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Bollettino Ufficiale n. 23 del 07 / 06 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Ordinanza n 26.792/G-I-4-019/073 - Concessioni di piccole derivazioni d’acqua da sorgenti tributarie del bacino del torrente Viona, ubicate in Comune di Donato, ad uso potabile, accordate con D.D. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000, n. 3 al Comune di Camburzano e con D.D. della Provincia di Biella 23 settembre 2003, n. 3.988 al Comune di Mongrando. Istanza congiunta in data 20 aprile 2006 dei Comuni concessionari per variante sostanziale alle opere di presa dell’acqua

Il Dirigente di Settore

Premesso che con D.D. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000, n. 3, è stato accordato al Comune di Camburzano il rinnovo in sanatoria con varianti della concessione già oggetto del D.P.G.R. n. 2.367 in data 15 luglio 1974 e più precisamente per continuare a derivare litri al secondo massimi 4 e litri al secondo medi 2 d’acqua per mezzo di due sorgenti tributarie del bacino del torrente Ingagna, ubicate in località “Riffreddo” del Comune di Donato, ad uso potabile (fornitura di acqua a terzi ad uso consumo umano mediante rete di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse) del medesimo Comune di Camburzano, con restituzione dei reflui di scarico mediante la fognatura pubblica, nei torrenti Vobbia ed Elvo rispettivamente in territorio dei Comuni di Camburzano ed Occhieppo Inferiore;

Preso atto che la suddetta concessione, per effetto della predetta D.D. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000, n. 3, è stata accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 1986, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione e che, pertanto, verrà a scadere in data 31 dicembre 2015;

Dato atto che con successiva D.D. della Provincia di Biella 23 settembre 2003, n. 3.988, è stato accordato al Comune di Mongrando il rinnovo con varianti in sanatoria della concessione già oggetto del D.M. 6 giugno 1953, n. 2.172, per continuare a derivare direttamente da cinque sorgenti tributarie del bacino del torrente Ingagna facenti, comunque, parte di un gruppo di sette sorgenti ubicate in località “Rifreddo” del Comune di Donato, litri al secondo massimi e continui 10 d’acqua, ad uso potabile, (fornitura di acqua a terzi ad uso consumo umano mediante rete di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse) del medesimo Comune di Mongrando, con obbligo di restituzione delle colature, eccedenze e reflui di scarico nello stesso bacino del torrente Ingagna in Comune di Mongrando;

Preso atto che la suddetta concessione, per effetto della predetta D.D. della Provincia di Biella 23 settembre 2003, n. 3.988, è stata accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 6 giugno 1983, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione e che, pertanto, verrà a scadere in data 5 giugno 2013;

Richiamata la propria precedente D.D. della Provincia di Biella 10 marzo 2003, n. 986, con la quale i Comuni di Camburzano e Mongrando sono stati autorizzati, ai sensi dell’articolo 50, del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e ss.mm.ii., ad attuare alcune varianti alle opere costituenti le derivazioni d’acqua oggetto delle DD.DD. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000, n. 3 assentita al Comune di Camburzano e del D.M. 6 giugno 1953, n. 2.172 in corso di rinnovo chiesto dal Comune di Mongrando con istanza in data 22 marzo 1990 e 13 aprile 1995, allo scopo di ripristinare l’originaria capacità idrica delle sorgenti stesse nel frattempo venuta sensibilmente a diminuire, secondo le modalità indicate nelle istanze datate 28 maggio 2002 e nel progetto datato maggio 2002 e firmato dal Dr. Geologo Riccardo Casoli, ad esse allegato;

Preso atto che i lavori di realizzazione degli interventi di cui sopra, secondo quanto risultante dalla Relazione Finale di regolare Esecuzione del Direttore dei Lavori, datata novembre 2005 e firmata dal Dr. Geologo Riccardo Casoli, con studio in Biella, hanno avito inizio in data 1 settembre 2003 e si sono regolarmente conclusi in data 22 settembre 2003;

Vista ora l’istanza congiunta in data 20 aprile 2006 con la quale i Comuni di Camburzano e Mongrando hanno chiesto il rilascio di specifica variante sostanziale alle concessioni sopra citate e prevista dall’articolo 27 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R e ss.mm.ii., per poter continuare a derivare le rispettive quantità d’acqua invariate e previste dai medesimi titoli, secondo le nuove modalità risultanti dagli interventi autorizzati con D.D. della Provincia di Biella 10 marzo 2003, n. 986 e già realizzati e conclusi per effetto dell’articolo 50 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1.775 e ss.mm.ii.;

Rilevato che le sette sorgenti tributarie del bacino del torrente Ingagna oggetto del presente provvedimento, in ogni caso, concorrono tutte al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili dei Comuni di Camburzano e di Mongrando, i quali provvedono a ripartire la portata derivabile complessiva di litri al secondo medi 12, nella misura di litri al secondo medi 10 a favore del Comune di Mongrando e di litri al secondo medi 2 a favore del Comune di Camburzano;

Vista la Legge Regionale 30 aprile 1996, n. 22 e successiva 7 aprile 2003, n. 6;

Vista la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte 29 luglio 2003, n. 10/R, emanato in attuazione della L.R. 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 15/R e successivo 10 ottobre 2005, n. 6/R;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n. 15/R;

ordina

1. che la domanda datata 20 aprile 2006, presentata congiuntamente dai Comuni di Camburzano e Mongrando, sia depositata, unitamente agli atti di progetto ad essa allegati, presso il Settore Tutela Ambientale e Agricoltura - Servizio Risorse Idriche dell’Amministrazione Provinciale di Biella per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 7 giugno 2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d’Ufficio;

2. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione “Annunci Legali ed Avvisi”;

Copia della presente ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta, oltre che all’Albo Pretorio della Provincia di Biella, anche all’Albo Pretorio dei Comuni di Donato, Camburzano, Mongrando ed Occhieppo Inferiore, nonché le informazioni caratteristiche della derivazione d’acqua in essa contenute saranno inserite per il medesimo periodo sempre nella sezione “Annunci Legali ed Avvisi”, alla voce “Atti di altri Enti”, del sito Internet della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate non oltre 15 giorni dall’inizio della su accennata pubblicazione, al Settore Tutela Ambientale e Agricoltura dell’Amministrazione Provinciale di Biella, ovvero all’Ufficio Comunale presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza, corredata da sintesi non tecnica/progetto della derivazione, viene trasmessa per l’espressione di eventuale parere previsto dall’articolo 11, comma 3, del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n. 10/R, all’A.R.P.A. di Biella, al “Comando Militare Regionale Piemonte - Sezione Infrastrutture/Alloggi” di Torino, alla A.S.L. competente, all’Autorità d’Ambito n. 2 “Biellese -Vercellese - Casalese” di Vercelli ed al Comune di Donato, oltre che ai Comuni concessionari richiedenti.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza al Settore “Meteo Idrografico” competente, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio U.S.T.I.F. di Settimo Torinese (TO), al Ministero per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, all’Agenzia del Demanio di Torino, al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese di Vercelli, al Consorzio d’Irrigazione Ovest Sesia di Vercelli, alla Regione Piemonte - Servizio Tutela Beni Ambientali, alle Comunità Montane “Alta Valle Elvo” di Graglia, “Bassa Valle Elvo” di Occhieppo Superiore ed ai competenti soggetti gestori del servizio idrico integrato per conto di ciascun Comune.

La presente ordinanza vale quale comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, della L. 7 agosto 1990, n. 241. A tal proposito si informa che:

- l’Amministrazione procedente è la Provincia di Biella;

- l’Organo competente al rilascio dell’atto finale è il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura, Dr. Giorgio SARACCO;

- l’Ufficio interessato è il Servizio Provinciale Risorse Idriche, con sede in 13900 Biella, Via Q. Sella, n. 12 (accesso da Piazza Unità d’Italia), telefono 015/8480762, fax 015/8480740, e-mail acque@provincia.biella.it;

- il Funzionario responsabile del procedimento amministrativo è il Dr. Marco Pozzato;

- il Funzionario referente per la pratica è il Geom. Lucio Menghini;

Le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La visita locale d’istruttoria di cui all’articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 21003, n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 24 luglio 2007, con ritrovo alle ore 10:30 presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Donato. Detta visita, a termini del 1 comma, dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell’articolo 14, della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Nel corso della visita locale i rappresentanti delle amministrazioni comunali sono tenuti ad esprimere il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia relativamente alle opere della derivazione, se necessaria.

La pubblicazione della domanda è fatta anche agli effetti della dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste in progetto.

I funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.

Si informa che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall’articolo 11, comma 1, del citato regolamento regionale.

Biella, 22 maggio 2007

Il Dirigente di Settore
Giorgio Saracco