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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.6
D.D. 7 marzo 2007, n. 387

R.D. 523/1904 e L.R. 12/2004 - Polizia fluviale n. 4512 - Attraversamento con condotta fognaria sul Rio Venera in comune di Piozzo - Richiedente: Amministrazione Comunale di Piozzo -

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Piozzo (omissis) ad eseguire l’attraversamento del Rio Venera con la condotta fognaria secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici pervenuti, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori potranno essere realizzati solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione per l’occupazione di sedimi demaniali;

2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

4. durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall’autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E’ fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

7. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

8. il Comune autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie per il buon mantenimento dell’attraversamento

9. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

10. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia. ( autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004- vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc..)

Il presente provvedimento costituisce titolo per la concessione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Dirigente responsabile
Carlo Giraudo