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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 22

Codice 16.4
D.D. 6 aprile 2007, n. 108

Art. 10 l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e valutazione di incidenza ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001, n. 16/R. “Autorizzazione della terza fase attuativa del progetto di sistemazione definitiva di subambito, nell’ambito 16 del Piano d’Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, della Cava Fale’ nel Comune di Casalgrasso (CN)”, presentato dalla Societa’ ESA Monviso S.p.A

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Per le motivazioni espresse in premessa il progetto “Autorizzazione della terza fase attuativa del progetto di sistemazione definitiva di subambito, nell’ambito 16 del Piano d’Area del Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po, della Cava Falé nel Comune di Casalgrasso (CN)” non deve essere sottoposto alla fase di valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 12 l.r. 40/1998.

2. Per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza, relativamente al Sito di Interesse Comunitario “Confluenza Po-Varaita”, (SIC IT1160013), ai sensi del D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 16/R, il progetto è valutato positivamente per le seguenti motivazioni:

- i lavori previsti in progetto e le ulteriori prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale, verificate in corso d’opera attraverso il piano di monitoraggio, non realizzano condizioni di criticità nei confronti delle caratteristiche ambientali specifiche del S.I.C.;

- la destinazione finale del sito, finalizzata alla costituzione di aree di interesse naturalistico determina l’ampliamento di habitat tipici della fauna e flora perifluviale, già riconosciuta, e la realizzazione di aree umide che costituiscono ambienti utili per la riproduzione di specie tutelate.

3. Tuttavia ai fini della conservazione in corso d’opera degli habitat naturali e delle potenzialità ambientali del S.I.C. “Confluenza Po-Varaita”, (SIC IT1160013) e per mitigare ulteriormente gli impatti sulle altre componenti ambientali, rispetto alle misure già previste dal proponente e per ottimizzare la sistemazione finale dell’area conformemente a quanto previsto dal Piano d’Area sopra citato, il progetto esecutivo dovrà contenere la seguente documentazione e necessariamente tener conto delle seguenti indicazioni:

- la predisposizione di tutte le misure atte a scongiurare il rischio di immissione di sostanze inquinanti (stoccaggi localizzati il più possibile lontano dal corso d’acqua,...) ed un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali anche sul terreno;

- relativamente alle indicazioni della tavola PF 3.2 “Progetto di valorizzazione ambientale” in merito alla densità, sesti e schemi di impianto delle aree boscate e/o cespugliate, al fine della creazione di formazioni vegetali naturaliformi, le indicazioni contenute negli atti dell’Ente Parco n. 711 del 15.4.1999, Deliberazione Consiglio Direttivo n. 66/99 del 15.11.1999 e d.d. n. 290/2003 dell’11 dicembre 2003, dovranno essere osservate sia sulle aree oggetto di futuro recupero ambientale, sia su quelle che risultano, ad oggi, già recuperate e su gran parte delle quali sono stati però sinora adottati sesti d’impianto regolari (impianto a file pressoché rettilinee) e che dovranno, pertanto, venire risistemate al fine di rendere gli impianti conformi alle citate previsioni;

- in caso di persistenza dell’attività di pesca sportiva le eventuali immissioni dovranno, così come indicato dal proponente, attenersi a specie idonee per l’ambiente lacustre in esame limitando gli interventi a quelli necessari a portare il popolamento ittico lacustre a condizioni di equilibrio ed automantenimento, per le immissioni di ittiofauna dovrà comunque essere sempre richiesto il parere preventivo dell’Ente Parco (è comunque sempre vietata l’immissione di ittiofauna alloctona);

- la redazione e presentazione della documentazione di impatto acustico relativa al sito, opportunamente redatta da un tecnico competente in acustica ambientale secondo i criteri della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004, avendo cura di riportare tutti gli elementi necessari ad una completa descrizione della situazione in esame;

- la redazione e presentazione della relazione circa gli effetti del trasporto solido in alveo e nei terreni costituenti le fasce fluviali, interessati dall’esondazione considerando la situazione morfologica originaria, quella in corso di coltivazione e la sistemazione finale, anche al fine di verificare in via più quantitativa le previsioni a suo tempo formulate e fornire gli strumenti tecnici per valutare le “Interazioni con l’assetto geomorfologico del corso d’acqua” (deliberazione 10-2002 dell’Autorità di Bacino):

4. La presente determinazione verrà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 40/1998.

5. Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto