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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


Comune di Trecate (Novara)

Regolamento edilizio comunale - Modifica all’art. 2 comma 2 dello stesso ai sensi della L.R. 8/7/1999 n. 19

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) - di approvare la modifica dell’art. 3 del Regolamento edilizio comunale, conforme al Regolamento edilizio tipo regionale, allegato alla presente deliberazione come segue:

1. La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio nei casi in cui le leggi dispongono specificamente, non vincolante, per:

a) l’adozione di strumenti urbanistici esecutivi;

b) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti relativi agli interventi di cui all’art. 10, comma 1°, del D.P.r. 06.06.2001, n. 380 s.m.i.;

c) le denunce di inizio attività nei soli casi previsti da specifiche disposizioni di legge, quali quelli contemplati all’art. 22, comma 3°, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 s.m.i.;

d) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi della LR 20/89 s.m.i.;

e) l’assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati riferiti agli interventi delle precedenti lettere a) b) c) d).

2. Per il rilascio di titoli abilitativi o pareri o autorizzazioni del precedente comma 1°, lettere a), b), c) ed e), il dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale può avvalersi esclusivamente dell’istruttoria dell’Ufficio e della proposta del responsabile del procedimento, senza obbligo di acquisire il parere della Commissione edilizia.

3. Il dirigente o il Responsabile del competente ufficio comunale all’emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità del parere della Commissione edilizia, di cui al precedente comma 1°, ha l’obbligo di motivare il proprio dissenso.

4. Il Sindaco o l’Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell’ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b) convenzioni;

c) programmi pluriennali di attuazione;

d) regolamenti edilizi e loro modifiche;

e) modalità di applicazione del contributo di concessione.

5. La Commissione, all’atto dell’insediamento, enuncia in un documento denominato “Dichiarazione di indirizzi” i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva in particolare per quanto concerne la valutazione dell’inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello ‘standard’ di qualità delle costruzioni; nel caso di sostituzione dei membri, tale documento deve essere confermato o riformulato o eventualmente integrato; al termine del proprio mandato la Commissione deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.

2) - di dare atto altresì che la presente deliberazione assume efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;

3) - di dichiarare la conformità della modifica all’art. 2 comma 2 del Regolamento Edilizio Comunale, al Regolamento - tipo formato della Regione;

4) - di dare atto che il Responsabile del Settore Urbanistica ed Ecologia provvederà, in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all’adozione di tutti gli atti di propria competenza.