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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22
Codice 25.3
D.D. 21 febbraio 2007, n. 315
R.D. 523/1904 e L.R.12/2004. Autorizzazione idraulica n. 4114/2007 per il mantenimento di difese spondali e briglia sul rio Dora con interventi di sistemazione delle medesime, consolidamento delle fondazioni del fabbricato esistente in sponda dx, in corrispondenza del civico n. 44 di Via Rivodora, in Castiglione Torinese.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di autorizzare ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, ed ai fini della gestione del demanio idrico, ai sensi della l.r. 12/2004, le Ditte Rossini Mirella e Pilone Rosa Maria : A) in sanatoria, il mantenimento della briglia, della platea di valle e delle connesse difese esistenti; B) lesecuzione delle opere di ripristino - consolidamento di cui in premessa, interferenti con lalveo del Rio Dora, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente allosservanza delle seguenti prescrizioni:
1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in alveo nei riguardi sia delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, particolarmente per le fondazioni il cui piano dappoggio dovrà essere posto nel rispetto di quanto previsto dai disegni di progetto agli atti, ad una quota comunque inferiore di almeno m. 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. la scogliera posta in sx a valle della briglia dovrà essere intasata di cls sino alla sommità mantenendo i giunti aperti per la parte in elevazione della stessa;
4. i massi costituenti la difesa spondale ed il ritombamento della platea di valle della briglia dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; i massi, di cava, dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc. e peso superiore a 8,0 q.li;
5. le opere longitudinali di difesa-consolidamento poste a valle della briglia dovranno essere idoneamente collegate alla struttura della medesima briglia e realizzate in modo da ottenere il minimo ingombro in alveo, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente-di progetto;
6. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad unaltezza non superiore alla quota dellesistente piano di campagna, nel rispetto delle indicazioni riportate sulle tavole di progetto;
7. tutti gli interventi di sistemazione non dovranno determinare, in nessun caso, la variazione altimetrica dellattuale piano campagna, né determinare modifiche allassetto morfologico ed idraulico delle sponde così come peraltro previsto dallart. 29 delle Norme di Attuazione del P.A.I. dellAutorità di Bacino del Fiume Po;
8. le operazioni in alveo dovranno essere praticate con le dovute cautele e sorveglianze del caso, in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici che corredano la presente; durante il corso dei lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica nonché lutilizzo dei materiali medesimi, ad interruzione del regolare deflusso delle acque, per la formazione di accessi o per facilitare le operazioni stesse;
9. leventuale materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
10. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
11. durante lesecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua; è fatto divieto di sosta di mezzi in alveo ;
12. nel corso dei lavori, in caso di preannuncio della piena, per la sicurezza idraulica, (Piano Operativo), dovrà essere attivata idonea sorveglianza ed, eventualmente, interdetto laccesso allarea a mezzi e persone, attivando, nel corso della piena, tutte le azioni necessarie alleliminazione di situazioni di pericolo;
13. i lavori in argomento dovranno essere completati entro il termine di mesi 12 dalla data della presente, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze ; è fatta salva leventuale concessione di proroga, su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, lesecuzione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
14. lautorizzazione si intende rilasciata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
15. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
16. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
17. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
18. ai sensi della l.r. 12/2004 e Regolamento approvato con D.P.G.R. 14/R in data 06.12.2004, è autorizzata loccupazione del sedime appartenente al demanio idrico per il mantenimento/realizzazione delle opere; con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale circa loccupazione delle aree demaniali in questione, rimanendo fatto salvo quanto verrà stabilito in merito alla richiesta di acquisto di aree demaniali ai sensi del D.Lgs 212/2003;
19. dovrà essere trasmessa, a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
20. prima dellinizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi (autorizzazioni edilizie, di cui al d.lgs 42/2004 vincolo paesistico, l.r 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi