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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

Codice 26.4
D.D. 7 marzo 2007, n. 87

Art. 96 L.R. 26.04.2000 n. 44, e s.m.i. Lago d’Orta. Comune di Omegna. Parere relativo alla rilocalizzazione temporanea di palco galleggiante richiesto dal Comune di Omegna

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.04.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’istanza, presentata dal Comune di Omegna, relativa alla rilocalizzazione temporanea di palco galleggiante.

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospiciente il mappale n. 508 foglio n. 18 nel comune di Omegna.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che vengono vistati da questo Settore, subordinativamente alle seguenti prescrizioni.

Il manufatto dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tal sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie dei manufatti dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in argomento.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi. Il diretto interessato dovrà, pertanto, richiedere la regolarizzazione amministrativa e fiscale all’Ente concedente, al quale spettano sia le valutazioni di merito che si compatibilità con altre concessioni o occupazioni presenti nell’area, in essere o in corso di perfezionamento.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti