utenza TO10442), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1525-529951 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Monetti Giovanni - C.F. MNTGNN29L11L898F con sede legale in Vigone, Via Trepellice, 2 (codice utenza TO10446), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1241-337312 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Cavallero Gianmario, P.IVA 05681640016, con sede legale in Carignano, Tetti Bagnolo, 26 (codice utenza TO10472), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 2,47 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal P.T.A. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1516-529474 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Dominici Bartolomeo e Giorgio - P.IVA 02576010017 con sede legale in Carignano, Cascina Ca’ Bianca, 1 (codice utenza TO10474), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1354-393295 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Dominici Giovanni, P.IVA 02582360018, la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 0,37 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carignano e Lombriasco, (omissis) aventi i codici univoci TO-P-00317, TO-P-01376 (codice utenza TO10483); (omissis) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1494-506316 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Borgarello Mario, C.F. BRGMRA39H14B462M, con sede legale in Cambiano, Via Camporelle, 27 (codice utenza TO10511), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1085-296778 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Fiore Maria Teresa - P.IVA 04060850015 con sede legale in San Raffaele Cimena, Cascina Via Ferrarese, 50 (codice utenza TO10525), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Gassino Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 0,25 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1288-355634 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. L’Erba Voglio, P.IVA 05188280019, con sede legale in Montanaro, Via Petitti, 17 Bis (codice utenza TO10527), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Montanaro per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1495-506335 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Peiretti Guido Giacomo, C.F. PRTGGC50R05D202A, con sede legale in Cumiana, Strada da Galassa, 15 (codice utenza TO10536), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1144-306184 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Benedetto Marco - P.IVA 07422560016 con sede legale in Leini’, Strada Roveglia Ruffini (codice utenza TO10572), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Leini’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1047-288408 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Franchino Idilio, C.F. FRNDLI61T03L066F, con sede legale in Tavagnasco, Via Stazione, 9 (codice utenza TO10597), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1357-393465 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Olivero Gabriele, C.F. LVRGRL62C14L219Y, con sede legale in Sciolze, Regione Bocchetta, 26 (codice utenza TO10600), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo e n. 1 sorgente in Comune di Sciolze per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1466-509443 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Mottura Catterina - P.IVA 07422310016 con sede legale in Vigone, Via Villafranca, 11 (codice utenza TO10612), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1208-315782 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pampiglione Maria Teresa - C.F. PMPMTR65M57L219D con sede legale in Pinerolo, Str. Poirino, 111 (codice utenza TO10615), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1515-529441 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, datata 28.2.2006, della comunione di utenti rappresentata da Dominici Antonio, C.F. DMNNTN31M12B791I, residente in Carmagnola, Via Rubinetti n. 20, e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10621 e TO10784 nell’unico Codice Utenza TO10621, ritenendosi annullato il codice utenza TO10784; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti rappresentata da Dominici Antonio la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 6,00 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carmagnola, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-00698, TO-P-00696 (codice utenza TO10621); (omissis) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1496-506362 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Cavaglia’ Bartolomeo, C.F. CVGBTL38S01B791R, con sede legale in Carmagnola, Via F.Lli Bosco, 4 (codice utenza TO10638), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1309-356026 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cavaglia’ Angiolina - C.F. CVGNLN30B41C504C con sede legale in Carmagnola, Via Monteu Roero, 31 (codice utenza TO10649), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1304-355988 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Appendino Giacomino, C.F. PNNGMN63A23L219L, con sede legale in Carmagnola, Frazione Vallongo - Tetti Mogna, 11 (codice utenza TO10658), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1307-356007 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barbetta Mario - P.IVA 07435510016 con sede legale in Villafranca Piemonte, Via San Giovanni, 42 (codice utenza TO10678), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1163-306513 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Baretta Bruno Andrea, C.F. BRTBNN67A01G674V, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Michele, 3 (codice utenza TO10679), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1249-337401 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galliano Ivo, C.F. GLLVIO67L22D9310, P.IVA 07008650017, con sede legale in Garzigliana, Regione Case Nuove, 4 (codice utenza TO10719), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Garzigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1327-368339 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Deserafino Marisa - C.F. DSRNRS62C62L219M con sede legale in Vigone, Via Vecchia, 20 (codice utenza TO10737), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1514-529411 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti rappresentata da Bertinetto Giuseppe, C.F. BRTGPP66D28L898G, con sede legale in Vigone, Via Virle, 41 (codice utenza TO10741), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1514-529411 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti rappresentata da Bertinetto Giuseppe, C.F. BRTGPP66D28L898G, con sede legale in Vigone, Via Virle, 41 (codice utenza TO10741), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1513-529400 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Druetta Michele - C.F. DRTMHL62L29L898Y con sede legale in Vigone, Via Trepellice, 19 (codice utenza TO10747), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 6 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1497-506366 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Isoardi Giovanni - C.F. SRDGNN29C07C665R con sede legale in Vigone, Via Antica di Faule, 9 (codice utenza TO10748), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1292-355667 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ditta Sandrone Carlo - P.IVA 02629170016 con sede legale in Carmagnola, Via Pochettino, 31 (codice utenza TO10753), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 2,5 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1187-315257 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Avataneo Michele - C.F. VTNMHL59T03B777S con sede legale in Carignano, Frazione Tetti Faule, 52 (codice utenza TO10762), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1498-506386 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Zappino Carlo - C.F. ZPPCRL49L05B791U con sede legale in Carmagnola, Via Ronco, 5 (codice utenza TO10788), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1,5 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1499-506399 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Lanzetti Giorgio, P.IVA 02624930018, con sede legale in Carmagnola, Via Maniotto, 8 (codice utenza TO10800), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1035-288331 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sola Michele, P.IVA 02624480014, con sede legale in Carmagnola, Via Tosi, 7 (codice utenza TO10801), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1500-506409 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Grande Giovanni, C.F. GRNGNN29T17B791I, con sede legale in Carmagnola, Via San Carlo, 3 (codice utenza TO10814), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1501-506418 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Lisa Antonio, P.IVA 03660130018, con sede legale in Carmagnola, Via Valobra, 170 (codice utenza TO10821), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1336-368510 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Giraudo Giovanna - P.IVA 04026040016 con sede legale in Poirino, Via Cavour, 19/2 (codice utenza TO10852), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 4 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1216-315817 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Coppo Giancarlo - P.IVA 02160260010 con sede legale in Cambiano, Via A. De Gasperi, 23 (codice utenza TO10857), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1235-337211 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Balbo Franco - P.IVA 02633420019 con sede legale in Orbassano, Strada Stupinigi, 93 (codice utenza TO10870), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1080-296745 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ducco Mario - P.IVA 04174440018 con sede legale in Rivoli, Via Montegrappa, 93 (codice utenza TO10885), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Rivalta di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1512-529392 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Roccia Mario - C.F. RCCMRA45L18L219H con sede legale in Torino, Strada Cartman,, 123/65 (codice utenza TO10892), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Rivalta di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1511-529384 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Origlia Pierina - P.IVA 04073000012 con sede legale in Leini’, Via San Francesco al Campo, 235 (codice utenza TO10913), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1196-315408 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Romero Antonio - C.F. RMRNTN46A09B791C con sede legale in Carmagnola, Via Virle, 51 (codice utenza TO10922), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s.Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1194-315390 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Co.Ge.Fa. S.p.a. - P.IVA 00982520017 con sede legale in Torino, Corso Svizzera, 185 (codice utenza TO10949), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Montanaro per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1089-296824 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Ghione Angela - C.F. GHNNGL36A66C376R con sede legale in Cumiana, Via Don Gaude, 99/25 (codice utenza TO10956), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1083-296766 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vivai Progetto Verde di Suppo Emilia, P.IVA 08957470019, con sede legale in Vinovo, Via Stupinigi, 85 (codice utenza TO10961), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1210-315796 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Audisio Mario - P.IVA 04333690016 con sede legale in Nichelino, Via Rusca, 100 (codice utenza TO10964), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1037-288346 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Gariglio Giancarlo, P.IVA 07417690018, con sede legale in Moncalieri, Strada Cenasco, 21 (codice utenza TO10990), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1337-368929 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gigiaro Enzo - P.IVA 04038240018 con sede legale in Moncalieri, Strada San Michele, 32 Bis (codice utenza TO10993), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1339-368950 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Miniotti Cesare - P.IVA 05869460013 con sede legale in Moncalieri, Strada Loreto, 7 (codice utenza TO11002), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1,5 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1045-288392 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Miniotti Giuseppe, P.IVA 05869480011, con sede legale in Moncalieri, Via Pateri, 24 (codice utenza TO11003), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1088-296807 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Lisa Giacomo, P.IVA 06228720014, con sede legale in Carignano, Cascina Tetti Tinivella (codice utenza TO11006), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 5 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1325-368305 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cerutti Ferdinando - P.IVA 03619390010 con sede legale in Moncalieri, Borgata Tetti Piatti, 24 (codice utenza TO11035), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1104-297027 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Borgo Cornalese S.S. - P.IVA 00571320019 con sede legale in Villastellone, Frazione Borgo Cornalese (codice utenza TO11053), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 6 pozzi in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1155-306359 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Fantolino Franco di Gabriella Fantolino, P.IVA 07807390013, con sede legale in Fiano, Via Susa, 30 (codice utenza TO11095), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Fiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1086-296786 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Negro Franco - P.IVA 07098810018 con sede legale in San Raffaele Cimena, Via Chivasso, 40 (codice utenza TO11103), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 6 pozzi in Comune di San Raffaele Cimena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1358-393492 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Miletto Luigi - C.F. MLTGLU49D20F335P con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 45 Bis (codice utenza TO11125), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1101-297001 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Festa Giovanni - P.IVA 02593980010 con sede legale in Carmagnola, Via Balbo Luigina, 12 (codice utenza TO11126), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 6 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 7,5 l/s.Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1199-315436 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Racca Maria - P.IVA 02624120016 con sede legale in Cumiana, Strada Galassa, 28 (codice utenza TO11134), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1215-315813 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gastaldi Riccardo - C.F. GSTRCR53P07E661R con sede legale in Lombriasco, Via Camposanto, 10 (codice utenza TO11156), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1482-506063 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Tosco Giuseppe, P.IVA 05224140011, con sede legale in Carignano, Strada Piobesi, 7/A (codice utenza TO11198), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1297-355718 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo San Martino, C.F. 94554370018, con sede legale in Garzigliana, Fraz. San Martino 28 (codice utenza TO11203), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Garzigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1205-315565 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rubiolo Ponziano - C.F. RBLPZN60L18H150M con sede legale in Racconigi, Nucleo Migliabruna Vecchia 20/8 (codice utenza TO11206), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Lombriasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1202-315492 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Lovera Giovanni S.nc. di C. e G. Lovera - P.IVA 07755910010 con sede legale in San Mauro torinese, Via Pescarito, 53 (codice utenza TO11234), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale (di processo) corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Mauro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 27-78643 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fusac S.r.l., P.IVA 02707300014, con sede legale in Venaria, Via Cavallo, 18 (codice utenza TO11245), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Venaria per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1023-288214 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Osvat S.r.l., P.IVA 00530250018, con sede legale in Piobesi Torinese, Via della Masolina, 22 (codice utenza TO11248), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piobesi Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1136-306112 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Snam Rete Gas Spa, P.IVA 13271390158, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 (codice utenza TO11291), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chivasso per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1137-306112 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Snam Rete Gas Spa, P.IVA 13271390158, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 (codice utenza TO11292), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1138-306126 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Snam Rete Gas Spa, P.IVA 13271390158, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 (codice utenza TO11293), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1139-306131 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Snam Rete Gas Spa, P.IVA 13271390158, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 (codice utenza TO11294), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Perosa Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1140-306138 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Snam Rete Gas Spa, P.IVA 13271390158, con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara, 7 (codice utenza TO11295), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1191-315324 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a., P.IVA 07261250018, con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi, 6 (codice utenza TO11299), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1252-337450 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a., P.IVA 07261250018, con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi, 6 (codice utenza TO11300), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cavagnolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1192-315334 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a., P.IVA 07261250018, con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi, 6 (codice utenza TO11301), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1467-509364 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Comunione di Utenti rappresentata da Bauducco Caterina - C.F. BDCCRN46C50F335H con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 112 (codice utenza TO11309), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1308-356018 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bauducco Mario - P.IVA 05792850017 con sede legale in Moncalieri, Tetti Sapini, 128 (codice utenza TO11312), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 4 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.(omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1255-337483 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Bolgiani Cambiano Maria Pia - C.F. BLGMRP27T55L219N con sede legale in Carignano, Via Principe di Carignano, 43 (codice utenza TO11326), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)” - Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1162-306509 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Abrate Angelo, C.F. BRTNGL49H26F335U, con sede legale in Moncalieri, Via Strada Barauda, 15 bis (codice utenza TO11327), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1521-529672 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della domanda di subingresso, datata 10.11.2005, citata in premessa, di Alloatti Roberto, C.F. LLTRRT69B04B791D, con sede legale in Carignano, Frazione Tetti Faule n. 56, il quale subentra nella titolarità delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione della derivazione rilasciate ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D. n. 536-263665 del 30.11.2001 a Cavigliasso Domenico (Cod. utenza TO11585 e TO10928) e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO10928, TO11330 e TO11585 nell’unico Codice Utenza TO11330, ritenendosi annullati i codici utenza TO10928 e TO11585; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Alloatti Roberto, C.F. LLTRRT69B04B791D, la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 22.33.60 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Carignano e Villastellone, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-00168, TO-P-00169; TO-P-00170; TO-P-00171; TO-P-00172; TO-P-02617; TO-P-00288; TO-P-00289 (codice utenza TO11330) (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dai pozzi non potrà essere complessivamente superiore a 13,27 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1243-337334 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ponzio Giovanni - C.F. PNZGNN45M18B791A con sede legale in Carmagnola, Via Pochettino, 14 (codice utenza TO11333), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1233-337193 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Allasia - P.IVA 94024660014 con sede legale in Carmagnola, Via Ceis, 10 (codice utenza TO11334), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1254-337469 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cave Gallo S.r.l. - P.IVA 09175100016 con sede legale in Torino, Corso G. Ferraris, 151 (codice utenza TO11335), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1523-529903 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della domanda di variante di Gatti Mariella, datata 15.12.2005, C.F. GTTMLL51C70C487I, con sede legale in Cercenasco, Via XX Settembre n. 62 e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO11336 e TO12125 nell’unico Codice Utenza TO11336, ritenendosi annullato il codice utenza TO12125; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gatti Mariella la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 0,828 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa ubicate in Comune di Cercenasco, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-01110, TO-P-03879 (codice utenza TO11336); (omissis) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1099-296989 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti di cui agli atti rappresentata dalla Sig.ra Daro’ Emerenziana - C.F. DRAMNZ53A45C487W con sede legale in Cercenasco, Via V. Emanuele, 34 (codice utenza TO11337), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)” - Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1156-306362 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Daro’ Delia - C.F. DRADLE58L63C487G con sede legale in Cercenasco, Via Borgata San Rocco (codice utenza TO11339), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1483-506077 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gabello Gabriele - C.F. GBLGRL51E21C487C con sede legale in Cercenasco, Via Antiche Mura, 6 (codice utenza TO11340), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1098-296969 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Appendino Cesarina - C.F. PPNCRN49B52B791M con sede legale in Carmagnola, Via Casalgrasso, 24 (codice utenza TO11348), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 7 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 7,5 l/s.Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1457-481200 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Borletto Elio - C.F. BRLLEI51C26A109C con sede legale in Piscina, Via Balergne, 13 (codice utenza TO11363), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1324-368289 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Saracco Andrea - P.IVA 02629540010 con sede legale in Cercenasco, Via Regina Margherita, 7 (codice utenza TO11395), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1331-368451 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cortese Franco - C.F. CRTFNC48S28C487T con sede legale in Cercenasco, Via Martiri Della Liberta’, 23 (codice utenza TO11403), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1159-306500 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Perotto Elena - P.IVA 04708910015 con sede legale in Trofarello, Via Umberto I, 120 (codice utenza TO11418), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1211-315799 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Musso Secondino - P.IVA 07263470010 con sede legale in La Loggia, Tetti Sagrini, 9 (codice utenza TO11447), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



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Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1484-506101 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Scarafia Catterina - C.F. SCRCTR32P60L948Z con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione S. Michele, 4 (codice utenza TO11474), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



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Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1485-506114 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tealdi Chiaffredo - C.F. TLDCFF66B27G674Z con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Campra, 17 (codice utenza TO11477), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1486-506141 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gallo Giuseppe - P.IVA 02595770013 con sede legale in None, Frazione San Ponzio, 23 (codice utenza TO11488), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1487-506169 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Porello Giuseppe, P.IVA 07424040017, con sede legale in Nichelino, Via Scarrone, 41 (codice utenza TO11494), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1041-288364 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Rolle’ Bartolomeo, P.IVA 07428310010, con sede legale in Candiolo, Via Orbassano, 16 (codice utenza TO11507), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Candiolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1149-306331 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Miniotti Giuseppe - P.IVA 02632390015 con sede legale in Candiolo, Via Orbassano, 37 (codice utenza TO11509), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Candiolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1100-296995 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Margaria Giovanni - C.F. MRGGNN78M01B777S con sede legale in Carignano, Stradale Carmagnola 8 (codice utenza TO11519), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1042-288374 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gaido Agostino - C.F. GDAGTN34S11C376D con sede legale in Carmagnola, Via Sperenza, 12 (codice utenza TO11521), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 12 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1018-287909 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cave Provana S.p.a. - P.IVA 01114260019 con sede legale in Torino, Via Palmieri, 29 (codice utenza TO11525), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 5 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1488-506192 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Estrema di Mainardi Alessio, P.IVA 08896770016, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via F.ne Mottura, 92 (codice utenza TO11543), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1214-315810 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Garzena Sergio Sas - P.IVA 02663400014 con sede legale in Cavour, Via Vigone, 106 (codice utenza TO11546), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1341-368956 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Silvano - P.IVA 04979980010 con sede legale in Osasio, Via Amoretti, 12 (codice utenza TO11561), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Osasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1311-356045 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Brussino Severino - P.IVA 02592570010 con sede legale in Carignano, Via G.B. Gennero, 37 (codice utenza TO11576), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 10 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1038-288351 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Gili Margherita, C.F. GLIMGH64D55B777J, con sede legale in Carignano, Frazione Tetti Garetto, 24 (codice utenza TO11600), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1489-506204 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gili Silvio - C.F. GLISLV74B20B777Y con sede legale in Carignano, Cascina Tetti Buniatti, 38 (codice utenza TO11601), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1299-355743 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Valero Domenico - P.IVA 02590200016 con sede legale in Carignano, Tetti Bagnolo, 20 (codice utenza TO11629), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carignano e Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 3,75 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1093-296867 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Chiabrero Carlo - C.F. CHBCRL23E31H247I con sede legale in Cavour, Via S. Anna, 1 (codice utenza TO11639), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1359-393735 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Grella Michele, C.F. GRLMHL44E14L898K, con sede legale in Vigone, Via Fontanette, 1 (codice utenza TO11641), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carignano e Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1533-530096 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Giustetto Pierluigi - P.IVA 06489740016 con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Bussi, 13 (codice utenza TO11642), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1510-529371 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Allasia Mario - P.IVA 06473620018 con sede legale in Vigone, Via Antica Di Faule, 12 (codice utenza TO11686), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1105-297032 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Aiassa Michele - C.F. SSAMHL41S02L898A con sede legale in Vigone, Via Bonetto, 7 (codice utenza TO11687), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1096-296919 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Tesio Antonio - P.IVA 07434190018 con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Giovanni, 32 (codice utenza TO11691), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1198-315430 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Filipetto Antonio - P.IVA 04507590018 con sede legale in Romano Canavese, Via Circonvallazione, 50 (codice utenza TO11711), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Romano Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1253-337456 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Mandrile Giuseppe, P.IVA 06892110013, con sede legale in Carmagnola, Via Cavalleri 36 (codice utenza TO11732), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1094-296877 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sona Luigi - C.F. SNOLGU60S29B791D con sede legale in Carmagnola, Via S. Michele, 26 (codice utenza TO11799), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1313-356064 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della domanda di variante della Az. Agr. Chianale Camilla, P.IVA 04033770019, con sede legale in Castiglione Torinese, Strada del Porto n. 36, e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO11806 e TO12324 nell’unico Codice Utenza TO11806, ritenendosi annullato il codice utenza TO12324; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Chianale Camilla, P.IVA 04033770019, la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 2,10 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Moncalieri e La Loggia, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-01467, TO-P-04066 (codice utenza TO11806); (omissis) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1,37 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1195-315400 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Cristofani Lorella - P.IVA 03161650019 con sede legale in Bricherasio, Strada Canavero, 75 (codice utenza TO11816), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bricherasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1027-288261 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Esso di Lombardo Pancrazio, P.IVA 07323040019, con sede legale in Avigliana, Corso Torino, 50 (codice utenza TO11846), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Avigliana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1078-296729 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Banca del Piemonte S.p.a., P.IVA 00821100013, con sede legale in Torino, Via Cernaia, 7 (codice utenza TO11867), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Leini’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1528-530005 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Borgogno Remo - P.IVA 07420190014 con sede legale in Volvera, Cascina Abate Caire, 69 (codice utenza TO11959), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1095-296904 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Associazione dei Testimoni di Geova, C.F. 95528060015, con sede legale in Giaveno, Via Bardonecchia, 40 (codice utenza TO11966), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Giaveno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1456-481185 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Cotonificio Vallesusa divisione Duca Visconti Di Modrone S.p.a., P.IVA 04972330965, con sede legale in Milano, Corso di Porta Romana, 3 (codice utenza TO13275), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale ed igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Rivarolo Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1356-393352 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Bosconero, P.IVA 03637370010, con sede legale in Bosconero, Piazza Martiri Della Liberta’, 1 (codice utenza TO12063), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive e ricreative corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Bosconero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1034-288323 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fenice Spa, P.IVA 06439101004, con sede legale in Rivoli, Via Acqui, 86 - C.Ne Vica - (codice utenza TO12072), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1031-288304 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Aries S.p.a., P.IVA 07591710012, con sede legale in Beinasco, Strada Torino, 23 (codice utenza TO13283), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento e igienico corrispondenti all’uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1490-506251 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Olivero Franco, P.IVA 07767460018, con sede legale in Borgaro Torinese, Via Leini’, 70 (codice utenza TO12080), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Borgaro Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1469-505848 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Davico Walter, C.F. DVCWTR60C25A109M, con sede legale in Airasca, Via Vigone, 42 (codice utenza TO12093), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1470-505862 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Brussino Giovanni, P.IVA 05420940016, con sede legale in Airasca, Via Piscina, 71 (codice utenza TO13289), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1044-288388 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Urban Colla Giuliano, C.F. RBNGLN65P12E379Q, con sede legale in Albiano d’Ivrea, Strada Cigliano, 10 (codice utenza TO13293), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Albiano d’Ivrea per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1310-356034 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. De La Forest De Divonne Simeom Enrico, C.F. DLFNRC25B27H355L con sede legale in Torino, Via Mazzini n. 31 (codice utenza TO12107), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Arignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



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Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1527-529991 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Bertero Giuseppe, P.IVA 07431410013, con sede legale in Andezeno, Via Pratolungo, 16 (codice utenza TO12114), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1206-315586 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Comunione di Utenti rappresentata da Cappa Giovanni - C.F. CPPGNN33A18C487Z con sede legale in Cercenasco, Via Regina Margherita, 39 (codice utenza TO12118), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1468-509338 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bonansea Maria - C.F. BNNMRA39C49B171D con sede legale in Cercenasco, Via Martiri Della Liberta’, 10 (codice utenza TO12121), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1366-393849 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cittaro Riccardo - C.F. CTTRCR67B22C627M con sede legale in Chieri, Via Castelguelfo, 37 (codice utenza TO12128), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1302-355973 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Vaschetti Matteo e Antonio S.S., P.IVA 02369100017, con sede legale in Andezeno, Cascina Cesole (codice utenza TO12132), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1025-288250 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Bruno Mauro, P.IVA 07432710015, con sede legale in Cavour, Via Paschere, 44 (codice utenza TO13212), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1455-481166 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Fogliatti Ines Caterina, C.F. FGLNCT38A62G401Y, con sede legale in , Via Umberto I 4 (codice utenza TO12195), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Colleretto Giacosa per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1152-306340 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Leporis Giancarlo, P.IVA 05340940013, con sede legale in Corio, Strada Torino, 150 (codice utenza TO12204), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Corio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1295-355708 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Panero Luigi, C.F. PNRLGU36R23I210L, con sede legale in Cumiana, Strada Luisetti, 55 (codice utenza TO13303), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Cumiana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1303-355981 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cabind S.p.a., P.IVA 04890570015, con sede legale in Chiusa Di San Michele, Via Torino, 38 (codice utenza TO12215), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Chiusa Di San Michele per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1245-337348 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Giordana Giovanni Battista, C.F. GRDGNN38R12I822L, con sede legale in Carmagnola, Via San Giovanni, 59 (codice utenza TO12221), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1092-296860 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Bambana - P.IVA 94019910010 con sede legale in Carmagnola, Vicolo Bricco, 3 (codice utenza TO12228), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1236-337227 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Demichelis Pietro Michele - P.IVA 02608990012 con sede legale in Carmagnola, Via Ponzio, 2 (codice utenza TO12231), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1286-355600 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cravero Domenico - C.F. CRVDNC34E13B791I con sede legale in Carmagnola, Via Pochettino, 23 (codice utenza TO12262), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1329-368377 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Rena Massimo, C.F. RNEMSM73A20B791N, con sede legale in Ceresole di Alba, Via Bornetti, 23 bis (codice utenza TO12276), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1362-393766 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Francia Giuseppe, P.IVA 05342620019, con sede legale in Frossasco, Via Piscina, 23 (codice utenza TO12305), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1471-505874 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Molinero Luigi - P.IVA 03840000016 con sede legale in Frossasco, Via Pinerolo, 13/12 (codice utenza TO13307), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1472-505881 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertoni Leonardo - C.F. BRTLRD54P14L806Y con sede legale in Givoletto, Via San Gillio, 2 (codice utenza TO12313), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Givoletto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1298-355732 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Zucca Valentino, P.IVA 04084330010, con sede legale in Moriondo Torinese, Via Riva, 41 (codice utenza TO12339), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moriondo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1158-306497 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Novello Antonio - C.F. NVLNTN31H21A352Z con sede legale in Leini’, Località Tedeschi, 6 (codice utenza TO12359), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1151-306334 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gariglio Giovanni, P.IVA 07943980016, con sede legale in Moncalieri, Borgata Tetti Rolle, 20 (codice utenza TO12371), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Moncalieri e Nichelino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1147-306214 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Sina Giuseppe - C.F. SNIGPP48S11F335W con sede legale in Piossasco, Via Pinerolo, 116 (codice utenza TO12387), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1218-315833 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Crosetti Duilio - P.IVA 05342590014 con sede legale in Moncalieri, Strada Genova, 222 (codice utenza TO12388), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1473-505898 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti di cui agli atti rappresentata dal Sig. Boccardo Franco, C.F. BCCFNC40C26F335P, con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 112 (codice utenza TO12391), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1022-288204 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gencar S.r.l., P.IVA 02076090014, con sede legale in Torino, Corso Principe Eugenio, 3 (codice utenza TO12394), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso antincendio corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1040-288360 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, ai Sigg. Racca Mario e Francesco, P.IVA 05665280011, con sede legale in Volvera, Cascina Chiosso, 90 (codice utenza TO13315), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1239-337260 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sab s.a.s. - P.IVA 01968080018 con sede legale in Virle Piemonte, Via Podi, 4 (codice utenza TO12416), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Virle Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1157-306491 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Murisengo Renata - P.IVA 02807610015 con sede legale in Vinovo, Via Stupinigi, 21/7 (codice utenza TO12425), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1204-315552 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Ferroglio Michele - C.F. FRRMHL40M06B960T con sede legale in Caselle Torinese, Via San Francesco al Campo, 45 (codice utenza TO12434), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1039-288357 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Martore Vincenzo, C.F. MRTVCN19T16M122Q, con sede legale in Volpiano, Via Trento, 50 (codice utenza TO12450), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1293-355682 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sapino Giuseppe - C.F. SPNGPP38C14I512Y con sede legale in Volpiano, Via Brandizzo, 351 (codice utenza TO12452), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1234-337200 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Amateis Santina - C.F. MTSSTN52B66M122T con sede legale in Volpiano, Via San Benigno, 68 (codice utenza TO12453), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1197-315424 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Boccaccio Vincenzo - C.F. BCCVCN16L13M122F con sede legale in Volpiano, Via Fiume, 82 (codice utenza TO12456), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1340-368954 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Caterina - C.F. FRRCRN47D69L898N con sede legale in Carignano, Casc. Tetti Pistonatti, 10 (codice utenza TO12480), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1237-337243 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Barale Franco, C.F. BRLFNC68C09G674E, con sede legale in Vigone, Via Ressia, 35 (codice utenza TO13320), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1240-337302 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Dellacroce Antonio, C.F. DLLNTN39L22L898R, con sede legale in Vigone, Via Pancalieri, 53 (codice utenza TO13321), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1330-368433 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Perrod Gianfranco s.s., P.IVA 06604760014, con sede legale in Valperga, Via Trucchi, 4 (codice utenza TO12490), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Valperga per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1474-505916 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Basano Simone, C.F. BSNSMN50B20A109V, con sede legale in Airasca, Via Boschetti (codice utenza TO13337), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1526-529971 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Maina Giovanni - C.F. MNAGNN68A26B791J con sede legale in Carmagnola, Via Chieri, 294 (codice utenza TO12550), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1212-315804 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Valgrande Mario - C.F. VLGMRA47H05I030L con sede legale in San Mauro Torinese, Via Casale, 316 (codice utenza TO12567), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Castiglione Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1l/s.Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.(omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1188-315284 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Azienda Acque Reflue, P.IVA 03840470011, con sede legale in San Maurizio Canavese, Via Stura, 105 (codice utenza TO12602), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso depurazione acque reflue corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Maurizio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1189-315289 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Azienda Acque Reflue, P.IVA 03840470011, con sede legale in San Maurizio Canavese, Via Stura, 105 (codice utenza TO12603), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso depurazione acque reflue corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di San Maurizio Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1250-337420 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Trafilplast s.n.c. di Ramello Sergio e Daniela, P.IVA 06364180015, con sede legale in Osasio, Via Peschiere, 52 (codice utenza TO12622), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Osasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1342-368998 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Pelver Vernici S.r.l., P.IVA 07824510015, con sede legale in Frossasco, Via Piscina 17/1/B (codice utenza TO12623), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo e raffreddamento corrispondenti all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Frossasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1258-337519 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Societa’ San Carlo dal 1973 S.p.a. - P.IVA 04648130013 con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, 169 (codice utenza TO12682), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso climatizzazione locali corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1032-288312 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Corcos Industriale S.a.s. di Freudenberg & Cosso S.r.l., P.IVA 03731800011, con sede legale in Pinerolo, Corso Torino, 332 (codice utenza TO12685), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo e raffreddamento corrispondenti all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1190-315306 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a., P.IVA 01303280067, con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi, 6 (codice utenza TO13371), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti, di processo ed igienico sanitario corrispondenti all’uso lavaggio inerti, produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Brandizzo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1024-288244 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Alessio Giovanni, C.F. LSSGNN25D08A589V, con sede legale in Cambiano, Via C. Rotonda, 98 (codice utenza TO12696), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1150-306333 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Soc. Calcestruzzi S.p.a., P.IVA 01038320162, con sede legale in Moncalieri, Strada Antica di Villastellone, 28 (codice utenza TO12700), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso processo industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1213-315806 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gioannini Pierantonio - C.F. GNNPNT45H02B777Z con sede legale in Carignano, Via Vinovo, 50 (codice utenza TO12705), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1251-337440 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Castagno Luigi - P.IVA 04209600016 con sede legale in Carignano, Regione San Vito, 10 (codice utenza TO12706), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Carignano e Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1475-505923 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rei Margherita - C.F. REIMGH47M70D172S con sede legale in Carignano, Strada Virle, 22 (codice utenza TO12710), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1367-393873 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galfione Bruno, P.IVA 05146790018, con sede legale in Carignano, Cascina Cantalupa, 7 (codice utenza TO12724), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico e irriguo corrispondente all’uso zootecnico e agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1333-368469 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Druetta Mario - C.F. DRTMRA34T05B777I con sede legale in Carignano, Borgata Gorra, 22 (codice utenza TO12738), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1,25 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1091-296846 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Balla Elio - C.F. BLLLEI51T15F335J con sede legale in Beinasco, Strada Rotta Palmero, 7 (codice utenza TO12758), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1020-288044 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Orbassano, C.F. 01384600019, con sede legale in Orbassano, Piazza Umberto I, 5 (codice utenza TO12766), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione attrezzature sportive corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Orbassano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1145-306199 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Giordana Eugenio, C.F. GRDGNE42E12F931U, con sede legale in None, Cascina Essa (codice utenza TO12772), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) e zootecnico da n. 4 pozzi in Comune di Castagnole Piemonte e None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1046-288399 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Paschetta Antonio e Roberto, P.IVA 02360910018, con sede legale in None, Via Case Sparse, 12 (codice utenza TO12776), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1476-505932 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Cirino Bartolomeo, P.IVA 02606760011, con sede legale in None, Via Castagnole, 67 (codice utenza TO12778), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1033-288318 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Doria Lamba Leone - C.F. DRLLNE61M03L219M con sede legale in Pinerolo, Strada Galoppatoio, 20 (codice utenza TO12793), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1361-393754 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti rappresentata dal Sig. Rubinetto Giovanni Battista, C.F. RBNGNN43H16B777Z, con sede legale in Poirino, Cascina Bagatto, 31 (codice utenza TO12829), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico e igienico sanitario corrispondente all’uso agricolo e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1296-355713 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Oddenino Luigi, C.F. DDNLGU56A04G777W, con sede legale in Poirino, Via Tetto Nuovo, 11 (codice utenza TO12839), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1238-337250 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Burzio Massimo, C.F. BRZMSM69T14L219G, con sede legale in Poirino, Via Pralormo, 23/4 (codice utenza TO12842), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1097-296959 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla comunione di utenti rappresentata da Galetto Andrea - C.F. GLTNDR74S04G674A con sede legale in Piscina, Via San Giovanni Bosco, 17 (codice utenza TO12866), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Piscina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1520-529638 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Pronotto Giuseppa C.F. PRNGPP21A65M069A e Pronotto Guglielmina, C.F. PRNGLL23A63G705A, con sede legale in Piscina, Via Airasca, 2 (codice utenza TO12869), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1029-288269 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Basano Renato, P.IVA 02974640019, con sede legale in Roletto, Via Torino, 20 (codice utenza TO13414), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Roletto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1306-356002 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Leone Antonio - C.F. LNENTN25S21I703S con sede legale in Rivarolo Canavese, Strada Chiara del Bosco, 31 - Argentera (codice utenza TO12888), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Rivarolo Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1312-356053 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Ronco Margherita, P.IVA 06452590018, con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Argentero, 13 (codice utenza TO12896), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1477-505946 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Marocco Giacomo, C.F. MRCGLM57D07H337L, con sede legale in Riva Presso Chieri, Via Tamagnone, 20 (codice utenza TO12898), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1247-337363 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gaidano Luigino, P.IVA 07261370014, con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Nuova Del Termine, 2 (codice utenza TO12900), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1026-288258 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Ferrero Mauro, C.F. FRRMRA63L29C627J, con sede legale in Riva Presso Chieri, Strada Tamagnone, 27 (codice utenza TO12912), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1207-315604 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Benedicenti Giovanni - C.F. BNDGNN66C27C627K con sede legale in Riva Presso Chieri, Via Dei Finelli, 16 (codice utenza TO12915), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico, da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1532-530066 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della domanda, datata 7.6.2006, di Ducatto Giorgio, C.F. DCTGRG56C29I137O, P.IVA 07434740010, con sede legale in San Raffaele Cimena, Via Ferrarese n. 47, e di accorpare le utenze identificate con i Codici TO12925 e TO12926 nell’unico Codice Utenza TO12925, ritenendosi annullato il codice utenza TO12926; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ducatto Giorgio la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 1,46,90 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di San Raffaele Cimena, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-04523, TO-P-04524, TO-P-04525, TO-P-04526, TO-P-04527 (codice utenza TO12925) (omissis). Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1103-297020 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Zeppegno Fiorenzo - C.F. ZPPFNZ41B17D933X con sede legale in San Raffaele Cimena, Via Ferrarese, 21 (codice utenza TO12927), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di San Raffaele Cimena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 1,25 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1285-355574 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rigoletto Giovanni - C.F. RGLGNN34C05D933Q con sede legale in San Raffaele Cimena, Via Torino, 16 (codice utenza TO12928), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 4 pozzi in Comune di San Raffaele Cimena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1084296774 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Parpaglione Riccardo - C.F. PRPRCR33E28D933G con sede legale in San Raffaele Cimena, Via Chivasso, 52 (codice utenza TO12929), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di San Raffaele Cimena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1328-368359 del 23/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Martinotti Sebastiano, P.IVA 05736010017, con sede legale in Gassino Torinese, Via Val Pallera, 38 (codice utenza TO12933), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Sciolze per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1478-505960 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Olivero Luigi, C.F. LVRLGU29H30D933S, con sede legale in Sciolze, Regione Mondesio, 54 (codice utenza TO12934), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Sciolze per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1030-288274 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Quattro Societa’ Semplice, P.IVA 02321140010, con sede legale in Santena, Via Avataneo, 22 (codice utenza TO12942), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 26-78616 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Girardo Antonio Pierino, P.IVA 08356050016, con sede legale in Settimo Torinese, Via Brandizzo, 52/b (codice utenza TO12960), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1305-355997 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bassoli Amadio - C.F. BSSMDA41R07F966B con sede legale in Settimo Torinese, Via Fornaci, 64 (codice utenza TO12961), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1153-306344 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Chialvo Claudio, C.F. CHLCLD64L04G674Q, con sede legale in Scalenghe, Regione David, 7 (codice utenza TO12974), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1284-355553 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Scarafia Eligio, C.F. SCRLGA33L03L948Y, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Luca, 97 (codice utenza TO13419), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1479-505978 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Pansa Giovanni, C.F. PNSGNN52B04B894Z, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Madonna Degli Orti, 1 (codice utenza TO13421), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1142-306169 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Montaldo Giacomo, P.IVA 07430070016, con sede legale in Villastellone, Via Tetti Mauriti (codice utenza TO13422), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Villastellone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1248-337391 del 09/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fassi Mattia, C.F. FSSMTT51P26L948V, con sede legale in Villafranca Piemonte, Via Galliano, 29 (codice utenza TO13426), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1154-306352 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agricola Isola di Allasia Mario Pio, P.IVA 06190140019, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Nicola, 36 (codice utenza TO12998), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) e zootecnico da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1480-505990 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Bressi Fiorenzo, P.IVA 03809160017, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Cantogno, 39 (codice utenza TO13434), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1481-506003 del 06/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Mellica Pietro, C.F. MLLPTR50C09L948R, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Bussi, 14 (codice utenza TO13436), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1164-306515 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Galliano Pasquale, C.F. GLLPQL41D15C404J, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione San Luca, 44 (codice utenza TO13017), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1019-288035 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Fiat Center Italia S.p.a., P.IVA 07016530011, con sede legale in Torino, Corso Bramante, 15 (codice utenza TO13036), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irrigazione aree verdi private corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1079-296739 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Seves S.p.a., P.IVA 13163090155, con sede legale in Parma, Viale Solferino, 28 (codice utenza TO13040), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1289-355645 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Piovano Francesco - C.F. PVNFNC32R11L219X con sede legale in Trofarello, Via Xxv Aprile, 7 (codice utenza TO13052), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1201-315473 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Nabot Adriano - P.IVA 02396140010 con sede legale in Baldissero Canavese, Via Castellamonte, 11 (codice utenza TO13054), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torre Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1355-393318 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Sig.ra Marengo Irene, C.F. MRNRNI74B64B777W, con sede legale in Castagnole Piemonte, Via Diaz, 5 (codice utenza TO13071), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1090-296841 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Rebaudengo Ermanno e Ferdinando s.s. - P.IVA 03605210016 con sede legale in Cavour, Frazione Zucchea, 16 (codice utenza TO13083), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1365-393826 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Gamba Angela, C.F. GMBNGL49E68I702S, con sede legale in Settimo Vittone, Frazione Torre Daniele, 52 (codice utenza TO13097), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso allevamento bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Vittone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1531-530046 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Moncalvo Renato - C.F. MNCRNT52B23L219Y con sede legale in Settimo Torinese, Via Palestro, 12 (codice utenza TO13100), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1021-288196 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla C.E.S.P. S.c.r.l., P.IVA 01807520018, con sede legale in Cafasse, Via Droetto, 8 (codice utenza TO13104), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio strade ed antincendio corrispondenti all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 3 pozzi in Comune di Sant’Ambrogio di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1143-306179 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Onda S.r.l., P.IVA 07559560011, con sede legale in Bussoleno, Piazza Del Moro, 6 (codice utenza TO13128), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso autolavaggio corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Ozegna per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1082-296761 del 18/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Sopegno Anna, P.IVA 06392210016, con sede legale in Cantalupa, Via San Martino, 6 (codice utenza TO13131), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1364-393795 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Fauda Carlo, C.F. FDACRL46C03L948Q, con sede legale in Villafranca Piemonte, Frazione Madonna Orti, 58 (codice utenza TO13480), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e allevamento bestiame corrispondente all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 2 pozzi in Comune di Villafranca Piemonte per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1517-529493 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) di prendere atto della domanda, datata 13.6.2006, della Az. Agricola Ponzio Giovanni, P.IVA 07417840019, con sede legale in Nichelino, Via Vernea n. 74, la quale subentra nella titolarità dell’autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D. n. 536-263665 del 30.11.2001 a Ponzio Filippo (Cod. utenza TO11617) e conseguentemente di accorpare le utenze identificate con i Codici TO13157, TO11617 nell’unico Codice Utenza TO13157, ritenendosi annullato il codice utenza TO11617; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, Azienda Agricola Ponzio Giovanni la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo (corrispondente all’uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 5,05 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Nichelino, Carignano descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-04218, TO-P-00418 (codice utenza TO13157); (omissis) Avverso al presente provvedimento é ammessa, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione, impugnazione innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze. (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1043-288380 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Sig. Coalova Chiaffredo, C.F. CVLCFF46B19G674Q, con sede legale in Pinerolo, Via Asvisio, 126 (codice utenza TO13168), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1300-355947 del 17/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Viola Michelino - C.F. VLIMHL38H17M122T con sede legale in Volpiano, Via Padova, 4 (codice utenza TO13171), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di Settimo Torinese e Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1028-288265 del 11/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Canavera & Audi S.r.l. - P.IVA 00475820015 con sede legale in Corio, Regione Malone, 6 (codice utenza TO13177), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Rivara per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1141-306166 del 25/09/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Edilcave Torino S.r.l., P.IVA 05656860011, con sede legale in Torino, Strada del Bramafame, 52 (codice utenza TO13180), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti da n. 3 pozzi in Comune di Torino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1363-393774 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cave Germaire S.p.a., P.IVA 04958770010, con sede legale in Carignano, Regione Germaire (codice utenza TO13487), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso lavaggio inerti ed igienico sanitario corrispondenti all’uso lavaggio inerti e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo e n. 1 lago di cava in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1530-530030 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Associazione Gruppo Abele - P.IVA 02119660013 con sede legale in Torino, Via Giolitti, 21 (codice utenza TO13490), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Andezeno per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1454-481156 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Zucco Giuseppe - P.IVA 06248280015 con sede legale in Casalborgone, Via Battaglia, 45 (codice utenza TO13506), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Casalborgone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1453-481142 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Marchesa Di Sant’Agostino - C.F. 85011050011 con sede legale in Cavour, Via Giolitti, 70 (codice utenza TO13517), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1452-481127 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gallo Guido - C.F. GLLGDU59B25G674H con sede legale in Torino, Via Cesare Battisti, 7 (codice utenza TO13523), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Campiglione Fenile per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1529-530013 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ferrero Rosalia - C.F. FRRRSL40R52L048K con sede legale in Carignano, Tetti Borletti, 2 (codice utenza TO13540), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1360-393744 del 02/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Gerbino Michele - P.IVA 01080060013 con sede legale in Carignano, Cascina Monfalcone, 40 (codice utenza TO13541), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 6 pozzi in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 26 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1548-535484 del 15/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cordero Valerio - C.F. CRDVRP72P04B791B con sede legale in Carmagnola, Via Torino, 662 (codice utenza TO13549), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Secondo quanto richiesto dal Parco fluviale del Po torinese, la portata massima istantanea estratta dal pozzo in questione non potrà essere superiore a 12,40 l/s. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1547-535464 del 15/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla La Miniera S.a.s. - P.IVA 06191990016 con sede legale in Lessolo, Via Miniere, 9 (codice utenza TO13604), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso idroelettrico corrispondente all’uso energetico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Lessolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1542-530507 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Rol Mario - P.IVA 02571010012 con sede legale in Macello, Regione Giairasse, 7 (codice utenza TO13615), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1546-535451 del 15/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Lisa Fiorino - C.F. LSIFRN56R27B777Z con sede legale in Carignano, Via Salotto, 14 (codice utenza TO13617), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1541-530501 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Gigi Ollearo S.p.a. - P.IVA 03789440017 con sede legale in Piverone, S.S. 228, 114 (codice utenza TO13631), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piverone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 20-78409 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Caviasso Michele - C.F. CVSMHL42S20F931D con sede legale in None, Via Beinasco, 13 (codice utenza TO13640), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 3 pozzi in Comune di None per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1545-535439 del 15/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Peiretti Paolo - C.F. PRTPLA23T06G152C con sede legale in Osasio, Via Amoretti, 19 (codice utenza TO13646), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Osasio per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 24-78586 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Barra Romano - C.F. BRRRMN56L05E988F con sede legale in Poirino, Via G. Leopardi, 2 (codice utenza TO13653), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1540-530491 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rosso Bartolomeo - P.IVA 01553740018 con sede legale in Pecetto Torinese, Via Tetti Canape, 19 (codice utenza TO13667), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico, irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondenti all’uso civile ed agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi e n. 1 sorgente in Comune di Pecetto Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 23-78467 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Associazione Pescatori Val Chisone e Germanasca - P.IVA 05920330015 con sede legale in Perosa Argentina, Via Don Bosco, 1 (codice utenza TO13668), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo, da n. 1 sorgente in Comune di Perrero per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. Il concessionario é tenuto, entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di concessione preferenziale e di consegna della targa, ad applicare a propria cura e spese la targa riportante il codice identificativo univoco di ciascuna opera di captazione approvata con il presente disciplinare; detta targa dovrá venire applicata alla struttura esterna dell’opera di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile. Il concessionario é responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa, che deve risultare sempre chiaramente leggibile, ed in caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione é tenuto a richiederne, a propria cura e spese, la sostituzione alla Autoritá competente. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. Art. 7 - Durata della concessione: Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione é accordata per un periodo di anni 40 successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999. In caso di mancato rinnovo della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia si applicano le disposizioni di cui all’Allegato E del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1544-535423 del 15/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Selghis Calcestruzzi S.p.a. - P.IVA 00185490042 con sede legale in Villanova Solaro, Strada Scarnafigi, 1 (codice utenza TO13684), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale (di processo) corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1451-481114 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Valsania Claudio - P.IVA 08209230013 con sede legale in Riva Presso Chieri, Cascina Vercellina, 17 (codice utenza TO13697), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso zootecnico, da n. 1 pozzo in Comune di Riva Presso Chieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 21-78425 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Casagrande - P.IVA 04116930019 con sede legale in Settimo Torinese, Via Fornaci, 76/C (codice utenza TO13721), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Settimo Torinese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1539-530483 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agricola Griva Michele - P.IVA 07417980013 con sede legale in Santena, Vicolo Monte Bianco, 3 (codice utenza TO13733), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1549-535505 del 15/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla La Selpo S.r.l. - P.IVA 01978430047 con sede legale in Saluzzo, Corso IV Novembre, 6/c (codice utenza TO13793), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso di processo industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Trana per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 35-78804 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Cavallero Giuseppe - P.IVA 04521920019 con sede legale in Volpiano, Via Lombardore, 153 (codice utenza TO13808), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo, da n. 2 pozzi e n. 2 sorgenti in Comune di Volpiano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1450-481099 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Gruppo Pescatori Sportivi Alta Val Chiusella - P.IVA 05920460010 con sede legale in Vico Canavese, Via Monte Marzo, 13 (codice utenza TO13809), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso piscicolo, da n. 2 sorgenti in Comune di Vico Canavese per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1538-530476 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cinquatti Maria - P.IVA 04054480019 con sede legale in Vinovo, Via Don Primo Mazzolari, 9 (codice utenza TO13811), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1449-481074 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Mollebalestra S.p.a. - P.IVA 07524810012 con sede legale in Venaria, Via Gaetano Amati, 192 (codice utenza TO13812), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso raffreddamento industriale corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Venaria per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1537-530233 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla C.I.S.L.A. S.r.l. - P.IVA 00488970013 con sede legale in Busano, Via S. Bruda, 28 (codice utenza TO13824), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso industriale di processo corrispondente all’uso produzione beni e servizi di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Busano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 34-78784 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bolla Teresa - C.F. BLLTRS40A43I490E con sede legale in Scalenghe, Regione Alberetta, 4 (codice utenza TO13832), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 33-78772 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Boretto Oscar - P.IVA 08370030010 con sede legale in Scalenghe, Via Valentino, 14 (codice utenza TO13848), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 2 pozzi in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1536-530215 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Donetto Antonio - C.F. DNTNTN51C16B894R con sede legale in Casalgrasso, Via Torino, 48 (codice utenza TO13852), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1535-530209 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, all’ Acquedotto Rurale Perla’ - C.F. 94518090017 con sede legale in Bobbio Pellice, Borgata Perla’, 3 (codice utenza TO13879), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso abbeveraggio bestiame corrispondente all’uso zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 sorgente in Comune di Villar Pellice per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) .L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 31-78748 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Giordana Luciano, Angelo e Aldo - P.IVA 02617390014 con sede legale in Leini’, Via Fornacino, 5 (codice utenza TO13939), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 5 pozzi in Comune di Leini’ per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 30-78718 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Salusse Pierfranco - C.F. SLSPFR67L28G674I, con sede legale in Airasca - Via Gabellieri (codice utenza TO13958), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Airasca per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 29-78685 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Darò Giuseppina P.IVA 04210710010 - con sede legale in Cercenasco - Via Piave n. 14 (codice utenza TO13978), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1534-530114 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bonino Lucia - C.F. BNNLCN33C43L898X con sede legale in Vigone - Vicolo Losana n. 3 (codice utenza TO14020), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 4 pozzi in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1448-480987 del 29/11/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Marchisone Giovanni Battista C.F. MRCGNN35E10L898E con sede legale in Vigone - Via Nino Buffa n. 15 (codice utenza TO14021), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1518-529567 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Troticoltura Delle Sorgenti - P.IVA 03606300014 con sede legale in Torino, Via Tesso 13/A (codice utenza TO14034), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso troticoltura corrispondente all’uso piscicolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chialamberto per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 134-231456 del 26/02/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agricola Pautasso f.lli di Pautasso Piergiorgio P.IVA 09129030012 con sede legale in Scalenghe, Cascina Campolungo, 8/A (codice utenza TO14058), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all’uso agricolo e zootecnico di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 7 pozzi in Comune di Scalenghe e Cercenasco per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1519-529620 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Doglione Mario - P.IVA n. 07081390010 con sede legale in Carignano - Str. Saluzzo n. 92 (codice utenza TO14089), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1543-530511 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Salusso Giovanni Battista - C.F. SLSGNN32R14I490Y con sede legale in Scalenghe - Via Sant’Anna n. 2 (codice utenza TO14097), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 28-78671 del 22/01/2007: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Vilmas s.n.c. - P.IVA 06573460018 con sede legale in Moncalieri, Via Fossano, 8 (codice utenza TO14136), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso igienico sanitario corrispondente all’uso civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1209-315793 del 02/10/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Borello Giuseppe - C.F. BRLGPP53D20A941S con sede legale in Bollengo, Via Piane Inferiori, 2 (codice utenza TO14783), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo bnt corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Bollengo per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal PTA (omissis)”.



Provincia di Torino
Servizio Gestione Risorse Idriche

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 1524-529934 del 14/12/2006: “Il Dirigente (omissis) determina 1) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilitá dell’acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Galfrè Michele - C.F. GLFMHL51M02L948P con sede legale in Pinerolo, Stradale Poirino, 111 (codice utenza TO14791), la concessione preferenziale di derivazione d’acqua ad uso irriguo corrispondente all’uso agricolo di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantitá definite nel disciplinare di concessione; (omissis) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (omissis)”

- Disciplinare di concessione: “(omissis) Art. 6 Condizioni particolari. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l’accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (omissis) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l’emungimento dell’acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canonne demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l’installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L’Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (omissis).