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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 26.4
D.D. 11 aprile 2007, n. 147

Lago di Mergozzo. Comune di Mergozzo. Parere ai fini della disciplina della navigazione relativo allo svolgimento di una frazione di nuoto inserita nella gara di triathlon denominata “Triathlon Internazionale di Mergozzo - V.C.O.”, indetta dalla Societa’ Dimensione Sport, organizzata per il giorno 16 settembre 2007

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di esprimere parere favorevole in ordine alla disciplina della navigazione allo svolgimento, di una frazione di nuoto inserita nella gara di triathlon denominata “Triathlon Internazionale di Mergozzo - V.C.O.” nello specchio acqueo ubicato di fronte all’abitato di Mergozzo, indetta per il giorno 16 settembre 2007 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 e organizzata dalla Società Dimensione Sport con sede a Mergozzo.

Gli organizzatori sono tenuti ad ottemperare alle seguenti prescrizioni:

1) Le unità di navigazione facenti parte dell’organizzazione dovranno esporre a bordo dell’unità stessa, in maniera ben visibile, drappo rosso di identificazione;

2) L’Avviso ai naviganti dovrà essere esposto presso l’Albo Pretorio del Comune di Mergozzo, e gli organizzatori della manifestazione dovranno garantirne la massima diffusione presso l’area interessata.

3) Gli organizzatori sono tenuti ad informare ogni altra Autorità od Ente interessato, per i provvedimenti di rispettiva competenza.

4) Di disporre nel tratto di lago di Mergozzo antistante l’abitato di Mergozzo sino a circa 800 metri dalla riva il giorno 16 settembre 2007 dalle ore 10.30 alle ore 12.00 circa, la sospensione totale della navigazione e di ogni altra attività non compatibile con la manifestazione limitatamente al campo di gara, durante lo svolgimento della stessa, la cauta navigazione nell’area circostante (fatte salve le unità direttamente impegnate nella manifestazione).

5) Gli organizzatori, in quanto responsabili della manifestazione, dovranno adottare ogni utile provvedimento necessario ad assicurare la sicurezza e l’incolumità delle persone direttamente o indirettamente coinvolti dalla stessa.

6) Le eventuali boe che dovessero essere poste per la delimitazione del campo di gara, se lasciate in loco durante la notte, dovranno essere opportunamente segnalate. Il recupero delle stesse dovrà avvenire senza lasciare sul fondo corpi morti.

Qualora non venissero osservate le disposizioni di cui sopra, l’Associazione organizzatrice - premesso che l’Amministrazione Regionale è sollevata comunque da qualsiasi responsabilità - risponderà di eventuali incidenti che dovessero verificarsi in conseguenza della mancata osservanza delle succitate prescrizioni ed è punibile se il fatto non costituisce reato, ai sensi dell’art. 18 del D.P.G.R. n. 1992 del 4.5.1992 ed integrato con modifiche promulgate con D.P.G.R. n. 5/R del 14.4.2000 recante “Regolamento regionale per la disciplina della navigazione sulle acque del Lago di Mergozzo”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o della piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

Copia del provvedimento di autorizzazione dovrà essere inviato alle Forze dell’Ordine e agli Organi di Vigilanza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 8 della L.R. 8.8.1997, n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti