Bollettino Ufficiale n. 21 del 24 / 05 / 2007
ANNUNCI LEGALI
C. I. di S. Consorzio Intercomunale di Servizi - Orbassano (Torino)
Statuto del Consorzio C.I. di S. (Approvato con deliberazione n. 11 del 2 aprile 2007)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Costituzione del Consorzio
E costituito ai sensi dellart. 31 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Consorzio denominato Consorzio intercomunale di Servizi, siglabile con o senza interpunzione CIdiS, tra i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino, Volvera, per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nellambito territoriale dei suddetti Comuni.
Art. 2
Natura giuridica del Consorzio
1. Il consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica.
2. Il CIdiS è un Consorzio di funzioni al quale si applicano le disposizioni di cui al T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i..
Art. 3
Sede del Consorzio
Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Orbassano, presso gli uffici che sono alluopo destinati e con possibilità di convocazione dellAssemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti Consorziati.
Art. 4
Scopo del Consorzio
1. Il Consorzio ha come finalità la gestione, in forma associata, degli interventi e dei servizi socio-assistenziali di competenza dei Comuni ai sensi e per gli effetti della legge 8 novembre 2000 n. 328 e della legge regionale 8 gennaio 2004 n. 1 ed eventuali modifiche ed integrazioni e ne garantisce lottimizzazione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. Il Consorzio esercita le funzioni che con la normativa citata al comma 1 vengono attribuite ai Comuni, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, secondo le modalità previste dalle disposizioni regionali in materia.
3. Il consorzio persegue ed applica i principi generali della programmazione e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, espressi allart. 2 della precitata legge regionale e programma ed organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, omogeneità ed equità territoriale, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dellamministrazione. Autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Per garantire le finalità di cui ai commi precedenti il Consorzio, opera per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) Superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
b) Mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
c) Soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
d) Sostegno e promozione dellinfanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
e) Tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà:
f) Piena integrazione dei soggetti disabili;
g) Superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
h) Informazione e consulenza corrette e complete alle persone ed alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
i) Garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
5. Le prestazioni ed i servizi essenziali per assicurare le risposte adeguate agli obiettivi di cui al comma precedente sono identificabili nelle seguenti tipologie:
a) Servizio sociale professionale;
b) Servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
c) Servizio di assistenza economica;
d) Servizi residenziali e semiresidenziali;
e) Servizi per laffidamento e le adozioni;
f) Pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.
6. Lintegrazione socio-sanitaria viene garantita dal Consorzio al fine di rispondere ai bisogni che chiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale. A tal fine lerogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata mediante la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione del piano di lavoro integrato ed individualizzato, il monitoraggio costante, la verifica periodica e la valutazione finale dei risultati sulla base di indirizzi e protocolli emanati dalla Giunta regionale.
7. Il Consorzio partecipa, dintesa con Enti ed Organismi interessati e nellambito della programmazione partecipata prevista dalle vigenti leggi, ad iniziative inerenti le politiche abitative, dellistruzione, del lavoro, della formazione professionale.
8. Nella programmazione ed organizzazione del sistema, il Consorzio riconosce ed agevola il ruolo attivo delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) riordinate secondo la normativa vigente, dei soggetti del terzo settore e dei soggetti privati, promuove la solidarietà sociale mediante la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, reciprocità e solidarietà organizzata, promuove la partecipazione attiva dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.
Art. 5
Servizi aggiuntivi
1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti allart. 4, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi e previo atto di indirizzo dellAssemblea Consortile.
2. I relativi oneri, quantificati dallorgano gestionale del Consorzio e con modalità organizzative da concordarsi, sono a carico degli Enti richiedenti
Art. 6
Durata del Consorzio, recesso, scioglimento, ammissioni di nuovi
Enti
La durata del Consorzio, salvo ulteriori proroghe, è stabilita al 31 dicembre 2021.
1. Recesso dal Consorzio
1.1. Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, è comunicato allAssemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dellesercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dellanno successivo.
1.2. Gli enti consorziati approvano la modifica dello statuto e della convenzione in seguito al recesso di uno degli enti consorziati.
1.3. LEnte che recede dal consorzio non può avanzare pretesa sul patrimonio mobiliare e immobiliare del Consorzio che resta interamente di proprietà del Consorzio stesso con vincolo di destinazione.
1.4. LEnte che recede rimane obbligato per gli impegni assunti rispetto allanno in corso oltre che per gli impegni pluriennali sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.
Al Comune che recede è fatto obbligo di assorbire personale, con riferimento al numero di unità in servizio nel suo territorio al momento del recesso.
2. Scioglimento del Consorzio
2.1 Il Consorzio potrà venire sciolto in qualunque momento nel caso di recesso della maggioranza degli Enti consorziati e qualora, in conseguenza di ciò, lAssemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.
2.2 Gli Enti consorziati in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto allanno in corso, oltre che per gli impegni pluriennali assunti sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni
2.3 In caso di scioglimento del consorzio il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazioni stabilite, nonché in rapporto al tempo di durata delladesione al consorzio.
2.4 Il personale del consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito alle dotazioni organiche dei Comuni, in proporzione alle quote di partecipazione ed applicando arrotondamenti allunità intera a seconda della cifra decimale.
3. Ammissione di nuovi enti.
3.1 La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio Comunale dellente richiedente. Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dellesercizio finanziario ed avrà effetto dallanno successivo.
3.2 Lammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dallassemblea a maggioranza assoluta dei componenti e delle quote.
3.3 Successivamente gli enti consorziati procedono alla modifica dello statuto e della convenzione.
Art. 7
Adozione e modifica dello statuto
Lo statuto unitamente alla convenzione, è approvato dai Consigli Comunali degli enti consorziati.
Le modifiche dello Statuto sono deliberate dallAssemblea Consortile, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e delle quote di partecipazione.
TITOLO II
ORGANI DEL CONSORZIO
Art. 8
Gli Organi
1) Sono organi del consorzio:
a) lAssemblea.
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Presidente
d) il Direttore Generale
CAPO I
LASSEMBLEA
Art. 9
Composizione
1. LAssemblea è composta dai legali rappresentanti degli enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.
2. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dellAssemblea, ed opera fino a diversa comunicazione.
3. I componenti dellAssemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco del Comune consorziato.
Art. 10
Competenze
LAssemblea è lorgano di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza sugli atti fondamentali dellEnte.
In particolare compete allAssemblea:
a) nominare il Presidente dellassemblea;
b) nominare il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente
c) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
d) nominare il revisore dei conti;
e) determinare le indennità spettanti ai componenti dellAssemblea Consortile e al Revisore
f) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla Legge dellAssemblea Consortile;
g) approvare le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative;
h) proporre agli Enti consorziati eventuali modifiche statutarie di cui allart. 7 comma due;
i) deliberare lammissione di altri Enti al Consorzio;
j) adottare le modifiche dello Statuto di cui allart. 7, comma due;
k) esercita altresì tutte le funzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale, riferite ai Consorzi.
l) il controllo dellattività complessiva dellente promovendo anche indagini e verifiche.
LAssemblea approva, altresì, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
1. i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto;
2. i regolamenti del servizio e gli altri previsti dalle leggi e dallo statuto;
3. gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;
4. le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche
5. i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
6. disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.
Le deliberazioni indicate dal presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse agli enti consorziati anche via telematica contestualmente alla loro pubblicazione.
Art. 11
Funzionamento
1. LAssemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula lordine del giorno.
2. Lavviso di convocazione con lindicazione dellordine del giorno, del luogo, della data e dellora della seduta è notificato ai componenti dellAssemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato allalbo delle pubblicazioni della sede consortile e allalbo pretorio dei Comuni consorziati. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax o posta elettronica, ai singoli componenti presso la sede dellente di appartenenza.
3. LAssemblea si riunisce in sessione ordinaria per lapprovazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e negli altri casi previsti dallo statuto.
4. LAssemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di almeno tre dei componenti o su richiesta dei Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. LAssemblea si riunisce in via durgenza su convocazione del Presidente. In tal caso lavviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dellora fissata per la seduta.
6. LAssemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con lintervento dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del consorzio nonché dei componenti dellAssemblea stessa.
7. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta e dei componenti presenti alla seduta stessa, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
8. Le sedute dellassemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.
Sedute di seconda convocazione.
Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione lassemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso senza eccezioni di sorta, sugli stessi argomenti iscritti alladunanza di prima convocazione con la presenza di almeno un/terzo delle quote di partecipazione al Consorzio. Nellavviso di prima convocazione viene di norma indicato il giorno e lora della seconda convocazione, con lobbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.
Art. 12
Elezione e competenze del Presidente dellassemblea
1. Il Presidente dellAssemblea Consortile è eletto, per un quinquennio, dallassemblea consortile nel suo seno a scrutinio palese e con voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dellAssemblea Consortile.
2. Nella fase di prima applicazione dello Statuto, così come modificato, il Presidente dellAssemblea rimane in carica fino alla scadenza naturale della maggioranza dei Sindaci attualmente componenti dellAssemblea.
3. Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assolte dal componente dellAssemblea più anziano di età.
4. Il Presidente dellassemblea consortile esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca lassemblea, stabilisce lordine del giorno, presiede le adunanze, firma congiuntamente al segretario le deliberazioni e vigila sulla comunicazione delle stesse agli enti consorziati.
Art. 13
Indennità e rimborso spese
Ai componenti dellAssemblea del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali in materia.
CAPO II
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 14
Composizione e durata in carica
1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dallassemblea nella sua prima adunanza ed è formato da tre componenti, compresi il presidente, esterni allassemblea.
2. Nella fase di prima applicazione dello Statuto, così come modificato, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino alla sua scadenza quadriennale.
3. Lelezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole di almeno i due terzi delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dellAssemblea Consortile. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza qualificata di oltre la metà delle quote di partecipazione al consorzio.
4. I componenti del consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché specifica competenza tecnica e/o amministrativa in campo socio-assistenziale per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private, nellassociazionismo e nel volontariato.
5. La proposta, sottoscritta dai sindaci portatori di almeno un terzo delle quote di rappresentanza deve contenere i nominativi dei candidati alle cariche di presidente e di consigliere. La proposta è depositata almeno cinque giorni prima della seduta dellAssemblea presso la segretaria del Consorzio. Tale documento è corredato da un curriculum vitae di ciascuno dei candidati, che dovranno dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino allinsediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del consiglio stesso.
7. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione o di semplice consigliere non è, allo scadere del secondo mandato,immediatamente rieleggibile alle medesime cariche; a tal fine le cariche di Presidente e di semplice consigliere si intendono distinte.
8. E consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
9. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione i consiglieri comunali e gli assessori, anche esterni, degli enti consorziati, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.
10. I componenti del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dallAssemblea Consortile.
Art. 15
Revoca
Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti dellAssemblea e approvata dallAssemblea con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dellAssemblea stessa, espresso per appello nominale.
Art. 16
Competenze
Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dallAssemblea, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi.
Il Consiglio di Amministrazione propone allAssemblea:
1. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dellazione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
2. Lassunzione dei mutui a medio e lungo termine non previsti in precedenti atti fondamentali, ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
3. Gli altri atti fondamentali di cui allart. 10.
4. Adotta tutti gli atti necessari per lattuazione delle deliberazioni dellAssemblea;
5. Approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi;
6. approva le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolati;
7. Delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante lanticipazione di cassa;
8. Delibera i prelevamenti dal fondo di riserva;
9. Approva le linee di indirizzo e/o i capitolati speciali di appalto in materie di gare di appalto e gestione dei servizi;
10. Adotta in via durgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dellAssemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;
11. Determina le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
12. Approva il regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dellAssemblea Consortile;
13. Determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione
14. Approva la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale;
15. Determina gli indirizzi per laffidamento degli incarichi di consulenza e di collaborazione esterna;
16. Approva gli accordi con lAzienda Sanitaria di riferimento, per assicurare lintegrazione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari, nonché per assicurare la gestione ed il finanziamento delle attività sociali a rilievo sanitario.
Art. 17
Funzionamento
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di due componenti o del Direttore.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
3. Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.
4. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del consiglio di amministrazione.
Art. 18
Indennità e rimborso spese
Ai componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste dal D.Lgs. n, 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti amministrativi in materia.
CAPO III
IL PRESIDENTE
Art. 19
Competenze
1. Il Presidente del consiglio di amministrazione è il Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Può delegare le funzioni a Consiglieri di Amministrazione o al Direttore Generale.
3. Ha funzioni di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina lattività di indirizzo espressa dallAssemblea consortile con quella di governo e di amministrazione del Consiglio di Amministrazione ed assicura lunità delle attività del Consorzio.
4. Nomina e revoca il direttore generale, secondo le modalità espresse nellart. 20;
5. Nomina il Segretario del Consorzio.
6. Sovraintende e vigila sullesecuzione delle deliberazioni e sullandamento degli uffici e dei servizi.
7. Presiede il Consiglio di amministrazione e ne promuove e coordina lattività; sottoscrive unitamente al Segretario le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
8. Nomina e revoca i rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dallassemblea;
9. Attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli art. 109 e 110 del T.U.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000, nonché dal presente statuto e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
10. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Consigliere più anziano detà.
11. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dellAssemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.
Art. 20
Rimozione e sospensione
Il Presidente del Consorzio ed i componenti dellAssemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.
CAPO IV
IL DIRETTORE GENERALE E I DIRIGENTI
Art. 21
Direttore Generale
1. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente del Consorzio, a seguito di pubblico concorso, nel rispetto delle vigenti norme. Ove non ritenga di procedere nel modo suddetto, il Presidente può disporre la copertura del posto di direttore generale del Consorzio mediante chiamata, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme, fermi restando i requisiti richiesti per laccesso esterno alla qualifica da ricoprire.
2. In tal caso la durata dellincarico non può eccedere quella del mandato del Consiglio di Amministrazione.
3. Il direttore generale è revocato dal Presidente del Consorzio.
4. In caso di assenza o di impedimento del direttore generale le funzioni vicarie competono al Dirigente del Settore socio assistenziale.
5. Il Direttore generale è lorgano preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dellattività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dallAssemblea e dal Consiglio di amministrazione secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità.
6. Il Direttore generale, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al consiglio di amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, ha la direzione complessiva del personale, applica i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dai Regolamenti dellEnte. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto. Compete in particolare al Direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dallart. 197,c. 2, lettera a,. del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dallart. 169 dello stesso decreto legislativo.
7. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dellefficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio e in ogni caso quelli di competenza della dirigenza ai sensi dellart. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
8. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dellAssemblea senza diritto di voto.
9. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
Art. 22
Competenze dei Dirigenti
1. - Ai dirigenti compete, nel rispetto degli indirizzi programmatici, la gestione economico finanziaria, personale ed amministrativa, compresa ladozione di tutti gli atti che impegnano lAmministrazione verso lesterno, mediate autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane strumentali e di controllo:
2. - I dirigenti, nellambito di quanto stabilito al comma precedente, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso;
b) sono responsabili delle procedure dappalto e di concorso;
c) stipulano i contratti
d) adottano gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) adottano gli atti amministrativi e gestione del personale;
f) rilasciano attestazioni e certificazioni;
g) formulano e sottoscrivono i pareri di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione;
h) adottano le determinazioni a contrattare indicante il fine che con il contratto si intende perseguire; lappalto del contratto, la forma e le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
3 - Le sostituzioni dei dirigenti assenti o impediti sono disciplinate dal regolamento.
TITOLO III
VIGILANZA, CONTROLLO E REVISIONE
Il Consorzio, in conformità al dettato dellart. 147 e 234 e seg del D.Lgs. n. 267/2000, si dota di strumenti, metodi e personale, per garantire i controlli interni e la valutazione delle prestazioni dirigenziali, anche mediante convenzione con altri enti o consorzi
IL REVISORE
Art. 23
Nomina e revoca
1. La revisione economica - finanziaria del consorzio è affidata ad un revisore nominato dallassemblea a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, scelto tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.
2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dellatto di nomina e rieleggibile una sola volta.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dallincarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere lincarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.
4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 24
Competenze
1. Lattività ed il funzionamento dellorgano di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il revisore, nellesercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dellente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dellassemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
3. Il revisore collabora con lassemblea consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dellattività del consorzio nel perseguire gli scopi consortili.
Art. 25
Raccordo con gli enti
1. Il consorzio per assicurare la permanente informazione sulla propria attività trasmette in elenco, a cura del segretario, agli enti associati le deliberazioni assunte dallassemblea e dal Consiglio direttivo e le determinazioni. Rende possibile, altresì, la vigilanza, degli enti aderenti, attraverso formali comunicazioni o consultazioni secondo quanto previsto dalla convenzione.
2. Il presidente dellassemblea e il presidente del consorzio hanno il dovere di fornire, nei tempi e con le modalità stabilite nel regolamento e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai consiglieri degli enti aderenti, per consentire il miglior esercizio della funzione di controllo.
Art. 26
Interventi degli amministratori
1. I componenti dellassemblea e del consiglio damministrazione hanno diritto di ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili allespletamento del mandato.
2. Tali soggetti sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dallapposito regolamento.
TITOLO IV
STRUTTURE ED UFFICI
Art. 27
Ordinamento degli uffici
1. il Consorzio valorizza il proprio personale mediante la formazione professionale e listituzione di meccanismi di coordinamento.
2. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dellEnte è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo dellAssemblea Consortile.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.
4. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli enti consorziati, previo consenso delle amministrazioni interessate.
5. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato, qualora ricorrano le condizioni previste nei contratti vigenti.
6. Il Direttore ed il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti Locali.
7. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi può prevedere la costituzione di un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente per lesercizio delle funzioni di indirizzo e controllo a lui attribuite, costituito da dipendenti dellente e/o da un collaboratore esterno di nomina fiduciaria e per il periodo del suo mandato.
Art. 28
Il Segretario
1. Il Segretario del Consorzio è uno dei segretari dei Comuni consorziati, nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dellAssemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dellEnte e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla Legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore.
TITOLO V
CONTABILITÀ E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 29
Principi generali
1. Il consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dellordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sullefficacia dellazione del consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura dei programmi, servizi-interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sullequilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e delluso ottimale del patrimonio e delle risorse.
4. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. n. 267/2000 sullordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.
Art. 30
Bilancio di previsione annuale
1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dellazione politico-amministrativa del consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dellanno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio di previsione annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione allAssemblea per lapprovazione entro i termini di legge.
4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal consiglio di amministrazione, in via durgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dellassemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal consiglio di amministrazione, lassemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dallassemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
Art. 31
Informazione
Il consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazioni la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.
Art. 32
Piano esecutivo di gestione
Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al direttore.
Art. 33
Bilancio pluriennale
1. Il consorzio allega al bilancio di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui al precitato articolo 30, escluso quello dellannualità.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.
Art. 34
Relazione previsionale programmatica
1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dellattività del consorzio.
2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto allesercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.
Art. 35
Controllo di gestione
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, limparzialità, il buon andamento e la trasparenza dellazione amministrativa, il consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso lanalisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dellorganizzazione del consorzio, lefficacia, lefficienza ed il livello di economicità nellattività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Art. 36
Rendiconto
1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dellanno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.
2. Lo schema di rendiconto, approvato dal consiglio di amministrazione, è trasmesso al revisore che redige la relazione prevista dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dellassemblea entro un termine non inferiore a quindici giorni prima della seduta prevista per 1esame e lapprovazione dello stesso.
4. Il rendiconto è approvato dallassemblea entro i1 30 giugno dellanno successivo allesercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivamente conto della relazione del revisore.
Art. 37
Provvedimenti di riequilibrio del bilancio
1. Entro il 30 settembre, lassemblea provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.
2. La deliberazione è allegata al rendiconto dellesercizio relativo.
Art. 38
Patrimonio
1. Il patrimonio del consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal consorzio stesso nellesercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui allart. 830, secondo comma, del Codice Civile.
2. I beni del consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.
3. Gli enti consorziati possono concedere al consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.
4. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti Consorziati: gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali, dopo aver garantito la copertura delle spese di investimento e comunque tutti i servizi istituzionali dellente.
Art. 39
Mezzi finanziari
Il Consorzio provvedere al conseguimento degli scopi statutari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici ed altre entrate quali le rendite patrimoniali, laccensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.
Art. 40
Trasferimenti e quote di partecipazione
degli enti consorziati
Ciascun ente associato partecipa alla gestione consortile e si accolla lonere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun comune, al 31 dicembre dellesercizio precedente.
Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso allunità, da versarsi allinizio di ciascun trimestre.
Art. 41
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. Loggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.
Art. 42
Convenzioni e contratti
1. Il consorzio esercita le attività socio-assistenziali a rilievo sanitario e le attività inerenti alla tutela materno infantile e delletà evolutiva, stipulando apposita convenzione con 1Autorità sanitaria competente, in conformità alla legislazione regionale.
2. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici, previa quantificazione dei costi ed attribuzione degli oneri a carico, per lesercizio di funzioni socio assistenziali.
3. Il consorzio può stipulare apposite convenzioni per laffidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.
4. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permute, le locazioni.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.
TITOLO VI
RESPONSABILITA E CONTROLLI
Art. 43
Responsabilità
Agli amministratori, al direttore, al revisore ed al personale del consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dallordinamento delle autonomie locali.
Art. 44
Controllo e vigilanza
A1 consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal Titolo VI Capo I del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 45
Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
1. Le deliberazioni dellassemblea e del consiglio di amministrazione sono pubblicate allalbo pretorio della sede consortile.
2. Ai fini dellesecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dallart. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.
TITOLO VII
PARTECIPAZIONE
Art. 46
Il Welfare comunitario e il principio di sussidiarietà orizzontale
Salvaguardando le garanzie e riaffermando gli obblighi istituzionali sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà e di quanto previsto dalla normativa regionale, il consorzio nella programmazione e realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali riconosce e agevola il particolare ruolo dei soggetti del terzo settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini; ciò comporta il loro coinvolgimento nei momenti della programmazione, della progettazione, della gestione e della definizione dei parametri e criteri relativi alla valutazione dellefficacia ed efficienza degli interventi.
Art. 47
Partecipazione, informazione e diritto di accesso
1. Al consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. 267/2000.
2. Il consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali, previsti dalla normativa regionale, attraverso unadeguata informazione ai cittadini sullofferta dei servizi stessi, in attuazione alla carta dei servizi predisposta dallEnte.
3. Le rappresentanze sindacali del personale dipendente hanno diritto ad essere informati su tutti gli atti che hanno riflessi sulla gestione dello stesso personale. In particolare debbono essere trasmessi gli atti fondamentali concernenti lattività finanziaria dellente ed il regolamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli atti degli organi dellente per i quali la legge, lo statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con laffissione in apposito spazio destinato ad Albo delle Pubblicazioni, nella sede del consorzio e contestualmente nellanalogo Albo Pretorio del Comune sede del consorzio.
5. Lalbo del consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, laccessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.
6. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dellattività amministrativa del consorzio é riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto daccesso ai documenti amministrativi del consorzio, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 267/2000.
7. Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dallente.
8. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina le modalità dellintervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e lamministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
9. Allorché un provvedimento dellente produca effetti diretti nei confronti di singoli cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono riceverne preventiva comunicazione scritta al fine di dare avvio al contraddittorio previsto dalla legge e, quindi, consentire loro di presentare per iscritto le proprie osservazioni eventualmente corredate da documentazione, ai sensi delle modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis e legge 11 febbraio 2005 n. 15.
Art. 48
Partecipazione degli utenti
1. Il consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio.
2. A tal fine, è impegnato a:
a) assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta;
b) promuovere e, se richiesto, partecipare ad assemblee o incontri indetti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi;
c) predisporre pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.
3. Il consorzio predispone periodicamente, anche avvalendosi di enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti allutenza. I risultati sono comunicati agli enti associati.
Art. 49
Partecipazione del volontariato
1. Il Consorzio instaura legami di collaborazione stabili e strutturali con il mondo dei volontariato, attraverso una consultazione periodica e programmata con le associazioni di cui al comma 2.
2. A tal fine presso il Consorzio è tenuto un elenco delle associazioni di volontariato operanti sul territorio nel campo dellassistenza, iscritte nellalbo regionale e/o comunale aggiornato annualmente e nellambito del quale viene costituito un coordinamento.
3. Le associazioni suddette possono comunicare al funzionario incaricato dal Consorzio la propria attività a favore di una persona, di un nucleo familiare o di un gruppo di persone, unitamente al nominativo del personale di tale attività.
4. In caso di concomitanza dellattività con quella del servizio sociale, tra gli operatori interessati ed il responsabile dellattività di volontariato vengono concordati, con il consenso degli assistiti, interventi coordinati nellambito di una programmazione congiunta delle attività.
5. La collaborazione deve avere carattere di continuità, può essere formalizzata tramite convenzione e deve essere finalizzata al soddisfacimento delle esigenze espresse dagli assistiti.
6. In nessun caso lattività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.
7. La partecipazione del volontario avviene secondo i disposti della L. 266/91.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 50
Funzione normativa
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dellordinamento del consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dellente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, dalla convenzione e dallo statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione allalbo pretorio: dopo ladozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
4. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano leffettiva conoscibilità.
5. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
Art. 51
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs. n. 267/2000 e i principi generali dellordinamento giuridico.
Art. 52
Pubblicità ed entrata in vigore
Il presente statuto è soggetto a pubblicazione allalbo pretorio, ai sensi dellart. 6 del D. Lgs. n. 267/2000, ed entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione.