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Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 14 maggio 2007, n. 55-5892

Agenzia regionale per le Adozioni internazionali - Regione Piemonte - art. 4 L.R. n. 30/2001 - Integrazioni e modifiche Statuto (D.G.R. n. 37-5949 del 7/5/2002; D.G.R. n. 22-12881 del 28/06/2004)

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di approvare, per le motivazioni indicate nella premessa della presente deliberazione, le variazioni allo Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia per le adozioni internazionali - Regione Piemonte, (approvato a norma dell’art. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 con D.G.R. n. 37-5948 del 07/05/2002 e integrato con D.G.R. n. 22-12881 del 28/06/2004) di cui all’allegato A, parte integrante della presente deliberazione;

- di dare atto che le risorse finanziarie per la copertura dei maggiori oneri derivanti dal compenso proposto per il Direttore e quelli derivanti dal conseguente aumento della retribuzione del Collegio dei Revisori dei conti, troveranno copertura nell’ambito dei finanziamenti annuali disposti a favore dell’Agenzia da parte della Regione secondo quanto previsto dalla citata l.r. 16/11/2001 n. 30;

- di dare atto altresì che l’attuazione delle procedure di copertura dei nuovi posti di pianta organica saranno oggetto, come previsto dalla normativa, nell’ambito di specifici piani occupazionali inseriti nei piani di attività e di spesa, di approvazione da parte della Giunta regionale;

- di approvare il testo integrale dello Statuto dell’Agenzia per le adozioni internazionali - Regione Piemonte sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (D.G.R. n. 37-5948 del 07/05/2002 così come modificato dalla D.G.R. n. 22-12881 del 28/06/2004 e dalla presente deliberazione), (Allegato B).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Agenzia per le adozioni internazionali, a norma dell’art. 4, comma 8, della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30

PROPOSTE DI MODIFICA

Articolo 1

Il comma 3 viene così sostituito:

“ 3. Il Direttore generale adotta il logo dell’ente con la dicitura ”Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte" e l’acronimo “ARAI - Regione Piemonte.”

Articolo 3

Il comma 1 viene così sostituito:

“1. L’adozione internazionale dei minori si svolge secondo le direttive e i princìpi dettati dalla Convenzione per affermare: a) il diritto del minore straniero a vivere nella propria famiglia d’origine e, in via principale, ad essere adottato nel suo Paese; b) il carattere residuale dell’adozione internazionale e l’effettivo stato di abbandono del minore quale presupposto necessario per poter procedere alla sua adozione.”

Il comma 5 viene così sostituito:

“5. L’Agenzia organizza, secondo il Piano di attività e di spesa approvato dalla Giunta Regionale, direttamente e/o in collaborazione con altre amministrazioni, con i servizi e con gli altri enti autorizzati ad operare in Piemonte dalla Commissione, le attività di informazione e formazione per le coppie aspiranti all’adozione, di accompagnamento e di sostegno post-adottivo, anche attraverso uno sportello informativo ed un centro di documentazione specializzato in materia di adozioni.”

Articolo 4

Il comma 2 viene così sostituito:

“2. L’incarico dura cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e a carattere di esclusività;

b) trattamento economico, stabilito dalla Giunta regionale, che non può superare quello dei direttori regionali di cui alle vigenti norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale".

Il comma 7 viene così sostituito:

“7. Il direttore inoltre coordina l’organizzazione della struttura ed in particolare:

a) garantisce la speditezza della azione amministrativa, evitando la frammentazione di procedure;

b) organizza la struttura secondo criteri di flessibilità per consentire lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell’Agenzia;

c) promuove riunioni del personale ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto;

d) decide la distribuzione del personale fra gli uffici in relazione alle esigenze;

e) assicura il servizio di traduzioni dei documenti;

f) assicura la gestione delle attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione indicate dalla Giunta regionale;

g) assicura le attività di informazione, formazione e sostegno post adottivo alle coppie aspiranti all’adozione anche in collaborazione con i servizi territoriali previste dall’art. 29-bis comma 4 lettere a) e b) e art. 31, comma 3, lett. m) della legge sull’adozione.

Il comma 8 viene così sostituito:

“8. I provvedimenti del Direttore generale vengono adottati in forma di decreto e sono contenuti in apposito registro e sono datati e numerati progressivamente.”

Il comma 9 viene così sostituito:

“9. I decreti del Direttore generale vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.”

Articolo 6

Il comma 2 viene così sostituito:

“2. In particolare il collegio:

a) verifica, ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonché con le disponibilità di cassa; controlla l’andamento finanziario dell’Agenzia;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione annuale;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;

d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime pareri sull’attività dell’Agenzia in materia di bilancio e di spesa."

Articolo 7

L’art. 7 viene così sostituito:

“1. L’Agenzia articola le proprie funzioni, secondo le esigenze, in uffici, cui è preposto un responsabile scelto dal direttore fra dipendenti, in possesso del diploma di laurea e con esperienza nella materia.

Gli uffici vengono individuati e definiti dal direttore secondo le esigenze operative ed organizzative dell’ente e possono essere rideterminati per materia in base all’evoluzione del quadro di riferimento dell’Agenzia.

2. In caso di assenza o impedimento il direttore individua uno o più responsabili degli uffici cui affidare specifiche funzioni, da svolgersi anche in sostituzione del Direttore, fermo restando che lo svolgimento di tali funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo."

Articolo 8

Il comma 1 viene così sostituito:

“1. L’Agenzia, oltre che dal direttore dell’Agenzia per le adozioni internazionali che lo dirige, è composta da personale con specifica competenza del settore sociale, giuridico e psicologico, come previsto dall’art. 39-ter della legge nazionale, e con buona conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo la seguente pianta organica:

- 7 posti qualifica funzionale D;

- 5 posti qualifica funzionale C;

- 1 posto qualifica funzionale B."

Il comma 4 viene così sostituito:

“4. L’Agenzia può avvalersi inoltre di consulenti, con incarico anche rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, formazione, di sostegno alle coppie, di rapporti con gli Stati esteri, di ricerca e studio delle problematiche sulle adozioni internazionali.”

Il comma 5 viene così sostituito:

“5. Il direttore può autorizzare l’invio di proprio personale ed eventualmente dei consulenti di cui al comma 3 del presente articolo in missione in Italia e all’estero per l’espletamento dei compiti istituzionali.”

Articolo 9

Il comma 1 viene così sostituito:

“1. L’Agenzia in attuazione dell’art. 31 della legge sull’adozione deve fornire alla coppia la preparazione preventiva, seguire le procedure in Italia e all’estero, svolgere funzione di sostegno e di appoggio al minore straniero e alla coppia. Per eseguire tali adempimenti:

a) svolge le pratiche di adozione all’estero;

b) raccoglie la proposta di abbinamento emessa dall’Autorità straniera;

c) trasferisce tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone l’eventuale consenso;

d) concorda con l’Autorità straniera sull’opportunità di procedere all’adozione;

e) informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dell’Autorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero;

f) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex art. 39-quater;

g) vigila sulle modalità di trasferimento del minore adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti;

h) collabora anche con i servizi del territorio all’attività di sostegno fino al trasferimento del minore e si occupa dell’attività di accompagnamento post-adottivo, come previsto dalla legge sull’adozione;

i) svolge le relazioni sull’inserimento del minore adottato nel nucleo adottivo richieste dagli Stati d’origine del minore anche con la collaborazione dei servizi del territorio."

Il comma 4 viene così sostituito:

“4. L’Agenzia per le adozioni internazionali raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui cura l’ingresso a scopo di adozione internazionale ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali, nel rispetto della normativa vigente. L’accesso agli atti e ai documenti è regolato dal Direttore dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali in conformità alla legge sull’adozione, al regolamento di attuazione, alla normativa sulla privacy e alla legge n. 241/1990 e s.m.i..”

Articolo 10

Il comma 1 viene così sostituito:

“1. Il direttore generale, entro il 30 settembre, predispone il piano di attività e di spesa per l’anno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per le adozioni e degli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale.”

Allegato 2

“Statuto per l’organizzazione ed il funzionamento della Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte a norma dell’art. 4 comma 8 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30" (Testo D.G.R. 7 maggio 2002, n. 37-5948 e s.m.i.)

Articolo 1. Definizioni.

1. Il presente Statuto, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia per le adozioni internazionali, servizio pubblico regionale di cui all’art. 39-bis comma 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de L’Aja, e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 492, nonché le modalità per la richiesta dell’autorizzazione di cui all’art. 38-ter della medesima legge.

2. L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali, ente ausiliario della Regione Piemonte, dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, ha sede legale a Torino.

3. Il Direttore generale adotta il logo dell’ente con la dicitura “Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte” e l’acronimo “ARAI - Regione Piemonte”.

4. Ai fini del presente statuto si applicano le definizioni elencate nella legge 31 dicembre 1998, n. 476, e si intende, altresì:

a) per “legge sull’adozione”, la legge 4 maggio 1983, n. 184 quale modificata con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 e della legge 28 marzo 2001, n. 149;

b) per “Convenzione” la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993;

c) per “legge regionale” la legge regionale 16 novembre 2001, n. 30;

d) per “Statuto” il presente statuto emanato ai sensi dell’art. 4 della legge regionale;

e) per “Agenzia” l’Agenzia regionale per le adozioni internazionali;

f) per “direttore” il direttore generale dell’Agenzia di cui all’art. 4 della legge regionale;

g) per “enti autorizzati”, gli enti di cui all’art. 39-ter della legge sulle adozioni e i servizi per l’adozione internazionale istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 39-bis, comma 2 della stessa legge, che svolgono l’incarico di curare le pratiche inerenti all’adozione internazionale di cui all’art. 31 della legge predetta;

h) per “servizi”, i servizi socio-assistenziali e sanitari della Regione.

Articolo 2. Rapporti tra Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari e Agenzia.

1. La Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale formula proposte ed esprime pareri per contribuire alla realizzazione delle finalità della legge regionale, ed in particolare sugli atti che deve assumere la Giunta regionale.

2. La Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari in particolare formula proposte sul piano di attività e di spesa predisposto annualmente dal direttore dell’Agenzia per le adozioni internazionali ed esprime un parere alla Giunta regionale in attuazione dell’art. 10 del presente Statuto.

Articolo 3. Funzioni e compiti della Agenzia.

1 L’adozione internazionale dei minori si svolge secondo le direttive e i princìpi dettati dalla Convenzione per affermare:

a) il diritto del minore straniero a vivere nella propria famiglia d’origine e, in via principale, ad essere adottato nel suo Paese;

b) il carattere residuale dell’adozione internazionale e l’effettivo stato di abbandono del minore quale presupposto necessario per poter procedere alla sua adozione.

2. L’Agenzia regionale per le adozioni internazionali svolge le funzioni di cui all’art. 4 comma 1 della legge regionale nel rispetto dei princìpi della Convenzione richiamati al comma 1 del presente articolo, della legge dell’adozione e della legge regionale, secondo gli obiettivi, i programmi e le priorità individuate dalla Giunta regionale.

3. L’Agenzia nella propria attività si ispira ai princìpi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti conformemente alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, adoperandosi nello svolgimento della funzione di ente autorizzato per prevenire ed impedire qualsiasi pratica contraria agli scopi della Convenzione e della legge sull’adozione.

4. L’Agenzia realizza progetti di cooperazione a favore di minori di altri Stati direttamente, o in convenzione con altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dell’adozione internazionale e della protezione dei minori, in attuazione del programma di attività presentato e approvato dalla Giunta regionale, d’intesa con la direzione regionale competente in materia di cooperazione internazionale.

5. L’Agenzia organizza, secondo il Piano di attività e di spesa approvato dalla Giunta Regionale, direttamente e/o in collaborazione con altre amministrazioni, con i servizi e con gli altri enti autorizzati ad operare in Piemonte dalla Commissione, le attività di informazione e formazione per le coppie aspiranti all’adozione, di accompagnamento e di sostegno post-adottivo, anche attraverso uno sportello informativo ed un centro di documentazione specializzato in materia di adozioni.

Articolo 4. Il direttore generale.

1. Il direttore, nominato ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale, è scelto tra esperti di riconosciuta professionalità e competenza in materia di adozioni internazionali e con idonee qualità morali, secondo la previsione dell’art. 39-ter comma 1 lettera a) della legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificato dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica della Convenzione de L’Aja, nonché con competenze in materia di politiche sociali, in possesso del diploma di laurea e con esperienza non inferiore a cinque anni maturata in categorie o qualifiche per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, in enti o strutture sociali pubbliche o private.

2. L’incarico dura cinque anni, è rinnovabile ed è disciplinato da apposito contratto di diritto privato, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale o da suo delegato, nel rispetto dei seguenti princìpi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e a carattere di esclusività;

b) trattamento economico, stabilito dalla Giunta regionale, che non può superare quello dei direttori regionali di cui alle vigenti norme sull’organizzazione degli uffici e sull’ordinamento del personale regionale.

3. Al direttore, nel caso sia dirigente o funzionario regionale, si applicano, per quanto riguarda il collocamento in aspettativa senza assegni con riconoscimento dell’anzianità di servizio, le determinazioni assunte dall’amministrazione regionale nel recepimento delle disposizioni contenute nell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

4. Nei casi in cui la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, in caso di grave violazione di leggi nonché in caso di mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi, la Giunta regionale provvede alla dichiarazione di decadenza e risoluzione del contratto del direttore generale con effetto immediato.

5. Ulteriori cause di decadenza sono stabilite dalla Giunta regionale con il provvedimento di cui al comma 2.

6. Il direttore è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell’Agenzia, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e con gli indirizzi della programmazione regionale in materia. Il direttore provvede in particolare:

a) alla predisposizione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e degli altri documenti di contabilità;

b) alla gestione del patrimonio e del personale dell’Agenzia;

c) alla verifica ed all’assicurazione dei livelli di qualità del servizio;

d) alla redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti dall’Agenzia da presentare alla Giunta regionale, che costituisce la base per l’informazione periodica della Giunta regionale alla Commissione consiliare competente;

e) alla stipulazione di contratti e di convenzioni nell’ambito delle indicazioni della Giunta regionale nonché alla liquidazione di ogni pagamento di prestazioni relative all’attività dell’Agenzia anche all’estero;

f) alla richiesta di autorizzazione al funzionamento dell’Agenzia in qualità di ente autorizzato alla Commissione per le adozioni internazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

g) alla predisposizione del piano di attività di spesa;

h) alla regolamentazione degli accessi agli atti.

7. Il direttore inoltre coordina l’organizzazione della struttura ed in particolare:

a) garantisce la speditezza della azione amministrativa, evitando la frammentazione di procedure;

b) organizza la struttura secondo criteri di flessibilità per consentire lo svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell’Agenzia;

c) promuove riunioni del personale ai fini di una reciproca informativa circa il lavoro svolto;

d) decide la distribuzione del personale fra gli uffici in relazione alle esigenze;

e) assicura il servizio di traduzioni dei documenti;

f) assicura la gestione delle attività di promozione, cooperazione, informazione e formazione indicate dalla Giunta regionale;

g) assicura le attività di informazione, formazione e sostegno post adottivo alle coppie aspiranti all’adozione anche in collaborazione con i servizi territoriali, previste dall’art. 29-bis comma 4 lettere a) e b) e art. 31, comma 3, lett. m) della legge sull’adozione;

h) assicura lo svolgimento di tutte le attività previste per gli enti autorizzati dall’art. 31 della legge nazionale per le coppie che conferiscono l’incarico.

8. I provvedimenti del Direttore generale vengono adottati in forma di decreto e sono contenuti in apposito registro e sono datati e numerati progressivamente.

9. I decreti del Direttore generale vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 5. Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 4 comma 3 della legge, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale ai sensi della legge regionale n. 39/1995 ed in possesso dei requisiti di compatibilità stabiliti dall’art. 2399 del codice civile.

2. I revisori sono scelti, con procedura di pubblica evidenza ed avviso reso noto almeno sessanta giorni prima della nomina, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall’art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il collegio dei revisori è convocato in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale. Nella stessa seduta i revisori eleggono al loro interno il presidente del collegio. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

4. Il collegio dei revisori delibera con la presenza dei suoi tre membri.

5. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.

Articolo 6. Compiti del collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia, valutandone la conformità dell’azione e dei risultati alle norme che disciplinano l’attività dell’Agenzia ai programmi ed agli indirizzi della Regione ed ai princìpi di buon andamento della pubblica amministrazione.

2. In particolare il collegio:

a) verifica, ogni trimestre, la situazione dei pagamenti, confrontandoli, posta per posta, con le disponibilità residue degli impegni secondo i flussi di spesa previsti, nonché con le disponibilità di cassa; controlla l’andamento finanziario dell’Agenzia;

b) esprime un parere sul bilancio di previsione annuale;

c) redige la relazione sul rendiconto suddiviso in conto finanziario e conto del patrimonio, con gli eventuali rendiconti dei funzionari delegati da redigere ai sensi delle norme di contabilità vigenti;

d) vigila sugli atti già efficaci, esprimendosi sulla loro regolarità amministrativa, con particolare riguardo alle procedure contrattuali e convenzionali ed alla scelta dei contraenti;

e) esprime pareri sull’attività dell’Agenzia in materia di bilancio e di spesa.

3. Il presidente del collegio comunica i risultati della propria attività di verifica e vigilanza al direttore generale ed alla Giunta regionale.

4. Ai componenti del Collegio spetta una indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti complessivamente considerati spettanti al Direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20% di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio dei revisori spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell’incarico, nella misura prevista per i Dirigenti regionali.

5. I componenti del Collegio, compresi i supplenti, hanno diritto di accedere a tutti gli atti, documenti ed informazioni utili all’esercizio del proprio mandato: gli stessi possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo presso gli uffici dell’Agenzia e prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili.

6. I Revisori sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Articolo 7. Struttura e organizzazione dell’Agenzia.

1. L’Agenzia articola le proprie funzioni, secondo le esigenze, in uffici, cui è preposto un responsabile scelto dal direttore fra dipendenti, in possesso del diploma di laurea e con esperienza nella materia. Gli uffici, vengono individuati e definiti dal direttore secondo le esigenze operative ed organizzative dell’ente e possono essere rideterminati per materia in base all’evoluzione del quadro di riferimento dell’Agenzia.

2. In caso di assenza o impedimento il direttore individua uno o più responsabili degli uffici cui affidare specifiche funzioni, da svolgersi anche in sostituzione del Direttore, fermo restando che lo svolgimento di tali funzioni non dà diritto a compenso aggiuntivo.

Articolo 8. Assegnazione, trattamento giuridico ed economico del personale.

1. L’Agenzia, oltre che dal Direttore dell’Agenzia per le adozioni internazionali che lo dirige, è composta da personale con specifica competenza del settore sociale, giuridico e psicologico, come previsto dall’art. 39-ter della legge nazionale, e con buona conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo la seguente pianta organica:

- 7 posti qualifica funzionale D;

- 5 posti qualifica funzionale C;

- 1 posto qualifica funzionale B.

2. L’Agenzia può avvalersi, tramite l’istituto della mobilità, di personale di amministrazioni pubbliche dei comparti Regioni-Autonomie locali e Sanità, e di personale assunto con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato mediante selezione pubblica.

3. Il personale in servizio presso l’Agenzia, mediante l’istituto della mobilità, mantiene la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento presso l’ente di provenienza, ad esclusione delle componenti variabili il cui ammontare potrà essere ridefinito dal direttore dell’Agenzia in relazione alle responsabilità attribuite ed al raggiungimento degli obiettivi di risultato assegnati.

4. L’Agenzia può avvalersi inoltre di consulenti, con incarico anche rinnovabile, in particolare per le attività di informazione, formazione, di sostegno alle coppie, di rapporti con gli Stati esteri, di ricerca e studio delle problematiche sulle adozioni internazionali.

5. Il direttore può autorizzare l’invio di proprio personale ed eventualmente dei consulenti di cui al comma 3 del presente articolo in missione in Italia e all’estero per l’espletamento dei compiti istituzionali.

Articolo 9. Adempimenti e modalità operative dell’Agenzia.

1. L’Agenzia in attuazione dell’art. 31 della legge sull’adozione deve fornire alla coppia la preparazione preventiva, seguire le procedure in Italia e all’estero, svolgere funzione di sostegno e di appoggio al minore straniero e alla coppia. Per eseguire tali adempimenti:

a) svolge le pratiche di adozione all’estero;

b) raccoglie la proposta di abbinamento emessa dall’Autorità straniera;

c) trasferisce tutte le informazioni del minore e la proposta di abbinamento alla coppia ricevendone l’eventuale consenso;

d) concorda con l’Autorità straniera sull’opportunità di procedere all’adozione;

e) informa il Tribunale per i minorenni, la Commissione per le adozioni internazionali e i servizi della decisione di affidamento dell’Autorità straniera, trasmettendo tutta la documentazione relativa al procedimento e relativa al minore straniero;

f) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi adottanti, la durata delle necessarie assenze dal lavoro e i dati necessari per ottenere gli sgravi fiscali ex art. 39-quater;

g) vigila sulle modalità di trasferimento del minore adoperandosi affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti;

h) collabora anche con i servizi del territorio all’attività di sostegno fino al trasferimento del minore e si occupa dell’attività di accompagnamento post-adottivo, come previsto dalla legge sull’adozione;

i) svolge le relazioni sull’inserimento del minore adottato nel nucleo adottivo richieste dagli Stati d’origine del minore anche con la collaborazione dei servizi del territorio.

2. L’Agenzia:

a) tiene un protocollo delle domande di adozione internazionale ricevute;

b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti genitori adottivi;

c) trasmette alla Commissione e al Tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia e del bambino proposti per l’adozione, e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;

d) comunica alla Commissione ogni variazione dei propri dati e di quelli dei propri rappresentanti all’estero e della propria attività;

e) presenta ogni anno alla Commissione una relazione approvata dalla Giunta contenente l’esposizione e i dati sulla propria attività, i costi e le spese richiesti per i procedimenti di adozione e per altra attività dell’ente e il bilancio consuntivo;

f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all’estero;

g) partecipa agli incontri convocati dalla Commissione e fornisce la documentazione eventualmente richiesta;

h) segnala al Tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all’adozione.

3. Il personale dell’Agenzia nel rispetto della legge sulla privacy mantiene la riservatezza sul contenuto del registro delle domande di adozione internazionale e su documentazione, informazioni o notizie di cui è in possesso relative a fatti e vicende personali.

4. L’Agenzia per le adozioni internazionali raccoglie, per esigenze statistiche o di studio, di informazione e di ricerca, i dati delle coppie e dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui cura l’ingresso a scopo di adozione internazionale ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni internazionali, nel rispetto della normativa vigente. L’accesso agli atti e ai documenti è regolato dal Direttore dell’Agenzia regionale per le adozioni internazionali in conformità alla legge sull’adozione, al regolamento di attuazione, alla normativa sulla privacy e alla legge n. 241/1990 s.m.i.

Articolo 10. Piano di attività e di spesa e norme di contabilità.

1. Il direttore generale, entro il 30 settembre, predispone il piano di attività e di spesa per l’anno successivo, che deve essere approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere della Consulta per le adozioni e degli affidamenti familiari di cui all’art. 3 della legge regionale.

2. In sede di prima applicazione della legge regionale, il direttore generale predispone un regolamento per la contabilità dell’Agenzia entro sessanta giorni dall’insediamento ed il piano di attività e di spesa di cui al comma 1, entro centoventi giorni dall’insediamento.

3. L’esercizio finanziario dell’Agenzia coincide con l’anno solare.

4. L’Agenzia ha un patrimonio e un bilancio propri; si applicano all’Agenzia le norme di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte di cui alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Articolo 11. Controllo e vigilanza.

1. Il direttore invia una relazione sull’attività svolta alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione in relazione agli indirizzi e agli obiettivi assegnati e presenta, sentito il parere della Consulta per le adozioni e per gli affidamenti familiari, una relazione al Consiglio regionale entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 12. Norme transitorie.

1. Il direttore è incaricato di presentare alla Commissione nazionale per le adozioni internazionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta di autorizzazione e di iscrizione all’Albo di cui all’art. 39 della legge sull’adozione, entro sei mesi dalla data di insediamento.

2. La domanda di autorizzazione sottoscritta dal direttore deve contenere gli elementi richiesti dalla legge sull’adozione e dal regolamento attuativo ed in particolare:

a) l’elenco e le generalità delle persone che dirigono e compongono l’ente con l’indicazione dei relativi profili professionali comprensivi di notizie sulla formazione ricevuta, delle specifiche competenze ed esperienze nel settore;

b) l’elenco e le generalità dei professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico di cui l’ente si avvale, con l’indicazione per ciascuno dell’iscrizione all’albo professionale e delle specifiche competenze nel campo dell’assistenza agli adottanti;

c) informazioni circa la struttura organizzativa in Italia; l’indirizzo della sede nonché i giorni e gli orari della loro apertura; i progetti di sostegno dei coniugi prima, durante e dopo l’adozione con le specifiche modalità previste; l’elenco dei Paesi stranieri dove l’Agenzia intende agire e l’indicazione delle strutture personali dell’ente in ciascuno di essi; le metodologie di interventi in Italia e all’estero.

Articolo 13. Norme finali. Entrata in vigore, pubblicazione, modificazioni.

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di Politiche Sociali, sentita la Commissione consiliare competente.