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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2007, n. 23

Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 tra il Ministero per i Beni e le Attivita’ Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Citta’ di Torino, la Fondazione Museo delle Antichita’ Egizie di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT per l’attuazione di quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione Museo delle Antichita’ Egizie

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

La Regione Piemonte, nel proseguire nella sua opera di sostegno per il recupero e la valorizzazione dei beni culturali diffusi sul territorio, prevede tra i propri obiettivi programmatici prioritari un impegno per l’individuazione ed il sostegno delle “eccellenze” nelle Province del Piemonte e, nel sottolineare l’utilità dell’utilizzo degli strumenti di programmazione concertata per la gestione di progetti complessi al fine di far nascere sul territorio piemontese poli di eccellenza in campo culturale, ha individuato nel Programma di Attività 2006-2008 del Settore Musei e Patrimonio Culturale, punto 5), pag. 28), approvato con D.G.R. n. 51-2926 del 22.05.2006, l’accordo di programma sul Museo Egizio.

Tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte e il Ministero per l’Economia e le Finanze è stato sottoscritto in data 18.05.2001 un Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali, tutt’ora vigente, che era stato condiviso nei contenuti con le Fondazioni di origine bancaria (Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino) e che prevede, all’interno del programma relativo al recupero e alla valorizzazione delle Residenze e Collezioni Sabaude, la progettazione del nuovo Museo Egizio di Torino.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT hanno costituito, con atto n. 1227 del 6 ottobre 2004, dopo averne approvato lo Statuto (D.C.R. n. 372-18668 del 16.06.2004), la “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”.

L’articolo 10 dell’atto costitutivo della “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino” prevede che, per dotare la Fondazione dei mezzi finanziari necessari per procedere alla ristrutturazione ed al riallestimento del Museo, i fondatori danno atto della necessità di assegnare alla Fondazione non meno di Euro 50.000.000,00 e che le modalità di riparto tra i fondatori di tale somma saranno oggetto di apposito atto convenzionale, da stipularsi tra la Fondazione e i soci fondatori entro un anno dall’ottenimento della personalità giuridica, e comunque da adottarsi acquisite le necessarie specificazioni rispetto alla disponibilità delle sedi e sulla base del Documento Preliminare alla Progettazione.

In tale contesto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23-5128 del 22.01.2007 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT per l’attuazione di quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

In particolare l’art. 2 dell’Accordo di programma prevede, al fine di ottemperare a quanto previsto dall’articolo 10 dell’Atto Costitutivo della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, che i sottoscrittori si impegnano a versare alla Fondazione stessa, per dotarla dei mezzi finanziari necessari per procedere alla ristrutturazione e al riallestimento del Museo le seguenti somme, per un totale di Euro 50.000.000,00: Euro 3.000.000,00 a carico della Provincia di Torino, Euro 10.000.000,00 a carico della Città di Torino (di cui già erogati Euro 2.000.000,00), Euro 25.000.000,00 a carico della Compagnia di San Paolo (di cui già erogati Euro 1.346.600,00), Euro 5.000.000,00 a carico della Fondazione CRT (di cui già erogati Euro 460.000,00) ed Euro 7.000.000,00 a carico della Regione Piemonte, che troveranno copertura sul capitolo 27851 “Fondo per il finanziamento degli Accordi di Programma” del bilancio regionale 2007/2008/2009 (annualità 2009).

Per quanto attiene l’obbligazione dei suddetti Euro 7.000.000,00 la Regione Piemonte stipulerà specifica intesa o atto attuativo dell’Accordo di Programma con il quale saranno definite le modalità di erogazione del proprio finanziamento. In ogni caso tale erogazione avverrà nel corso degli esercizi 2009 e seguenti.

Secondo quanto disposto con D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, con D.G.R. n. 23-5128 del 22.01.2007 è stato designato, quale responsabile del procedimento, il Dott. Alberto Vanelli, Direttore Regionale pro tempore ai Beni Culturali dell’Assessorato regionale alla Cultura o dirigente da lui delegato.

L’Accordo di Programma è stato sottoscritto in data 07.03.2007 dalla Presidente della Regione Piemonte, dal Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte regolarmente delegato alla firma dell’Accordo come da nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 9720 del 06.03.2007, dall’Assessore alla Cultura, Protezione della Natura, Parchi ed Aree Protette della Provincia di Torino regolarmente delegato alla firma dell’Accordo come da nota del Presidente della Provincia di Torino prot. n. 284438/2007 del 01.03.2007, dal Sindaco della Città di Torino, dal Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, dal Responsabile Area Cultura, Arte e Beni Ambientali della Compagnia di San Paolo regolarmente delegato alla firma dell’Accordo come da nota del Presidente della Compagnia di San Paolo del 06.03.2007 e dal Presidente della Fondazione CRT.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l’articolo 34 che prevede la conclusione di Accordi di Programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di due o più soggetti pubblici.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-23223 del 24.11.1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma. L.R. 51/97, art. 17".

decreta

E’ approvato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, l’Accordo di Programma tra la Regione Piemonte, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT, stipulato in data 07.03.2007, per l’attuazione di quanto previsto dall’atto costitutivo e dallo statuto della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino.

I soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo di Programma in oggetto si impegnano, ciascuno per le parti di propria competenza, a realizzare quanto previsto nel testo dell’Accordo, con le modalità e nei tempi indicati nel medesimo.

La vigilanza ed il controllo sull’esecuzione dell’Accordo, previsti dall’art. 34, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dall’art. 14 della Direttiva allegata alla D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997, sono svolti, con le modalità dell’art. 6 dello stesso Accordo, da un Collegio di vigilanza presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, e composto da un rappresentante per ciascuno degli altri enti sottoscrittori.

Il presente provvedimento, unitamente al testo dell’Accordo di Programma, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto.

Mercedes Bresso

Allegato

REGIONE PIEMONTE

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, LA REGIONE PIEMONTE, LA PROVINCIA DI TORINO, LA CITTA’ DI TORINO, LA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO, LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO E LA FONDAZIONE CRT PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALL’ATTO COSTITUTIVO E DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA’ EGIZIE DI TORINO.

PREMESSO CHE:

- tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte e il Ministero per l’Economia e le Finanze è stato sottoscritto in data 18/05/2001, ed è tutt’ora vigente un Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali, che era stato condiviso nei contenuti con le Fondazioni di origine bancaria Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, il quale prevede, all’interno del programma relativo al Recupero e alla Valorizzazione delle Residenze e delle Collezioni sabaude, la progettazione del nuovo Museo Egizio di Torino;

- il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT hanno costituito, con atto n. 1227 del 6 ottobre 2004, la “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino”, dopo averne approvato lo Statuto;

- lo Statuto della “Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino” prevede, all’articolo 3, comma 1, lett. a) che il patrimonio della Fondazione, quale risulta anche dall’Atto costitutivo, sia costituito, innanzi tutto, da “i diritti d’uso sui beni mobili ed immobili conferiti dal Ministero”;

- l’articolo 8 dell’Atto costitutivo prevede che, oltre ai diritti conferiti dal Ministero, il cui valore è considerato inestimabile, gli altri Fondatori concorrano alla costituzione del patrimonio iniziale con un fondo in denaro di Euro 750.000,00 equamente ripartito in Euro 150.000,00 ciascuno tra la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT e i soggetti sopra indicati hanno versato la quota prevista;

- l’articolo 10 dell’atto costitutivo prevede che, per dotare la Fondazione dei mezzi finanziari necessari per procedere alla ristrutturazione e al riallestimento del Museo, i Fondatori danno atto della necessità di assegnare alla Fondazione non meno di Euro 50.000.000,00 e che le modalità di tale riparto saranno oggetto di apposito atto convenzionale, da stipularsi tra la Fondazione e i soci fondatori entro un anno dall’ottenimento della personalità giuridica, e comunque da adottarsi acquisite le necessarie specificazioni rispetto alla disponibilità delle sedi e sulla base del Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.);

- i fondatori, escluso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, hanno concorso, ai sensi dell’articolo 9 dello stesso Atto costitutivo, a costituire un fondo di dotazione disponibile di 3.000.000,00 di Euro, ripartiti in ragione di Euro 600.000,00 ciascuno, per garantire il concorso nella copertura delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione per almeno un quinquennio a partire dalla sua costituzione;

- in data 19 dicembre 2005 è stato sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e dalla Fondazione il contratto di servizio con il quale viene conferito alla Fondazione stessa il patrimonio in diritto d’uso e viene indicata nel 1° gennaio 2006 la data di avvio della gestione del patrimonio stesso da parte della Fondazione.

Ritenuto necessario, al fine di definire nei dettagli tutte le procedure, e i tempi necessari per dare piena attuazione a quanto previsto dallo Statuto e dall’Atto costitutivo della Fondazione, nonché le responsabilità e i doveri dei singoli Fondatori, procedere alla stipula di un Accordo di Programma tra i Fondatori e la Fondazione stessa;

TRA

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (omissis) rappresentato nel presente atto dal Direttore della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte Dott. Mario Turetta, (omissis) domiciliato per il presente atto in Torino, Piazza San Giovanni 2

E

la Regione Piemonte (omissis) rappresentata nel presente atto dalla Presidente Prof.ssa Mercedes Bresso, (omissis), domiciliata per il presente atto in Torino, Piazza Castello n. 165

E

la Provincia di Torino (omissis) rappresentata nel presente atto dall’Assessore alla Cultura, Protezione della Natura, Parchi ed Aree protette Valter Giuliano, (omissis), domiciliato per il presente atto in Torino, Via Maria Vittoria n. 12

E

la Città di Torino (omissis) rappresentata nel presente atto dal Sindaco On. Sergio Chiamparino, (omissis), domiciliato per il presente atto in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1

E

la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino (omissis) rappresentata nel presente atto dal Presidente Dott. Alain Elkann, (omissis), domiciliato per il presente atto in Torino, Via Accademia delle Scienze n. 6

E

la Compagnia di San Paolo (omissis) rappresentata nel presente atto dal Responsabile Area Cultura, Arte e Beni Ambientali Dott. Dario Disegni, (omissis), domiciliato per il presente atto in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 75

E

la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (omissis) rappresentata nel presente atto dal Presidente Prof. Andrea Comba, (omissis) domiciliato per il presente atto in Torino, Via XX Settembre n. 31

si stipula il seguente Accordo di Programma:

ARTICOLO 1

OBIETTIVI

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma operano concordemente per la piena attuazione di quanto previsto dallo Statuto e dall’Atto costitutivo della Fondazione “Museo delle Antichità Egizie di Torino”.

ARTICOLO 2

IMPEGNI DEI PARTNERS

(COSTI DI RIALLESTIMENTO DEL MUSEO)

Al fine di ottemperare a quanto previsto dall’art. 10 dell’Atto costitutivo, i sottoscrittori si impegnano a versare alla Fondazione, per dotarla dei mezzi finanziari necessari per procedere alla ristrutturazione e al riallestimento del Museo le seguenti somme:

Soggetto    Totale
Regione Piemonte:    7.000.000
Provincia di Torino:    3.000.000
Città di Torino:    10.000.000
Compagnia di San Paolo    25.000.000 di cui già erogati
    Euro 1.346.600
Fondazione CRT:    5.000.000 di cui già erogati
    Euro 460.000
Totale    50.000.000

Il versamento delle somme da parte dei fondatori avviene in fasi successive, da determinarsi subordinatamente all’avvio - da parte della Fondazione “Museo delle Antichità Egizie di Torino” - delle procedure di gara per la predisposizione del DPP e conseguentemente alla predisposizione, da parte della Fondazione stessa, di un dettagliato programma dei lavori e relativo piano finanziario.

Le liquidazioni delle quote avvengono, salvo anticipazioni, previa presentazione, da parte della Fondazione stessa, di rendicontazione da prodursi in base allo stato di avanzamento lavori.

ARTICOLO 3

IMPEGNI DEI PARTNERS

(COSTI DI GESTIONE E PIANO DI ATTIVITA’)

I sottoscrittori, escluso il Ministero per i Beni e le Attività culturali, si impegnano a versare alla Fondazione - esaurito il fondo iniziale di cui all’articolo 9 dell’Atto costitutivo - i fondi necessari per la gestione del Museo nonché per il sostegno dei programmi di attività ordinari presentati ai fondatori dalla Fondazione stessa, in sede di Collegio dei fondatori. E’ comunque data facoltà ai sottoscrittori della presente di non adempiere all’impegno assunto provvedendo a recedere dalla Fondazione: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima. I contributi sono finalizzati al finanziamento - congiunto o disgiunto da parte dei partners - di specifiche attività quali:

- catalogazione e conservazione;

- attività di formazione e di aggiornamento del personale;

- studi e ricerche e rapporti con le Università;

- rapporti internazionali;

- attività didattica e rapporti con le scuole;

- comunicazione e promozione;

Una percentuale dei fondi di gestione è destinata a costituire un fondo di riserva, cui la Fondazione potrà attingere nel caso in cui si evidenzino perdite di esercizio.

La Fondazione può promuovere iniziative straordinarie (mostre, convegni, altri eventi di rilievo) facendo ricorso a contributi erogati da singoli fondatori o da altri soggetti esterni, pubblici e privati.

ARTICOLO 4

IMPEGNI DELLA FONDAZIONE

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al presente Accordo, La Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino si impegna:

- a completare, in concorso con il Ministero per i Beni e le Attività culturali, entro il 31/12/2010, l’inventariazione delle collezioni;

- a predisporre, entro il 31 ottobre 2007, in concorso con il comitato tecnico di cui al successivo articolo 5, un piano di attività e il relativo piano finanziario, comprensivo delle spese di gestione;

- ad affidare, entro il 31 dicembre 2006, l’incarico per la redazione del DPP.

Al fine di dotare la Fondazione di una idonea struttura che garantisca l’espletamento delle procedure amministrative e tecniche necessarie all’affidamento degli incarichi e a vigilare sulla loro attuazione, la Fondazione si impegna a costituire un idoneo ufficio di back office, che si raccorderà - oltre che con il Presidente e con il Direttore della Fondazione - con il comitato tecnico di cui al successivo articolo 5.

ARTICOLO 5

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore Regionale dei Beni culturali della Regione Piemonte o da dirigente da lui delegato.

Per l’attuazione del presente Accordo di Programma e per l’assistenza alla Fondazione nella fase di avvio delle attività, con particolare riferimento alla gestione delle procedure di affidamento degli incarichi di redazione del D.P.P., di progettazione e di realizzazione dei nuovi allestimenti, il responsabile del procedimento è coadiuvato da un comitato tecnico, così costituito:

- il Direttore della Direzione regionale Beni culturali del Ministero per i Beni e le Attività culturali o altro dirigente da lui delegato;

- un funzionario dirigente della Direzione Beni culturali della Regione Piemonte;

- il Direttore della Cultura della Città di Torino o altro funzionario da lui delegato;

- il Dirigente della Cultura della Provincia di Torino, o altro funzionario da lui delegato;

- il Segretario Generale della Compagnia di San Paolo o altro dirigente da lui delegato;

- il Segretario Generale della Fondazione CRT o altro dirigente da lui delegato;

- il Direttore del Museo Egizio o funzionario da lui delegato.

ARTICOLO 6

COLLEGIO DI VIGILANZA

Ai sensi dell’art. 34 comma 7 del Decreto legislativo n° 267/2000, è costituito un collegio di vigilanza composto da n. 7 membri cui spettano funzioni di monitoraggio e di controllo circa l’osservanza da parte dei contraenti degli obblighi imposti dall’esecuzione del presente Accordo. Il collegio esegue, inoltre, gli eventuali interventi sostitutivi che avessero a rendersi necessari per l’applicazione delle clausole del presente accordo.

Il Collegio è composto da un rappresentante per ciascuno degli altri enti sottoscrittori. è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato.

ARTICOLO 7

DURATA DELL’ACCORDO

Il presente Accordo di Programma ha validità dalla data della sua stipulazione fino al completamento del riallestimento e all’esaurimento dei fondi.

ARTICOLO 8

MODIFICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

L’Accordo di Programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e secondo le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte da uno o più soggetti sottoscrittori, sono valutate ed eventualmente accolte dal Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche all’Accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati dalle parti al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente Accordo, sempre che non ne limitino l’operatività.

ARTICOLO 9

CARATTERE VINCOLANTE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

Tutti i partecipanti al presente Accordo di Programma hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino l’Accordo e/o che siano in contrasto con esso. Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi all’Accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

ARTICOLO 10

CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione del presente Accordo, non ne sospendono l’attuazione, ma sono sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’art. 6 che si pronuncia in merito entro i 30 giorni successivi.

ARTICOLO 11

NORMA DI RINVIO

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Accordo di Programma, si fa rinvio alle norme in materia di Intese Istituzionali di Programma e di Accordi di Programma Quadro e da quanto previsto, in particolare, dall’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni culturali sottoscritto tra il Ministero per i Beni e le Attività culturali, la Regione Piemonte e il Ministero per l’Economia e le Finanze e tutt’ora vigente.

ARTICOLO 12

SPESE

Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, lì 7 marzo 2007.

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dott. Mario Turetta

Per la Regione Piemonte
Prof.ssa Mercedes Bresso

Per la Provincia di Torino
Valter Giuliano

Per la Città di Torino
On. Sergio Chiamparino

Per la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino
Dott. Alain Elkann

Per la Compagnia di San Paolo
Dott. Dario Disegni

Per la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
Prof. Andrea Comba