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Bollettino Ufficiale n. 23 del 07 / 06 / 2007

Codice 25.9
D.D. 5 aprile 2007, n. 557

Ditta: European Nautic Service s.r.l. Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di pontili galleggianti d’approdo per fornire servizi complementari ed ausiliari realizzati all’interno del porto turistico regionale di Verbania nel Comune di Verbania situati antistanti il mapp.le censiti al N.C.T. n. 120 del Fg. 76. Lago Maggiore - Comune di Verbania

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

che alla ditta European Nautic Service s.r.l. di Verbania nella persona dell’Amministratore Unico della società Sig. Garofalo Ciro, con sede a Cannobio in Via Castello, 25, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di pontili galleggianti d’approdo per fornire servizi complementari ed ausiliari realizzati all’interno del porto turistico regionale di Verbania nel Comune di Verbania situati antistanti il mapp.le censiti al N.C.T. n. 120 del Fg. 76.

Il presente nulla osta ai soli fini idraulici prevede le opere complementari, che sono state poste nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) l’ancoraggio dei pontili ai corpi morti dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dell’acqua sia nel caso di minima che in quello di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva anche senza la presenza della passerella d’accesso;

3) i pontili galleggianti dovranno essere posizionati in modo tale da non compromettere e danneggiare il molo di sopraflutto;

4) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento anche in relazione alle sollecitazioni indotte dal e al muro di sostegno della rampa da parte della passerella d’accesso ai pontili galleggianti, la quale in caso di forti innalzamenti o abbassamenti della quota del Lago Maggiore dovrà essere obbligatoriamente rimossa in quanto non in grado di sopportare le forti variazioni del pelo libero dell’acqua;

5) resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

6) il Sig. Garofalo Ciro quale Amministratore Unico della Società è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

7) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, dovrà verificare ed ottenere, se non già in possesso anche parziale, ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole