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Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2007

Codice 23.1
D.D. 8 febbraio 2007, n. 15

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di VIA inerente al progetto “Adeguamento idraulico della Roggia Stura in Villanova Monferrato e costruzione nuovo ponte sulla ex S.S. 31 ”Del Monferrato" presso Villanova Monferrato (AL)", presentato dalla Provincia di Alessandria - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di ritenere che il progetto “Adeguamento idraulico della Roggia Stura in Villanova Monferrato e costruzione nuovo ponte sulla ex S.S. 31 ”Del Monferrato" presso Villanova Monferrato (AL)" presentato dalla Provincia di Alessandria, localizzato in comune di Villanova Monferrato, sia escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12, per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni, vincolanti ai fini dei successivi provvedimenti necessari alla realizzazione dell’intervento:

1. La progettazione definitiva dovrà prevedere la prosecuzione dell’adeguamento idraulico anche sul segmento di corso d’acqua a valle del ponte, fino al raccordo con i lotti già oggetto di precedente intervento.

2. In fase di progettazione definitiva dovrà essere redatta una esauriente relazione geologica e geotecnica, accompagnata da un’accurata indagine geopedologica volta a definire la stratigrafia e la natura dei suoli agrari impermeabili che, nelle aree a margine dell’opera, non dovranno in alcun caso essere danneggiati dai lavori o subire impatti negativi che possano riflettersi sulla risicoltura.

3. Il tratto di alveo con sezione di ricalibratura di tipo B dovrà essere realizzato in maniera da presentare, al termine dei lavori, caratteristiche morfologiche di naturalità (quali irregolarità planimetriche del fondo), in modo da ridurre il più possibile gli effetti di banalizzazione dell’alveo e permettere un rapido recupero delle caratteristiche dell’habitat acquatico.

4. Prima dell’esecuzione degli interventi in alveo dovranno essere effettuate, in accordo con la Provincia di Alessandria, le operazioni di allontanamento dell’ittiofauna presente.

5. Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere contenuta l’emissione di polveri e di rumore.

6. Nel caso in cui si rendano necessari ripristini di sottoservizi, negli eventuali punti di intersezione tra la condotta fognaria e l’acquedotto, nonché negli eventuali tratti in cui la distanza in orizzontale tra la condotta fognaria e quella dell’acquedotto sia inferiore a un metro e la generatrice inferiore dell’acquedotto non sia sufficientemente al di sopra di quella superiore della fognatura, entrambe le condotte dovranno essere contenute in distinti manufatti a tenuta ed ispezionabili.

7. Le demolizioni e le rimozioni delle macerie dovranno essere eseguite nel rispetto della normativa vigente in materia e l’eventuale smaltimento di manufatti in fibrocemento amianto, dovrà essere eseguito previo invio del piano di lavoro all’ASL 21, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

8. Le eventuali interferenze delle opere in progetto con elettrodotti preesistenti dovranno rispettare quanto previsto dal D.M. n. 449 del 21/03/88 e s.m.i. nonché dalle norme CEI 11-17 fasc. 558. Qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili con l’opera, il progetto esecutivo dovrà essere trasmesso all’Enel Distribuzione S.p.A.(via San Giovanni Bosco 21, Alessandria).

9. Poiché nella struttura del ponte esistente è presente un metanodotto dell’Enel Rete Gas S.p.A., occorrerà prevedere, in fase di costruzione del nuovo ponte, la posa di una tubazione di protezione dello stesso o in alternativa prevedere il passaggio esterno sul lato a monte. Al fine di non interrompere la fornitura all’utenza si dovrà provvedere alla posa di un by pass provvisorio per la durata dei lavori. Le modalità e i tempi di esecuzione delle opere dovranno essere concordati con Enel Rete Gas S.p.A. (via Rigola 2, Biella).

10. Poiché gli interventi in progetto interessano la Roggia Stura, in fase di cantiere dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per limitare l’intorbidamento delle acque e soprattutto per evitare sversamenti accidentali di materiali, in modo da eliminare tutte le possibilità d’inquinamento delle acque. A tal fine dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l’assorbimento di eventuali sversamenti accidentali che interessino le acque e/o il suolo.

11. Il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile e, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti, dovrà essere posta particolare cura nella gestione della fase di cantiere.

12. Il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale, con dimensioni che non superino i 2 metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base, in modo da non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dall’insediamento di vegetazione infestante e dall’erosione idrica superficiale, procedendo subito al rinverdimento degli stessi con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose o coprendoli con rete di juta. Il terreno di scotico dovrà essere utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi, ricollocando gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere posizionandoli secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

13. Dovranno essere messe in pratica le misure di compensazione e di mitigazione ambientale indicate nel capitolo 7 della Relazione ambientale allegata al progetto preliminare.

14. I progetti definitivo ed esecutivo dovranno sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di recupero, di riqualificazione e di mitigazione ambientale per l’intera opera, compresa l’area di cantiere. Tali interventi dovranno trovare adeguata copertura finanziaria nel computo metrico estimativo della progettazione definitiva. Gli interventi non dovranno limitarsi all’inerbimento dei rilevati arginali, ma dovranno prevedere il recupero ambientale di tutte le superfici che risultassero degradate a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto. Come misura di riqualificazione e di mitigazione ambientale finalizzata alla creazione di luoghi di rifugio e di alimentazione idonei per l’avifauna e ad un miglior inserimento paesaggistico dell’opera idraulica in progetto, nell’area su cui insiste il tratto della Roggia Stura che sarà dismesso ed interrato dovrà essere progettata e realizzata la messa a dimora di specie arbustive autoctone adatte alle condizioni stazionali (ad esempio biancospino, viburno, evonimo, sanguinello, sambuco nero). Limitatamente alla fascia posta a valle dell’attraversamento della ex S.S. 31 potranno essere messe a dimora anche specie arboree autoctone, quali ontano nero, pioppo bianco, pioppo nero, salici.

15. Le opere a verde relative agli interventi di recupero, di riqualificazione e di mitigazione ambientale dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera ed autunno). Al fine di garantire l’attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell’ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite.

16. Al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio realizzate per l’esecuzione degli interventi, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell’esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti e le relative azioni di progetto dovranno trovare adeguata trattazione tecnico finanziaria nella progettazione definitiva.

17. Dovrà essere inviata al Dipartimento ARPA territorialmente competente copia del progetto definitivo al fine di permettere la verifica di ottemperanza alle prescrizioni ambientali, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98, e di consentire i successivi controlli in fase realizzativa.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Pelassa