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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 25.3
D.D. 21 febbraio 2007, n. 315

R.D. 523/1904 e L.R.12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4114/2007 per il mantenimento di difese spondali e briglia sul rio Dora con interventi di sistemazione delle medesime, consolidamento delle fondazioni del fabbricato esistente in sponda dx, in corrispondenza del civico n. 44 di Via Rivodora, in Castiglione Torinese.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, le Ditte Rossini Mirella e Pilone Rosa Maria : A) in sanatoria, il mantenimento della briglia, della platea di valle e delle connesse difese esistenti; B) l’esecuzione delle opere di ripristino - consolidamento di cui in premessa, interferenti con l’alveo del Rio Dora, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano d’appoggio dovrà essere posto nel rispetto di quanto previsto dai disegni di progetto agli atti, ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. la scogliera posta in sx a valle della briglia dovrà essere intasata di cls sino alla sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione della stessa;

4. i massi costituenti la difesa spondale ed il ritombamento della platea di valle della briglia dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; i massi, di cava, dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li;

5. le opere longitudinali di difesa-consolidamento poste a valle della briglia dovranno essere idoneamente collegate alla struttura della medesima briglia e realizzate in modo da ottenere il minimo ingombro in alveo, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto;

6. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna, nel rispetto delle indicazioni riportate sulle tavole di progetto;

7. tutti gli interventi di sistemazione non dovranno determinare, in nessun caso, la variazione altimetrica dell’attuale piano campagna, né determinare modifiche all’assetto morfologico ed idraulico delle sponde così come peraltro previsto dall’art. 29 delle Norme di Attuazione del P.A.I. dell’Autorità di Bacino del Fiume Po;

8. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché l’utilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;

9. l’eventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

11. durante l’esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua; è fatto divieto di sosta di mezzi in alveo ;

12. nel corso dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza idraulica, (Piano Operativo), dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, interdetto l’accesso all’area a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie all’eliminazione di situazioni di pericolo;

13. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 12 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, l’esecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

14. l’autorizzazione si intende rilasciata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

17. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

18. ai sensi della l.r. 12/2004 e Regolamento approvato con D.P.G.R. 14/R in data 06.12.2004, è autorizzata l’occupazione del sedime appartenente al demanio idrico per il mantenimento/realizzazione delle opere; con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale circa l’occupazione delle aree demaniali in questione, rimanendo fatto salvo quanto verrà stabilito in merito alla richiesta di acquisto di aree demaniali ai sensi del D.Lgs 212/2003;

19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

20. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi