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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2007, n. 17-5912

Comune di Borgo Vercelli ( VC ). Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19. Annullamento parziale di norme del Regolamento Edilizio Comunale

A relazione dell’Assessore Conti:

Premesso che:

la Regione Piemonte ha approvato la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, “Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, prevede una procedura semplificata di approvazione dei regolamenti edilizi, che consente ai Comuni di approvare il proprio regolamento sulla traccia di un Regolamento Tipo, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548-9691 del 20 luglio 1999;

la legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, ed il Regolamento Tipo contengono disposizioni per lo più modificabili o integrabili dal Comune, ad eccezione di poche norme ritenute strategiche e non modificabili;

la stessa legge regionale n. 19/99, all’articolo 3, comma 4, attribuisce alla Giunta Regionale il potere di annullare disposizioni del regolamento comunale illegittime o non conformi al regolamento tipo regionale.

Constatato che:

il Comune di Borgo Vercelli (VC) è dotato di un Regolamento Edilizio approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 in data 20/03/2003, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 22 del 29/05/2003;

il Consiglio Comunale di Borgo Vercelli (VC), con Deliberazione Consiliare n. 83 del 19/12/2005, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 10 del 09/03/2006, ha approvato una variante al Regolamento Edilizio vigente con la quale si dispone di sopprimere la Commissione Edilizia, introducendo, in tale modo, modifiche in contrasto con le prescrizioni dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

Precisato che la Giunta Regionale:

ha ritenuto che il contrasto di tali disposizioni con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, giustificasse l’avvio della procedura di annullamento previsto dalla stessa legge;

in conseguenza, ai sensi di legge, ha proceduto con delibera n. 239-4727 del 27 novembre 2006, a contestare all’amministrazione comunale le irregolarità invitando l’amministrazione a controdedurre nei termini fissati dalla legge.

Dato atto che:

la delibera di contestazione è stata notificata al Comune con lettera raccomandata protocollo n. 1624/19.8 del 19 gennaio 2007, ricevuta dal Comune, come si evince dall’Avviso di Ricevimento, il 22 gennaio 2007;

ad oggi, ampiamente decorsi i termini previsti dalla legge, non sono pervenute alla Regione osservazioni di alcun genere da parte del Comune a difesa delle scelte operate.

Considerato che:

la contestazione della legittimità delle norme approvate dal Comune è stata formalizzata con provvedimento della Giunta Regionale;

la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, con i disposti degli articoli 13 e 13 bis, ha subdelegato ai Comuni le funzioni amministrative inerenti il rilascio delle autorizzazioni in materia di tutela dei beni ambientali e previsto espressamente che, nell’ambito del procedimento, debba obbligatoriamente essere richiesto il parere della Commissione Edilizia integrata con un esperto in materia di valori ambientali;

la soppressione della Commissione Edilizia nel settore edilizio costituisce violazione delle scelte operate dalla Regione che, nella sua legislazione, attribuisce ancora oggi alla Commissione Edilizia funzioni molto più ampie di quelle tradizionalmente riconosciute (articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19; articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20);

Accertato che i contrasti sono individuabili nel testo del dispositivo della D.C. n. 83 del 19/12/2005, e più precisamente:

a) al punto 1) ove si dispone di cassare gli articoli 2, 3, e 4 del Regolamento Edilizio;

b) al punto 2) ove si dispone di cassare le locuzioni “Sentito il parere della Commissione Edilizia”, “Previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione Edilizia”, “Sentita la Commissione Edilizia” dal testo degli articoli sotto riportati:

- comma 1 dell’art. 9;

- commi 3 e 4 dell’art. 32;

- comma 2 dell’art. 35;

- comma 8 dell’art. 38;

- commi 5 e 6 dell’art. 43;

- comma 4 dell’art. 49;

- comma 3 dell’art. 53;

- comma 1 dell’art. 69;

ritenuto che sussistano quindi gli estremi per annullare le disposizioni in contrasto con l’articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, e contenute nel Regolamento Edilizio del Comune di Borgo Vercelli (VC), così come modificato con la variante approvata dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 83 in data 19/12/2005;

visti:

l’articolo 3, comma 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

l’articolo 4, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19;

il Regolamento Edilizio del Comune di Borgo Vercelli (VC) approvato con Deliberazione Consiliare n. 21 in data 20/03/2003, pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 22 del 29/05/2003;

la modifica al Regolamento Edilizio approvata con D.C. n. 83 del 19/12/2005 pubblicata per estratto sul B.U.R. n. 10 del 09/03/2006;

la D.G.R. n. 239-4727 del 27 novembre 2006.

La Giunta Regionale a voti unanimi, resi nei modi di legge,

delibera

di annullare, per le considerazioni svolte, le modifiche al Regolamento Edilizio approvate con la D.C. 83 del 19/12/2005, ed individuabili nel testo del dispositivo della stessa:

a) al punto 1) ove si dispone di cassare gli articoli 2, 3, e 4 del Regolamento Edilizio;

b) al punto 2) ove si dispone di cassare le locuzioni “Sentito il parere della Commissione Edilizia”, “Previo parere obbligatorio non vincolante della Commissione Edilizia”, “Sentita la Commissione Edilizia” dal testo degli articoli sotto riportati:

- comma 1 dell’art. 9;

- commi 3 e 4 dell’art. 32;

- comma 2 dell’art. 35;

- comma 8 dell’art. 38;

- commi 5 e 6 dell’art. 43;

- comma 4 dell’art. 49;

- comma 3 dell’art. 53;

- comma 1 dell’art. 69.

Avverso la presente delibera è possibile, per chiunque vi abbia interesse, proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione o dall’intervenuta piena conoscenza oppure al Capo dello stato entro 120 giorni.

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)