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Bollettino Ufficiale n. 22 del 31 / 05 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n. 52-5944

L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 6, comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3. Programma regionale straordinario per la cooperazione e l’associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo. Approvazione bando. Capitoli 24694 e 12046 del bilancio per l’anno 2007 e prenotazione capitolo 24694 del bilancio pluriennale 2008 e 2009

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

1. Di approvare, ai sensi della L.R. 22/12/1995 n. 95, art. 6, comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3, il bando relativo al Programma regionale straordinario per la cooperazione e l’associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo piemontese, così come descritto nell’allegato A alla presente deliberazione.

2. Di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande dal 04/06/2007 al 31/07/2007.

3. Di finanziare il programma con le risorse stanziate sul capitolo 24694 del bilancio regionale per l’anno 2007 che assommano a Euro 6.000.000,00 (acc. n. 100671) e mediante prenotazione delle risorse sul capitolo 24694 dell’UPB 11032 del bilancio pluriennale per l’anno 2008 e 2009 che assommano a Euro 6.000.000,00 per ciascun anno (100030/P) e (100007/P).

4. Di provvedere con successiva deliberazione alla nomina del Nucleo di valutazione previsto all’art. 8, comma 5 della L.R. 22/12/1995 n. 95. Gli emolumenti previsti per gli esperti esterni verranno finanziati con quota parte delle risorse stanziate sul capitolo 12046 del bilancio regionale per l’anno 2007 (acc. n. 100670).

5. Di incaricare la Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura di procedere all’approvazione delle istruzioni operative, all’istruttoria dei progetti, alla loro approvazione ed al conseguente impegno di spesa.

6. Di riservarsi di attivare, nei limiti delle disponibilità finanziarie, altri interventi sinergici per il sostegno del settore agroindustriale quali quelli previsti dal programma attuato da ISMEA s.p.a. e finalizzato a favorire l’accesso al mercato del credito e dei capitali da parte delle imprese agricole ed agroalimentari e dal D.lgs. 173/98, art. 13, comma 1.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato A

REGIONE PIEMONTE
ASSESSORATO AGRICOLTURA,
TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA

L.R. 22/12/1995, n. 95 - Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese articolo 6, comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3.

Programma regionale straordinario per la cooperazione e l’associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo.

BANDO

1. Disposizioni generali.

E’ aperto il bando per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla L.R. 22/12/1995, n. 95

“Interventi regionali per lo sviluppo del sistema agroindustriale piemontese” art. 6, comma 2, lettere b), c), e), f), g) e comma 3, a sostegno della cooperazione e dell’associazionismo agricolo di trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo.

Le domande dovranno essere presentate, redatte sull’apposito modello e corredate di tutta la documentazione prevista, all’Assessorato Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte, Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura, Corso Stati Uniti 21, 10128 Torino, dal 04/06/2007 al 31/07/2007.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata e, come data di presentazione, fa fede il timbro postale di partenza.

Le domande presentate oltre il termine prescritto o prive, anche parzialmente, della documentazione prevista saranno archiviate dandone comunicazione agli interessati.

2. Beneficiari.

2.1 Il contributo viene concesso ai beneficiari previsti dalla L.R. 22/12/1995, n. 95, art. 4, comma 1, lettere a), b), d) che operano nel settore vitivinicolo e che possiedono almeno uno dei requisiti di cui al successivo punto 2.2.

In particolare:

- società cooperative agricole e loro consorzi iscritti all’Albo delle cooperative a mutualità prevalente,

- organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del D.lgs. 102/2005,

- società di capitali il cui capitale sociale deve essere almeno per il 50 per cento sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale, cooperative o loro consorzi, organizzazioni di produttori.

2.2 All’atto della domanda i beneficiari dovranno dimostrare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere il risultato della concentrazione di due o più imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli che svolgano in forma aggregata una o più fasi del processo produttivo;

- impegnarsi a realizzare un processo di concentrazione e pervenire alla costituzione (anche attraverso processi di fusione per incorporazione) di un’impresa atta a svolgere in forma aggregata una o più fasi del processo di trasformazione e commercializzazione entro due anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento;

- aver commercializzato meno del 50% di prodotto sfuso nell’ultima campagna vitivinicola oppure come media delle ultime due.

2.3 I soggetti beneficiari dovranno, inoltre, dimostrare di possedere i seguenti requisiti:

- disporre nel caso di cooperative di un conferimento da parte dei soci pari ad almeno il 60% del quantitativo dei prodotti trasformati e commercializzati, salvo comprovati motivi di forza maggiore;

- le Società di capitali devono garantire una adeguata e duratura partecipazione dei produttori agricoli ai vantaggi economici che da esse derivano attraverso la stipula di contratti di coltivazione e vendita che definiscano: il prodotto, le attività e l’area geografica nei cui confronti è applicabile; la durata (non inferiore a cinque anni a partire dal momento in cui entra in funzione l’impianto), e le condizioni del suo rinnovo, la definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto alle esigenze dell’immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione, il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti; tali contratti devono riguardare almeno il 60% della materia prima trasformata, avere valenza giuridica ed essere registrati;

- essere aziende di provata redditività, sulla base di una valutazione delle loro prospettive;

- rispettare i requisiti comunitari e nazionali minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

- fornire prove sufficienti dell’esistenza di normali sbocchi di mercato per i prodotti.

3. Localizzazione.

Gli investimenti materiali devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte. Gli altri investimenti devono fare riferimento a unità locali e prodotti piemontesi.

4. Tipologia degli interventi ammissibili.

Possono essere concessi contributi per la realizzazione di organici programmi economico finanziari, riguardanti interventi di impianto, consolidamento e sviluppo, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli che dovranno dimostrare l’idoneità a conseguire, nel tempo di tre anni, risultati di valorizzazione delle produzioni vitivinicole piemontesi e produrre effetti strutturali e duraturi per il settore interessato.

I programmi devono prevedere il conseguimento di economie di scala mediante iniziative di concentrazione ovvero di riconversione.

I programmi devono comprendere almeno due iniziative tra quelle previste dal presente bando ed una deve essere obbligatoriamente quella prevista dalla L.R. 95/95, art. 6, comma 2, lettera e) (progetti commerciali e di marketing).

4.1 Strutture (art. 6, comma 2, lett. b).

Sono finanziabili la costruzione e il potenziamento, la ristrutturazione e l’ammodernamento di stabilimenti produttivi per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli.

Tra le iniziative finanziabili sono compresi gli investimenti per la tutela dell’ambiente, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro, e lo smaltimento dei sottoprodotti ottenuti dai processi di trasformazione aziendale purché siano finalizzati al rispetto di requisiti obbligatori di nuova introduzione per i quali non siano già scaduti i termini per l’adeguamento.

Fanno parte degli investimenti finanziabili anche gli impianti elettrici, idrici, termici ed informatici necessari ad assicurare una normale funzionalità agli stabilimenti.

Gli investimenti per il commercio al minuto (spacci, negozi, punti vendita, ecc.) saranno finanziati nel limite di spesa massima ammissibile di 60.000,00 euro.

Potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile.

Qualora il beneficiario realizzi un processo di concentrazione e pervenga alla costituzione di un’impresa atta a svolgere in forma aggregata una o più fasi del processo di trasformazione e commercializzazione entro due anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, ovvero ne sia la risultante e sia stato costituito successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, la percentuale di contribuzione potrà essere elevata fino al 40%.

E’ ammesso l’acquisto di fabbricati a condizione che si tratti di strutture produttive dismesse da almeno 1 anno alla data di presentazione della domanda, o che siano utilizzate per attività non agricole, purché siano previsti investimenti significativi a fini di razionalizzazione e ristrutturazione per attività agroindustriali; non é comunque ammesso l’acquisto di strutture per la cui realizzazione siano stati erogati contributi pubblici.

4.2 Acquisto Macchine (art. 6, comma 2, lett. c).

Sono finanziabili l’acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli; strumentazioni di laboratorio, apparecchiature informatiche (hardware e software) e telematiche.

Gli investimenti per il commercio al minuto (spacci, negozi, punti vendita, ecc.) saranno finanziati nel limite di spesa massima ammissibile di 60.000,00 euro.

Non sono finanziabili i mobili e gli arredi per ufficio, gli automezzi, l’attrezzatura minuta e i materiali di consumo.

Potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile.

Qualora il beneficiario realizzi un processo di concentrazione e pervenga alla costituzione di un’impresa atta a svolgere in forma aggregata una o più fasi del processo di trasformazione e commercializzazione entro due anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, ovvero ne sia la risultante e sia stato costituito successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, la percentuale di contribuzione potrà essere elevata fino al 40%.

4.3 Progetti Commerciali e di Marketing (art. 6, comma 2, lett. e).

Sono finanziabili l’acquisizione di specifiche consulenze professionali e la redazione di studi di fattibilità finalizzati all’avvio di progetti commerciali e di marketing aventi carattere innovativo riguardanti le strategie di prodotto (confezionamento, etichettatura, ecc.), l’organizzazione della rete commerciale, le aree di mercato, i canali distributivi, la logistica e la politica promozionale (pubblicità, relazioni pubbliche, promozione vendite, vendita personale, ecc.).

Potrà essere concesso un contributo in conto capitale fino al 35% della spesa ritenuta ammissibile.

Qualora il beneficiario realizzi un processo di concentrazione e pervenga alla costituzione di un’impresa atta a svolgere in forma aggregata una o più fasi del processo di trasformazione e commercializzazione entro due anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento, ovvero ne sia la risultante e sia stato costituito successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, la percentuale di contribuzione potrà essere elevata fino al 50%.

4.4 Personale Qualificato (art. 6, comma 2, lett. f).

Sono finanziabili gli oneri relativi all’assunzione a tempo indeterminato di personale tecnico qualificato e specializzato, per l’attuazione di servizi ad elevato contenuto di innovazione tecnologica finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.

Sono ammissibili a finanziamento gli oneri riguardanti non più dell’equivalente di due unità lavorative a tempo pieno per progetto.

L’aumento netto del numero di dipendenti è calcolato rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la domanda e i posti di lavoro devono essere conservati 5 anni.

Può essere concesso un contributo in conto capitale per un periodo massimo di tre anni e in misura decrescente: 50% nel primo anno, 35% nel secondo anno e 20% nel terzo anno.

4.5 Sistemi di qualita’ (art. 6, comma 2, lett. g).

Acquisto di apparecchi e strumenti di prova, controllo e collaudo e relativi software, finalizzati alla realizzazione di sistemi di qualità aziendale.

I beneficiari dovranno dimostrare, nell’arco di tre anni dalla data di erogazione del contributo, di aver ottenuto la certificazione del sistema da un organismo accreditato.

L’acquisizione di consulenze specialistiche finalizzate alla realizzazione di sistemi di qualità possono essere rendicontate nell’ambito delle spese generali e tecniche.

Può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.6 Spese generali e tecniche.

La percentuale massima ammissibile per spese generali e tecniche è fissata come segue:

* fino all’8% dell’importo relativo agli investimenti previsti dall’art. 6, comma 2, lett. b,

* fino al 2,5% dell’importo relativo agli investimenti previsti dall’art. 6, comma 2, lett. c),

* fino al 2,5% dell’importo relativo agli investimenti previsti dall’art. 6, comma 2, lett. g).

5. Ulteriori aiuti alle imprese interessate da processi di concentrazione di imprese

Alle imprese beneficiarie che prevedano processi di concentrazione mediante la fusione con altre imprese del settore sono concessi i seguenti ulteriori aiuti:

5.1 Studi di fattibilita’ (art. 6 comma 3).

Sono finanziabili gli studi di fattibilità, finalizzati a processi di concentrazione d’imprese mediante fusione, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 6 della L.R. n. 95 del 22/12/1995.

Può essere concesso un contributo fino al 50% delle spese ammissibili con un massimale di 15.000,00 euro per ogni impresa interessata.

Lo studio di fattibilità dovrà, tra l’altro, contenere:

- tipo di concentrazione d’imprese;

- approfondita analisi di bilancio delle imprese interessate dal processo di concentrazione tendente ad evidenziare attraverso il calcolo e la valutazione di indici di struttura e di natura finanziaria ed economica i punti di debolezza e di forza dei soggetti interessati dal processo di concentrazione nonché il vantaggio economico derivante dalla realizzazione del processo stesso;

- schema procedurale dettagliato dell’operazione, con l’indicazione dei tempi necessari per le diverse fasi del processo di concentrazione e delle date di ogni scadenza e/o atto individuato nello studio;

- modifiche statutarie da apportare agli statuti sociali delle imprese preesistenti;

- iniziative e gli interventi strutturali finalizzati al miglioramento qualitativo del prodotto.

Il processo di concentrazione d’imprese mediante fusione deve concludersi entro due anni dalla data di presentazione della domanda.

6. Esclusioni e limitazioni

Non sono ammissibili i seguenti investimenti:

* investimenti fatturati prima della presentazione della domanda di aiuto,

* acquisto del terreno,

* sistemazione (sbancamento e livellamento) del terreno, salvo casi di entità limitata e di comprovata necessità,

* acquisto di macchinari ed attrezzature usate,

* demolizioni,

* lavori di ordinaria manutenzione e di abbellimento,

* acquisto di materiali di consumo e tutti gli acquisti non soggetti ad ammortamento,

* attrezzature per il contenimento e l’imballaggio dei prodotti (bins, cassette, pallets, barriques, ecc...)

Secondo quanto previsto dal PSR della Regione Piemonte approvato con DGR n. 118-704 del 31 luglio 2000, tutti gli investimenti materiali sono ammissibili a condizione che non comportino un aumento della capacità di trasformazione e commercializzazione aziendale.

Non sono ammissibili investimenti che non riguardino uve e vini di qualità riconosciuti ai sensi della normativa comunitaria esistente (VQPRD).

Verrà valutata caso per caso l’ammissibilità di tutte le opere non strettamente produttive (sale riunioni, recinzioni, piazzali, alloggi custode, ...) che, comunque, devono essere inserite in un idoneo progetto produttivo.

La spesa per IVA, imposte, o tasse non è mai ammissibile a finanziamento.

7. Limiti degli investimenti.

La spesa ammissibile per ciascun intervento è la seguente:

Strutture (art. 6, comma 2, lett. b):

* beneficiari risultanti della concentrazione di due o più imprese o che si impegnano a realizzarla spesa ammissibile compresa tra 250.000,00 e 6.000.000,00 euro,

* altri beneficiari spesa ammissibile compresa tra 250.000,00 e 1.000.000,00 euro

Acquisto Macchine (art. 6, comma 2, lett. c):

* beneficiari risultanti della concentrazione di due o più imprese o che si impegnano a realizzarla spesa ammissibile compresa tra 50.000,00 e 1.000.000,00 euro,

* altri beneficiari spesa ammissibile compresa tra 50.000,00 e 500.000,00 euro;

Progetti commerciali e di marketing (art. 6, comma 2, lett. e):

spesa massima ammissibile 400.000,00 euro,

Personale qualificato (art. 6, comma 2, lett. f):

la spesa ammissibile a finanziamento viene determinata con riferimento ai contratti nazionali di categoria,

Sistemi di qualita’ (art. 6, comma 2, lett. g):

spesa massima ammissibile 200.000,00 euro.

8. Ripartizione delle risorse finanziarie.

Per il presente bando è stanziato un importo di 6.000.000,00 di euro rispettivamente per gli anni 2007, 2008, 2009. Gli impegni relativi alle imprese che si impegnano a realizzare un processo di concentrazione ed a pervenire alla costituzione di un’impresa atta a svolgere in forma aggregata una o più fasi del processo di trasformazione e commercializzazione sono prenotati sul bilancio di previsione per gli anni 2008 e 2009 e verranno assunti dopo la costituzione del nuovo soggetto.

9. Criteri di priorità e graduatorie.

9.1 Verranno finanziati prioritariamente i progetti ritenuti ammissibili presentati da società che siano il risultato della concentrazione di due o più imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli che svolgano in forma aggregata una o più fasi del processo produttivo.

Tali progetti saranno inseriti in apposita graduatoria, secondo i punteggi sotto indicati, solo nel caso in cui le risorse finanziarie sul bilancio per l’anno 2007 non siano sufficienti a finanziarli tutti.

9.2 Come seconda priorità verranno finanziati i progetti ritenuti ammissibili presentati da società che si sono impegnate a realizzare un processo di concentrazione e pervenire alla costituzione di un’impresa atta a svolgere in forma aggregata una o più fasi del processo di trasformazione e commercializzazione entro due anni dalla data di presentazione della domanda di finanziamento.

Tali progetti saranno inseriti in apposita graduatoria, secondo i punteggi sotto indicati, solo nel caso in cui le risorse finanziarie sul bilancio per l’anno 2008 non siano sufficienti a finanziarli tutti.

Le risorse finanziarie sono prenotate sui bilanci di previsione per gli anni 2008 e 2009.

9.3 I progetti ritenuti ammissibili presentati da società che hanno commercializzato meno del 50% di prodotto sfuso nell’ultima campagna vitivinicola oppure come media delle ultime due, saranno inseriti in un’apposita graduatoria redatta sulla base dei punteggi sotto indicati.

Gli impegni di spesa potranno essere assunti sui fondi eventualmente non utilizzati con la prima graduatoria sul bilancio per l’anno 2007, ovvero sulle risorse prenotate sui bilanci di previsione per gli anni 2008 e 2009, secondo le disponibilità.

9.4 Punteggi:

* impresa con sede operativa in zona montana (D.C.R. n. 826-6658 del 12/05/1988) punti 3

* impresa che trasforma almeno il 51% di materie prime con certificazione biologica ai sensi del reg. CE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni punti 3

* impresa certificata: UNI EN ISO serie 9000:2000 (Vision 2000), 14.000:2004, EMAS e altre certificazioni di qualità rilasciate da enti terzi accreditati punti 3

* imprese che trasformano/commercializzano materia prima agricola che sia almeno per l’80% prodotta sul territorio della Regione Piemonte punti 3

* progetti che prevedono iniziative riguardanti la commercializzazione di prodotti vitivinicoli confezionati:

fino al 50% della spesa complessivamente richiesta punti 0

dal 50,1 all’80% della spesa complessivamente richiesta punti 4

dall’80,1 al 100% della spesa complessivamente richiesta punti 8

A parità di punteggio in ciascuna graduatoria, verranno finanziate prioritariamente imprese che non hanno attualmente in corso altre domande di finanziamento sulla L.R. 95/95 e sul D.lgs. 173/98 e, successivamente, le domande ammissibili verranno finanziate in ordine cronologico di presentazione desunto dal timbro postale di partenza.

Le domande non finanziate per esaurimento delle risorse finanziare disponibili saranno archiviate dandone comunicazione alle imprese.

I requisiti per l’assegnazione dei punteggi devono essere posseduti all’atto della presentazione della domanda e devono essere mantenuti fino alla liquidazione del contributo a saldo.

10. Inizio e decorrenza degli investimenti ammissibili.

Possono essere ammessi al contributo gli investimenti fatturati e pagati a partire dalla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura.

11. Termine di ultimazione degli investimenti

Il termine per il completamento degli investimenti e la presentazione della documentazione per la liquidazione del contributo del progetto è stabilito al 31/12/2008. Tale termine potrà essere prorogato su motivata e comprovata richiesta da parte del beneficiario fino ad un massimo di 12 mesi.

12. Motivi di revoca.

I contributi sono revocati qualora il soggetto beneficiario:

1. non realizzi l’intervento o non rispetti le modalità e i tempi di realizzazione stabiliti nella determinazione di approvazione del progetto;

2. realizzi investimenti con una riduzione di spesa superiore al 30% della spesa ammessa;

3. non osservi le prescrizioni indicate nelle Istruzioni operative e gli impegni assunti anche relativamente agli anni successivi alla liquidazione del contributo.

In caso di revoca del contributo si procede al recupero delle somme eventualmente percepite indebitamente, maggiorate degli interessi legali.

13. Istruzioni Operative.

La Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell’agricoltura è incaricata di approvare con successivi provvedimenti istruzioni operative circa le spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità (specifiche e indicazioni sulla loro dimostrazione), le condizioni di esclusione (specifiche), le procedure generali di istruttoria (istruttoria, verifiche, erogazione del contributo ecc.), la modulistica e quant’altro necessario per l’operatività.