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Bollettino Ufficiale n. 23 del 07 / 06 / 2007

Codice 25.7
D.D. 23 marzo 2007, n. 475

Nulla osta ai soli fini idraulici per la posa di un pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Arona, loc. Corso Europa. Ditta: Yacht Club Arona

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che allo Yacht Club Arona con sede in Arona, via Monte Rosa 53, possa essere rilasciata l’autorizzazione per la posa di un pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Arona, località corso Europa.

Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituito al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico dello Yacht Club Arona ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) lo Yacht Club Arona è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

3) l’ancoraggio del pontile galleggiante dovrà essere realizzato in maniera da permettere il galleggiamento del pontile stesso sulla superficie dell’acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare il pericolo di deriva;

4) dovrà essere assicurata la stabilità del piano di imposta delle fondazioni indirette del manufatto al fine di evitarne il danneggiamento dandone la massima garanzia di solidità in relazione alle sollecitazioni indotte dal pontile nelle varie situazioni di livello del lago, dalla forza dei venti, dal moto ondoso e dalle imbarcazioni anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente alla posa del pontile galleggiante.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Manlio Ramasco