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Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2007

Comunicato della Giunta Regionale

Nomina di tre membri effettivi e di un membro supplente del Collegio sindacale di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Si comunica che la Giunta Regionale, nell’ambito del progetto di scissione di Finpiemonte S.p.A. autorizzato dall’art. 18 l.r. 13.11.2006 n. 35 ed al fine di rendere possibile la costituzione della società beneficiaria, deve procedere alla nomina, ex art. 2449 c.c., di tre membri effettivi e di un membro supplente del Collegio sindacale di:

Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Capitale sociale euro 22.885.635,00

sede legale: Galleria San Federico, 54

Torino

La durata in carica dei sindaci è di tre esercizi e scade alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La loro carica non è rinnovabile per più di una volta ed i relativi compensi saranno determinati dall’Assemblea dei Soci.

La scelta dei nominativi, una volta acquisite le candidature degli interessati, sarà effettuata dalla Giunta Regionale, nel rispetto delle prerogative della minoranza consiliare e dei criteri di carattere generale assunti con propria deliberazione n. 154 - 2944 del 6 - 11- 95 così come interpretati, alla luce del principio di pari opportunità di cui all’art. 13 dello statuto regionale, dalla successiva deliberazione giuntale n. 1-1151 del 24 ottobre 2005. Tali criteri consistono “nella valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze professionali e lavorative pregresse sul presupposto dell’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili”.

Le candidature dovranno essere personalmente presentate (dal lunedì al venerdì con orario 9.30 - 12.00) ovvero inviate tramite fax entro il 20 giugno 2007 al Settore Rapporti con Società a Partecipazione Regionale Via Lagrange, 24 - 10123 - Torino (fax. 011/4323170). Per ragioni di celerità procedimentale non è ammessa la presentazione a mezzo posta.

La sottoscrizione dell’istanza non è soggetta ad autenticazione se apposta in presenza dei dipendenti dell’ufficio competente a riceverla; del pari non occorre autenticazione se la candidatura è accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.

Le candidature, oltre ai dati personali (generalità, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e recapito telefonico), devono contenere o essere corredate dal curriculum personale del candidato da cui risulti, a pena d’irricevibilità, l’iscrizione all’Albo dei Revisori Contabili, il titolo di studio posseduto, l’attività professionale e lavorativa attuale e pregressa, le cariche elettive e non ricoperte, le eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Le dichiarazioni rese ed in particolare quella concernente l’assenza (o la presenza) di condanne penali, costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Si richiamano al riguardo le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R in parola per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. In ogni caso si significa fin d’ora che, rispetto ai nominati, verranno effettuati idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e che qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse si procederà d’ufficio a notiziare l’Autorità penale ferma rimanendo la possibilità, per l’Amministrazione regionale, di adottare eventuali provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca dell’incarico conferito.

Dal contesto della candidatura deve altresì risultare la preventiva accettazione della nomina, la dichiarazione d’inesistenza di eventuali incompatibilità (ovvero la loro indicazione e l’impegno a rimuoverle) e di ineleggibilità.

Per migliore comprensione si significa che le cause d’ineleggibilità che qui rilevano sono quelle di cui all’art. 4 del D.M.30-12-1998 n. 516 (G.U. n° 81 del 8-4-1999) e di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16 e successive modifiche, mentre le cause di incompatibilità sono quelle previste dall’art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche e dall’art. 25 (1) dello statuto di Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente ai fini dell’espletamento del procedimento di nomina di cui al presente avviso.

Ai sensi della legge regionale 4 luglio 2005 n. 7, il responsabile del procedimento viene identificato nel Dirigente responsabile del Settore Rapporti con Società a Partecipazione Regionale.

I moduli necessari per la presentazione delle candidature così come ogni altra informazione potranno essere richiesti al medesimo Settore, con sede in Via Lagrange, 24, Torino (Tel. 011/4325468-011/4321444).

I moduli necessari per la presentazione delle domande sono disponibili anche sul sito: www.regione.piemonte.it/boll_leggi/avvisi/index.htm nonché presso l’ufficio relazioni con il pubblico della Regione nelle sue articolazioni territoriali.

La Presidente della Giunta Regionale
Mercedes Bresso

(1) Art. 25 dello statuto approvato dell’assemblea straordinaria di Finpiemonte S.p.A. del 7 maggio 2007: “Il Collegio Sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da due Sindaci supplenti, tutti iscritti all’albo dei revisori contabili.

Tre Sindaci effettivi ed un sindaco supplente sono nominati dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art. 2449 del Codice Civile.

Il Presidente del Collegio Sindacale è scelto tra i membri di nomina della Regione Piemonte.

Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e sono rinnovabili per non più di una volta.

Non possono essere nominati Sindaci coloro che rivestano la carica di sindaco o di membro dell’organo di controllo in più di altre cinque società che siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque essere legati alla Regione Piemonte da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.

Al momento della nomina dei sindaci e prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti all’Assemblea gli incarichi di amministrazione di controllo da essi ricoperti presso altre società".

Allegato