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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

Codice 24
D.D. 8 marzo 2007, n. 50

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia delle sorgenti Monte Soglio 1 e 2, ubicate nel Comune di Pratiglione (TO)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

a) Le aree di salvaguardia delle sorgenti Monte Soglio 1 e 2, ubicate nel Comune di Pratiglione (TO), sono definite come risulta nella planimetria “Aree di rispetto delle sorgenti Monte Soglio, in scala 1:2000", allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

b) nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d’uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”, relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta e alla zona di rispetto, ristretta e allargata;

c) il gestore, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all’articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

* provvedere alla verifica delle attività che ricadono all’interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo a quanto previsto in merito al pascolo e alla stabulazione del bestiame dall’articolo 6, punto 1 lettera m) e punto 2 lettera a) del Regolamento regionale 15/R/2006;

* assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità alle disposizioni di legge e, a partire dall’annata agraria successiva al presente provvedimento, in conformità alle disposizioni d’utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci di cui all’articolo 6, comma 7, del Regolamento regionale 15/R/2006.

d) A norma dell’articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

* alla Provincia di Torino per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario per la tutela del punto di presa;

* alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;

* all’Azienda sanitaria locale;

* al Dipartimento dell’ARPA.

e) A norma dell’articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed ai Comuni di Pratiglione, Canischio e Sparone, affinché gli stessi provvedano a:

* recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla ridefinizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;

* emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta ridefinizione delle aree di salvaguardia;

* notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di ridefinizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento n. 8/R del 29/07/2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio