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Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007

ANNUNCI LEGALI


C. I. di S. Consorzio Intercomunale di Servizi - Orbassano (Torino)

Statuto del Consorzio C.I. di S. (Approvato con deliberazione n. 11 del 2 aprile 2007)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Costituzione del Consorzio

E’ costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consorzio denominato “Consorzio intercomunale di Servizi”, siglabile con o senza interpunzione CIdiS, tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell’ambito territoriale dei suddetti Comuni.

Art. 2
Natura giuridica del Consorzio

1. Il consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica.

2. Il CIdiS è un Consorzio di funzioni al quale si applicano le disposizioni di cui al T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..

Art. 3
Sede del Consorzio

Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Orbassano, presso gli uffici che sono all’uopo destinati e con possibilità di convocazione dell’Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti Consorziati.

Art. 4
Scopo del Consorzio

1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 ed eventuali modifiche ed integrazioni e ne garantisce l’ottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.

3. Il consorzio persegue ed applica i principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, espressi all’art. 2 della precitata legge regionale e programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione. Autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.

4. Per garantire le finalità di cui ai commi precedenti il Consorzio, opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) Superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;

b) Mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;

c) Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;

d) Sostegno e promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;

e) Tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà:

f) Piena integrazione dei soggetti disabili;

g) Superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;

h) Informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;

i) Garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

5. Le prestazioni ed i servizi essenziali per assicurare le risposte adeguate agli obiettivi di cui al comma precedente sono identificabili nelle seguenti tipologie:

a) Servizio sociale professionale;

b) Servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;

c) Servizio di assistenza economica;

d) Servizi residenziali e semiresidenziali;

e) Servizi per l’affidamento e le adozioni;

f) Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

6. L’integrazione socio-sanitaria viene garantita dal Consorzio al fine di rispondere ai bisogni che chiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. A tal fine l’erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato ed individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla Giunta regionale.

7. Il Consorzio partecipa, d’intesa con Enti ed Organismi interessati e nell’ambito della programmazione partecipata prevista dalle vigenti leggi, ad iniziative inerenti le politiche abitative, dell’istruzione, del lavoro, della formazione professionale.

8. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, il Consorzio riconosce ed agevola il ruolo attivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati, promuove la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.

Art. 5
Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all’art. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e previo atto di indirizzo dell’Assemblea Consortile.

2. I relativi oneri, quantificati dall’organo gestionale del Consorzio e con modalità organizzative da concordarsi, sono a carico degli Enti richiedenti

Art. 6
Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissioni di nuovi Enti

La durata del Consorzio, salvo ulteriori proroghe, è stabilita al 31 dicembre 2021.

1. Recesso dal Consorzio

1.1. Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, è comunicato all’Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell’esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell’anno successivo.

1.2. Gli enti consorziati approvano la modifica dello statuto e della convenzione in seguito al recesso di uno degli enti consorziati.

1.3. L’Ente che recede dal consorzio non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.

1.4. L’Ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto all’anno in corso oltre che per gli impegni pluriennali sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.

Al Comune che recede è fatto obbligo di assorbire personale, con riferimento al numero di unità in servizio nel suo territorio al momento del recesso.

2. Scioglimento del Consorzio

2.1 Il Consorzio potrà venire sciolto in qualunque momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora, in conseguenza di ciò, l’Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

2.2 Gli Enti consorziati in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all’anno in corso, oltre che per gli impegni pluriennali assunti sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni

2.3 In caso di scioglimento del consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazioni stabilite, nonché in rapporto al tempo di durata dell’adesione al consorzio.

2.4 Il personale del consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito alle dotazioni organiche dei Comuni, in proporzione alle quote di partecipazione ed applicando arrotondamenti all’unità intera a seconda della cifra decimale.

3. Ammissione di nuovi enti.

3.1 La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dell’ente richiedente. Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario ed avrà effetto dall’anno successivo.

3.2 L’ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote.

3.3 Successivamente gli enti consorziati procedono alla modifica dello statuto e della convenzione.

Art. 7
Adozione e modifica dello statuto

Lo statuto unitamente alla convenzione, è approvato dai Consigli Comunali degli enti consorziati.

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.

TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 8
Gli Organi

1) Sono organi del consorzio:

a) l’Assemblea.

b) il Consiglio di Amministrazione

c) il Presidente

d) il Direttore Generale

CAPO I
L’ASSEMBLEA

Art. 9
Composizione

1. L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.

2. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell’Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione.

3. I componenti dell’Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco del Comune consorziato.

Art. 10
Competenze

L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza sugli atti fondamentali dell’Ente.

In particolare compete all’Assemblea:

a) nominare il Presidente dell’assemblea;

b) nominare il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente

c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge;

d) nominare il revisore dei conti;

e) determinare le indennità spettanti ai componenti dell’Assemblea Consortile e al Revisore

f) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla Legge dell’Assemblea Consortile;

g) approvare le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative;

h) proporre agli Enti consorziati eventuali modifiche statutarie di cui all’art. 7 comma due;

i) deliberare l’ammissione di altri Enti al Consorzio;

j) adottare le modifiche dello Statuto di cui all’art. 7, comma due;

k) esercita altresì tutte le funzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale, riferite ai Consorzi.

l) il controllo dell’attività complessiva dell’ente promovendo anche indagini e verifiche.

L’Assemblea approva, altresì, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

1. i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto;

2. i regolamenti del servizio e gli altri previsti dalle leggi e dallo statuto;

3. gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;

4. le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche

5. i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

6. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

Le deliberazioni indicate dal presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati anche via telematica contestualmente alla loro pubblicazione.

Art. 11
Funzionamento

1. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l’ordine del giorno.

2. L’avviso di convocazione con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora della seduta è notificato ai componenti dell’Assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all’albo delle pubblicazioni della sede consortile e all’albo pretorio dei Comuni consorziati. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax o posta elettronica, ai singoli componenti presso la sede dell’ente di appartenenza.

3. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e negli altri casi previsti dallo statuto.

4. L’Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei componenti o su richiesta dei Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.

5. L’Assemblea si riunisce in via d’urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l’avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell’ora fissata per la seduta.

6. L’Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l’intervento dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del consorzio nonché dei componenti dell’Assemblea stessa.

7. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta e dei componenti presenti alla seduta stessa, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

8. Le sedute dell’assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.

Sedute di seconda convocazione.

Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l’assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso senza eccezioni di sorta, sugli stessi argomenti iscritti all’adunanza di prima convocazione con la presenza di almeno un/terzo delle quote di partecipazione al Consorzio. Nell’avviso di prima convocazione viene di norma indicato il giorno e l’ora della seconda convocazione, con l’obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.

Art. 12
Elezione e competenze del Presidente dell’assemblea

1. Il Presidente dell’Assemblea Consortile è eletto, per un quinquennio, dall’assemblea consortile nel suo seno a scrutinio palese e con voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell’Assemblea Consortile.

2. Nella fase di prima applicazione dello Statuto, così come modificato, il Presidente dell’Assemblea rimane in carica fino alla scadenza naturale della maggioranza dei Sindaci attualmente componenti dell’Assemblea.

3. Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assolte dal componente dell’Assemblea più anziano di età.

4. Il Presidente dell’assemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l’assemblea, stabilisce l’ordine del giorno, presiede le adunanze, firma congiuntamente al segretario le deliberazioni e vigila sulla comunicazione delle stesse agli enti consorziati.

Art. 13
Indennità e rimborso spese

Ai componenti dell’Assemblea del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali in materia.

CAPO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14
Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall’assemblea nella sua prima adunanza ed è formato da tre componenti, compresi il presidente, esterni all’assemblea.

2. Nella fase di prima applicazione dello Statuto, così come modificato, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua scadenza quadriennale.

3. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole di almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell’Assemblea Consortile. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza qualificata di oltre la metà delle quote di partecipazione al consorzio.

4. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché specifica competenza tecnica e/o amministrativa in campo socio-assistenziale per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private, nell’associazionismo e nel volontariato.

5. La proposta, sottoscritta dai sindaci portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza deve contenere i nominativi dei candidati alle cariche di presidente e di consigliere. La proposta è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dell’Assemblea presso la segretaria del Consorzio. Tale documento è corredato da un curriculum vitae di ciascuno dei candidati, che dovranno dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all’insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso.

7. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di semplice consigliere non è, allo scadere del secondo mandato,immediatamente rieleggibile alle medesime cariche; a tal fine le cariche di Presidente e di semplice consigliere si intendono distinte.

8. E’ consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

9. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione i consiglieri comunali e gli assessori, anche esterni, degli enti consorziati, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

10. I componenti del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall’Assemblea Consortile.

Art. 15
Revoca

Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea e approvata dall’Assemblea con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell’Assemblea stessa, espresso per appello nominale.

Art. 16
Competenze

Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall’Assemblea, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.

Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea:

1. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

2. L’assunzione dei mutui a medio e lungo termine non previsti in precedenti atti fondamentali, ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;

3. Gli altri atti fondamentali di cui all’art. 10.

4. Adotta tutti gli atti necessari per l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea;

5. Approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi;

6. approva le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati;

7. Delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante l’anticipazione di cassa;

8. Delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;

9. Approva le linee di indirizzo e/o i capitolati speciali di appalto in materie di gare di appalto e gestione dei servizi;

10. Adotta in via d’urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell’Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;

11. Determina le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

12. Approva il regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell’Assemblea Consortile;

13. Determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione

14. Approva la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale;

15. Determina gli indirizzi per l’affidamento degli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna;

16. Approva gli accordi con l’Azienda Sanitaria di riferimento, per assicurare l’integrazione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari, nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività sociali a rilievo sanitario.

Art. 17
Funzionamento

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di due componenti o del Direttore.

2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio di amministrazione.

Art. 18
Indennità e rimborso spese

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n, 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti amministrativi in materia.

CAPO III
IL PRESIDENTE

Art. 19
Competenze

1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è il Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Può delegare le funzioni a Consiglieri di Amministrazione o al Direttore Generale.

3. Ha funzioni di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina l’attività di indirizzo espressa dall’Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione del Consiglio di Amministrazione ed assicura l’unità delle attività del Consorzio.

4. Nomina e revoca il direttore generale, secondo le modalità espresse nell’art. 20;

5. Nomina il Segretario del Consorzio.

6. Sovraintende e vigila sull’esecuzione delle deliberazioni e sull’andamento degli uffici e dei servizi.

7. Presiede il Consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina l’attività; sottoscrive unitamente al Segretario le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Nomina e revoca i rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dall’assemblea;

9. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000, nonché dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

10. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano d’età.

11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell’Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

Art. 20
Rimozione e sospensione

Il Presidente del Consorzio ed i componenti dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO IV
IL DIRETTORE GENERALE E I DIRIGENTI

Art. 21
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio, a seguito di pubblico concorso, nel rispetto delle vigenti norme. Ove non ritenga di procedere nel modo suddetto, il Presidente può disporre la copertura del posto di direttore generale del Consorzio mediante chiamata, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme, fermi restando i requisiti richiesti per l’accesso esterno alla qualifica da ricoprire.

2. In tal caso la durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione.

3. Il direttore generale è revocato dal Presidente del Consorzio.

4. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le funzioni vicarie competono al Dirigente del Settore socio assistenziale.

5. Il Direttore generale è l’organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell’attività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea e dal Consiglio di amministrazione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.

6. Il Direttore generale, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al consiglio di amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ha la direzione complessiva del personale, applica i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dai Regolamenti dell’Ente. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dall’art. 197,c. 2, lettera a,. del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’art. 169 dello stesso decreto legislativo.

7. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio e in ogni caso quelli di competenza della dirigenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

8. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto di voto.

9. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 22
Competenze dei Dirigenti

1. - Ai dirigenti compete, nel rispetto degli indirizzi programmatici, la gestione economico finanziaria, personale ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediate autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo:

2. - I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito al comma precedente, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso;

b) sono responsabili delle procedure d’appalto e di concorso;

c) stipulano i contratti

d) adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

e) adottano gli atti amministrativi e gestione del personale;

f) rilasciano attestazioni e certificazioni;

g) formulano e sottoscrivono i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione;

h) adottano le determinazioni a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; l’appalto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

3 - Le sostituzioni dei dirigenti assenti o impediti sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLO E REVISIONE

“Il Consorzio, in conformità al dettato dell’art. 147 e 234 e seg del D.Lgs. n. 267/2000, si dota di strumenti, metodi e personale, per garantire i controlli interni e la valutazione delle prestazioni dirigenziali, anche mediante convenzione con altri enti o consorzi”

IL REVISORE

Art. 23
Nomina e revoca

1. La revisione economica - finanziaria del consorzio è affidata ad un revisore nominato dall’assemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, scelto tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.

2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell’atto di nomina e rieleggibile una sola volta.

3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall’incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.

4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 24
Competenze

1. L’attività ed il funzionamento dell’organo di revisione sono disciplinate dalla legge.

2. Il revisore, nell’esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell’ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell’assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.

3. Il revisore collabora con l’assemblea consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell’attività del consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

Art. 25
Raccordo con gli enti

1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette in elenco, a cura del segretario, agli enti associati le deliberazioni assunte dall’assemblea e dal Consiglio direttivo e le determinazioni. Rende possibile, altresì, la vigilanza, degli enti aderenti, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla convenzione.

2. Il presidente dell’assemblea e il presidente del consorzio hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.

Art. 26
Interventi degli amministratori

1. I componenti dell’assemblea e del consiglio d’amministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all’espletamento del mandato.

2. Tali soggetti sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall’apposito regolamento.

TITOLO IV
STRUTTURE ED UFFICI

Art. 27
Ordinamento degli uffici

1. il Consorzio valorizza il proprio personale mediante la formazione professionale e l’istituzione di meccanismi di coordinamento.

2. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell’Ente è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo dell’Assemblea Consortile.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate.

5. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato, qualora ricorrano le condizioni previste nei contratti vigenti.

6. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.

7. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo a lui attribuite, costituito da dipendenti dell’ente e/o da un collaboratore esterno di nomina fiduciaria e per il periodo del suo mandato.

Art. 28
Il Segretario

1. Il Segretario del Consorzio è uno dei segretari dei Comuni consorziati, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti.

3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell’Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.

TITOLO V
CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 29
Principi generali

1. Il consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

2. Nel rispetto dei principi dell’ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull’efficacia dell’azione del consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura dei programmi, servizi-interventi ed obiettivi.

3. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull’equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell’uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

4. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 sull’ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 30
Bilancio di previsione annuale

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell’azione politico-amministrativa del consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell’anno.

2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

3. Il bilancio di previsione annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione all’Assemblea per l’approvazione entro i termini di legge.

4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal consiglio di amministrazione, in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal consiglio di amministrazione, l’assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5. La variazione di assestamento generale, approvata dall’assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 31
Informazione

Il consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazioni la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 32
Piano esecutivo di gestione

Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al direttore.

Art. 33
Bilancio pluriennale

1. Il consorzio allega al bilancio di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui al precitato articolo 30, escluso quello dell’annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

Art. 34
Relazione previsionale programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell’attività del consorzio.

2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 35
Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell’azione amministrativa, il consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell’organizzazione del consorzio, l’efficacia, l’efficienza ed il livello di economicità nell’attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 36
Rendiconto

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell’anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.

2. Lo schema di rendiconto, approvato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso al revisore che redige la relazione prevista dal D.Lgs. n. 267/2000.

3. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell’assemblea entro un termine non inferiore a quindici giorni prima della seduta prevista per 1’esame e l’approvazione dello stesso.

4. Il rendiconto è approvato dall’assemblea entro i1 30 giugno dell’anno successivo all’esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivamente conto della relazione del revisore.

Art. 37
Provvedimenti di riequilibrio del bilancio

1. Entro il 30 settembre, l’assemblea provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell’esercizio relativo.

Art. 38
Patrimonio

1. Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal consorzio stesso nell’esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all’art. 830, secondo comma, del Codice Civile.

2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

3. Gli enti consorziati possono concedere al consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti Consorziati: gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito la copertura delle spese di investimento e comunque tutti i servizi istituzionali dell’ente.

Art. 39
Mezzi finanziari

Il Consorzio provvedere al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate quali le rendite patrimoniali, l’accensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 40
Trasferimenti e quote di partecipazione
degli enti consorziati

Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla l’onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun comune, al 31 dicembre dell’esercizio precedente.

Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all’unità, da versarsi all’inizio di ciascun trimestre.

Art. 41
Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

2. L’oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 42
Convenzioni e contratti

1. Il consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e dell’età evolutiva, stipulando apposita convenzione con 1’Autorità sanitaria competente, in conformità alla legislazione regionale.

2. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici, previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri a carico, per l’esercizio di funzioni socio assistenziali.

3. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per l’affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.

5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

TITOLO VI
RESPONSABILITA’ E CONTROLLI

Art. 43
Responsabilità

Agli amministratori, al direttore, al revisore ed al personale del consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall’ordinamento delle autonomie locali.

Art. 44
Controllo e vigilanza

A1 consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal Titolo VI Capo I del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 45
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell’assemblea e del consiglio di amministrazione sono pubblicate all’albo pretorio della sede consortile.

2. Ai fini dell’esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

TITOLO VII
PARTECIPAZIONE

Art. 46
Il Welfare comunitario e il principio di sussidiarietà orizzontale

Salvaguardando le garanzie e riaffermando gli obblighi istituzionali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e di quanto previsto dalla normativa regionale, il consorzio nella programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali riconosce e agevola il particolare ruolo dei soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini; ciò comporta il loro coinvolgimento nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dell’efficacia ed efficienza degli interventi.

Art. 47
Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. 267/2000.

2. Il consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali, previsti dalla normativa regionale, attraverso un’adeguata informazione ai cittadini sull’offerta dei servizi stessi, in attuazione alla carta dei servizi predisposta dall’Ente.

3. Le rappresentanze sindacali del personale dipendente hanno diritto ad essere informati su tutti gli atti che hanno riflessi sulla gestione dello stesso personale. In particolare debbono essere trasmessi gli atti fondamentali concernenti l’attività finanziaria dell’ente ed il regolamento degli uffici e dei servizi.

4. Gli atti degli organi dell’ente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l’affissione in apposito spazio destinato ad “Albo delle Pubblicazioni”, nella sede del consorzio e contestualmente nell’analogo “Albo Pretorio” del Comune sede del consorzio.

5. L’albo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l’accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

6. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell’attività amministrativa del consorzio é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d’accesso ai documenti amministrativi del consorzio, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.

7. Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall’ente.

8. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina le modalità dell’intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l’amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

9. Allorché un provvedimento dell’ente produca effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione scritta al fine di dare avvio al contraddittorio previsto dalla legge e, quindi, consentire loro di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione, ai sensi delle modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis e legge 11 febbraio 2005 n. 15.

Art. 48
Partecipazione degli utenti

1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.

2. A tal fine, è impegnato a:

a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;

b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;

c) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

3. Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all’utenza. I risultati sono comunicati agli enti associati.

Art. 49
Partecipazione del volontariato

1. Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo dei volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni di cui al comma 2.

2. A tal fine presso il Consorzio è tenuto un elenco delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nel campo dell’assistenza, iscritte nell’albo regionale e/o comunale aggiornato annualmente e nell’ambito del quale viene costituito un coordinamento.

3. Le associazioni suddette possono comunicare al funzionario incaricato dal Consorzio la propria attività a favore di una persona, di un nucleo familiare o di un gruppo di persone, unitamente al nominativo del personale di tale attività.

4. In caso di concomitanza dell’attività con quella del servizio sociale, tra gli operatori interessati ed il responsabile dell’attività di volontariato vengono concordati, con il consenso degli assistiti, interventi coordinati nell’ambito di una programmazione congiunta delle attività.

5. La collaborazione deve avere carattere di continuità, può essere formalizzata tramite convenzione e deve essere finalizzata al soddisfacimento delle esigenze espresse dagli assistiti.

6. In nessun caso l’attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

7. La partecipazione del volontario avviene secondo i disposti della L. 266/91.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50
Funzione normativa

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell’ordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell’ente.

2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla convenzione e dallo statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all’albo pretorio: dopo l’adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l’effettiva conoscibilità.

5. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 51
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs. n. 267/2000 e i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 52
Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente statuto è soggetto a pubblicazione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000, ed entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.