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Bollettino Ufficiale n. 23 del 07 / 06 / 2007
Codice 25.3
D.D. 3 aprile 2007, n. 526
R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 15/07 per la realizzazione di opere di difesa spondale del Rio Maggiore presso lassociazione sportiva di Via Caudana in Comune di Castiglione Torinese. Ditta: Comune di Castiglione Torinese
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Castiglione Torinese ad eseguire le opere in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale e trasversale dellalveo del corso dacqua in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione, i cui piani di appoggio dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno mt. 1,50, relativamente alle scogliere, e di almeno mt. 2, relativamente al taglione di protezione della soglia antierosiva, rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le opere di difesa dovranno essere adeguatamente attestata e raccordate a monte e a valle in corrispondenza di eventuali manufatti esistenti al fine sia di garantire il regolare deflusso delle acque anche nei tratti di collegamento delle strutture, sia di evitare linsorgere di fenomeni di rigurgito e di aggiramento da parte della corrente;
4. le difese longitudinali dovranno essere idoneamente immorsate nellesistente sponda mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
5. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente piano campagna;
6. i massi costituenti le scogliere e la soglia antierosiva di fondo alveo dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dallalveo del corso dacqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare: dovranno avere volume non inferiore a 0,70mc e peso superiore a 17,0 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente lidoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;
7. il materiale litoide, pari a 558,66m3, proveniente dagli scavi in area demaniale, già acquistato dal Comune di Castiglione Torinese in qualità di stazione appaltante dei lavori di che trattasi, come da richiesta dello stesso comune in data 25/01/2007 prot. n. 739 e da sua successiva nota di trasmissione dei versamenti dovuti (canone erariale e altri oneri) recante prot. n. 1866 del 08/03/2007, potrà essere prelevato dallalveo solo a seguito del perfezionamento delliter istruttorio, da parte di questo Settore, per il rilascio dellapposito disciplinare di concessione demaniale secondo le procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002; il materiale litoide non oggetto delle procedure di acquisizione anzidette, comunque proveniente dai lavori di scavo nellalveo catastale, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo e portato a discarica;
8. le sponde, le eventuali opere di difesa esistenti e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
9. durante lesecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
11. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
12. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dellarea demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo), in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche agli interventi autorizzati, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
15. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
16. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D. Lgs. 490/1999-vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989-vincolo idrogeologico-ecc).
Con il presente provvedimento è autorizzata loccupazione del sedime demaniale per la realizzazione dellopera di che trattasi. Con successivo atto verrà rilasciato leventuale provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione delle aree demaniali in questione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi